CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 44615/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/05/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sulle conclusioni del Pubblico Ministero L\f- [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Bologna il 17 maggio 2022 ha integralmente confermato la sentenza, appellata dall'imputato, con la quale il Tribunale di Parma il 28 maggio 2019, all'esito del dibattimento, ha riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di omicidio colposo, con violazione della disciplina sulla circolazione stradale, fatto commesso il 30 marzo 2014, e, con le circostanze attenuanti generiche, tenuto conto del concorso di colpa della vittima, lo ha condannato alla pena di giustizia, condizionalmente sospesa. 2.11 fatto, in sintesi, come ricostruito concordemente dai Giudici di merito. Si è accertato avere l'imputato, circolando di giorno, con buona visibilità, all'interno di centro abitato alla guida di un'autovettura, giunto ad un incrocio, effettuato una manovra di svolta a sinistra senza dare la precedenza ai veicoli che provenivano dalla opposta direzione, così entrando in collisione con la motocicletta guidata da [OSCURATO:PERSONA]„ che aveva la precedenza ma che marciava a velocità eccessiva e in condizioni alterate per avere assunto alcool e stupefacenti. In conseguenza del violento impatto il motociclista ha riportato lesioni che si sono rivelare mortali. Si è ritenuto avere l'imputato violato l'art. 145, comma 2, d. Igs. 30 aprile 1992, n. 285, che prescrive di dare negli incroci la precedenza a chi proviene da destra. E si è riconosciuto espressamente avere la vittima tenuto una condotta gravemente imprudente, non tale, però, da interrompere il nesso di causa. 3.Ciò premesso, ricorre per la cassazione della sentenza l'imputato, tramite Difensore di fiducia, affidandosi a due motivi con cui denunzia violazione di legge (entrambi i motivi) e vizio di motivazione (il secondo motivo). 3.1. Con il primo motivo lamenta violazione degli artt. 157 e 161 cod. pen., per avere omesso di dichiarare la prescrizione del reato, che sarebbe maturata - si assume - il 30 settembre 2021, cioè prima della celebrazione del processo di appello (definito il 17 maggio 2022). Richiamando orientamento di legittimità, si eccepisce espressamente nel ricorso la intervenuta prescrizione. 3.2. Con il secondo motivo il ricorrente censura promiscuamente difetto di motivazione, che sarebbe contraddittoria, manifestamente illogica e mancante, ed anche violazione di legge (cioè artt. 533 cod. proc. pen. e 589 cod. pen.). Si assume, infatti, che l'istruttoria, anche tecnica, svolta non avrebbe consentito di superare ogni ragionevole dubbio con particolare riferimento al tema delle esigibilità da parte dell'imputato di una condotta di guida diversa da quella concretamente tenuta in occasione del tragico incidente.• 4. Il P.G. nella requisitoria scritta del 20 settembre 2023 ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Premesso che il reato si prescriverà non prima del :30 marzo 2029, il ricorso è manifestamente infondato. 1.1. Quanto al primo motivo, trascura iii ricorrente che, sin dall'entrata in vigore del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, nella legge 14 luglio 2008, n. 125, la prescrizione (art. 157, comma 6, cod. pen.) per l'omicidio colposo con violazione delle norme sulla circolazione stradale è raddoppiata: in conseguenza l'evento estintivo nel caso di specie maturerà non prima del 30 marzo 2029 (fatto del 30 marzo 2014 + 15 anni), 1.2. Il secondo motivo è formulato in maniera talmente vaga da essere, con ogni evidenza, manifestamente infondato, in quanto omette il necessario confronto con la decisione impugnata, sicchè deve considerarsi non specifico ma soltanto apparente, in quanto non assolve la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (ex pluri'mis, v. Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277710; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568). 2. Consegue la statuizione in dispositivo. Essendo inammissibile il ricorso e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sent. n. 186 del 7-13 giugno 2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore