CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 luglio 2021
Cassazione n. 39914/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (C.U.I.0582609) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2020 del GIP TRIBUNALE di IMPERIAdato avviso e parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Avverso la sentenza indicata in epigrafe, emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p., [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la mancanza di motivazione in ordine all'insussistenza delle condizioni di applicabilità dell'art.129 c.p.p. Indata 4 gennaio 2021 è pervenuta rinuncia al ricorso. 2. Il ricorso va dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 591 c.p.p., comma 1, lett.d), attesa l'intervenuta, rituale, rinuncia ad esso. 3. Alla declaratoria d'inammissibilità segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento non solo delle spese processuali ma anche (trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà' e, quindi, a colpa del ricorrente: [OSCURATO:PERSONA]. n.186 del 7-13 giugno 2000) al versamento, a favore della Cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 500,00. A tal riguardo deve precisarsi che, come già affermato da questa Corte (Sez. 5, n. 28691 del 6.6.2016, Rv. 267373), alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione per rinuncia all'impugnazione consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, in quanto l'art. 616 cod. proc. pen., nello stabilire l'applicazione di detta sanzione, non distingue tra le diverse cause che danno luogo alla pronuncia di inammissibilità. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza camerale del 15 luglio 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] A. R. [OSCURATO:PERSONA] LLJ U [OSCURATO:PERSONA]