CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 25 gennaio 2022
Cassazione n. 04602/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA sul ricorso presentato da • AUDINO Domenico [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/01/2020 del Tribunale di Locri; PARTE CIVILE: [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal relatore dott. [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; sentito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA] in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso per l'accoglimento. FATTO E DIRITTO 1. Il Tribunale di Locri con sentenza in data 16/01/2020 confermava la sentenza del Giudice di Pace di Locri del 21/05/2019 con la quale l'imputato appellante [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena di giustizia perché ritenuto responsabile dei reati di introduzione abusiva di numerosi animali da pascolo nel fondo altrui (art. 636, comma terzo cod. pen.) e di minacce (art. 612 cod. pen.); confermava altresì le statuizioni civili in favore di [OSCURATO:PERSONA], costituitosi parte civile. 2. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, eccependo: il vizio di motivazione in ordine alla valutazione di attendibilità della persona offesa e della prova testimoniale acquisita nonché alla responsabilità per le minacce denunciate; l'omessa pronuncia sulla recidiva contestata; la depenalizzazione dei reati, in quanto puniti solo con la pena della multa; la prescrizione dei reati. Con memoria del 04/01/2022 nell'interesse della parte civile si è contestato il contenuto del ricorso, ritenendosi acquisita la prova della responsabilità dell'imputato. 3. Il ricorso è inammissibile. Il ricorrente, sotto il profilo del vizio di motivazione, tenta in realtà di sottoporre nuovamente a questa Corte un giudizio sul fatto, non consentito anche dopo la modifica normativa dell'articolo 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. ex lege 20 febbraio 2006 n. 46 che ha lasciato inalterata la natura del controllo demandato alla corte di Cassazione, che può essere solo di legittimità e non può estendersi ad una valutazione di merito. Con doppia pronuncia conforme di condanna, è stata accertata la responsabilità dell'Audino, sulla base di una motivazione immune da vizi logici e che corrisponde alle prove acquisite nel contraddittorio delle parti (le dichiarazioni della persona offesa, lineari e coerenti; il riscontro costituito dalle dichiarazioni di un teste e dalla documentazione fotografica allegata al verbale di sopralluogo). Manifestamente infondati risultano gli ulteriori motivi di ricorso: la recidiva contestata non è stata applicata, come si evince dalle determinazioni della pena effettuata dal primo giudice; entrambi i reati, ancorché sanzionati con la pena della multa, non sono stati depenalizzati ex d.lgs. n.7/2016, essendo inseriti nel codice penale e non espressamente esclusi da tale deroga (artt. 1 e 2); il termine prescrizionale massimo di sette anni e sei mesi non è ad oggi decorso, in considerazione della data commissi delicti del 21/11/2014. 4. Per le considerazioni esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro tremila.Nulla per le spese della parte civile, in assenza di richiesta in tal senso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Sentenza a motivazione semplificata. Così deciso in Roma il giorno 25 gennaio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]