CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 17978/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ale di Milano, in funzione diGiudice del riesame;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];sentita la Procura generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore ValentinaManuali, che ha concluso per il rigetto del ricorso;sentita la difesa del ricorrente che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con il provvedimento indicato in epigrafe, il Tribunale di Milano harigettato l’istanza di riesame proposta avverso l’ordinanza applicativa a carico diMichele [OSCURATO:PERSONA] della custodia cautelare in carcere per la partecipazione adassociazione ex art. 74, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, aggravata eascritta al capo 1 con riferimento a sodalizio operante nel settore della cocaina«da giugno 2020 perdurante», e per i reati fine di cui al capo 18, incontinuazione tra loro e aventi a oggetto un ammontare complessivo di 10,5 kgdi cocaina.2. Nell’interesse dell’indagato è stato proposto ricorso fondato su tre motivi,di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art.173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).2.1. Con primo motivo, in merito alla ritenuta utilizzabilità dei contenuti dicomunicazioni scambiate mediante criptofonini («piattaforma SkyEcc») giàacquisite e decrittate da autorità giudiziaria estera (francese) in un procedimentopenale pendente davanti a essa, si deducono il vizio cumulativo di motivazione ela violazione degli artt. 191, 267, 271 cod. proc. pen. e 78, comma 2, dellerelative disposizioni di attuazione, anche in relazione agli artt. 15, 24 e 111 Cost.nonché 6 e 8 CEDU.Si premette che l’eccezione d’inutilizzabilità sarebbe stata rigettataevidenziando che si sarebbe trattato di prove già in possesso delle autoritàcompetenti dello Stato di esecuzione (la Francia), perché acquisite nell’ambito diun procedimento penale in quello Stato da tale autorità su autorizzazione delgiudice francese secondo le regole procedurali di quell’ordinamento, con laconseguente utilizzabilità nel presente procedimento penale ex artt. 238 e 270cod. proc. pen. e 78 disp. att. cod. proc. pen.I giudici del riesame avrebbero però «omesso di spiegare …[…]… se lemodalità con cui lo Stato estero ha assunto i messaggi transitati su piattaformaSkyEcc e trasmessi all’autorità giudiziaria italiana a seguito di OEI [ordineeuropeo d’indagine], sono avvenute nel rispetto dei principi fondamentalidell’ordinamento giuridico italiano», trattandosi di verifica demandata al Giudiceinterno come chiarito, anche in considerazione del diritto sovranazionale, delleSezioni Unite della Suprema Corte (il riferimento è a Sez. U, n. 23755 del29/02/2024, Gjuzi, e a Sez. U, n. 23756 del 29/02/2024, Giorgi). Si assume che,trattandosi di attività di captazione e decriptazione svolte all’estero e fuori dalcontraddittorio, la difesa avrebbe il diritto di conoscere le modalità sottese a talioperazioni, onde verificare l’eventuale violazione dei divieti stabiliti della leggeitaliana secondo quanto previsto dagli artt. 191, 267 e 271 cod. proc. pen., oltreche il diritto di verificare l’eseguita attività di decriptazione. La difesa, per ilricorrente, avrebbe il diritto di poter verificare la corrispondenza tra il contenutodel messaggio criptato transitato sulla piattaforma SkyEcc e il filerappresentativo del contenuto delle conversazioni in entrata e in uscitadi filtraggio, di attribuzione delle date e degli orari e del contenuto dei messaggia ogni singolo codice pin, nonché delle modalità di abbinamento dellacomunicazione tra due codici pin. Si aggiungerebbe anche il diritto della difesa diottenere una copia forense dotata del codice volto a garantire il processo dellacatena di conservazione e di conseguenza la corrispondenza dei contenuti deimassaggi decriptati dall’autorità giudiziaria francese a quelli originari.In sintesi, a fronte delle evidenziate deduzioni difensive, supportate ancheda riferimenti alla giurisprudenza di legittimità e sovranazionale (ripresinell’attuale ricorso), in termini apodittici il Tribunale avrebbe ritenuto, come silegge letteralmente in ricorso, che «la denunziata carenza di prova circa lemodalità di formazione della prova compiuta dalla Stato estero, in mancanza dispecifiche allegazioni da parte della difesa, non consente di esprimere alcungiudizio circa la sua utilizzabilità o meno».2.2. Con il secondo motivo si deduce vizio cumulativo di motivazione inmerito alla partecipazione dell’indagato all’associazione, quale stabile acquirentedal gruppo per la rivendita a terzi, tanto in termini oggettivi quanto soggettivi.In sintesi, il Tribunale avrebbe ritenuto sussistenti i gravi indizi dellacosciente partecipazione da parte dell’indagato al sodalizio, quale stabileacquirente dal gruppo, in ragione del mero dato oggettivo costituito dai plurimiacquisti di cocaina operati dal prevenuto per una quantità pari a circa 10,5 kg,ascritti al capo 18 è ritenuti, in termini di gravità indiziaria, consumati inTrezzano sul naviglio e in [OSCURATO:PERSONA] dal settembre 2020 fino al febbraio 2021.Non vi sarebbe riferimento alcuno alla rilevanza causale della condotta diMichele [OSCURATO:PERSONA] rispetto ai fini associativi, in termini di realizzazione orafforzamento del programma criminoso, oltre che al dolo di partecipazione.L’ordinanza impugnata avrebbe difatti omesso di specificare se le singoleforniture, per le loro caratteristiche di stabilità e continuità, per le modalità diesplicazione e per la loro rilevanza quantitativa ed economica abbiano assunto laconnotazione di una somministrazione illecita la cui interruzione, alla stregua diun ragionamento controfattuale, avrebbe comportato un prevedibile effettodestabilizzante per l’associazione, operante dal 2020 e in permanenza nelterritorio nazionale e in particolare in diverse aree della Lombardia, tra cuiTrezzano [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Sarebbe stata asseritamente affermata lanatura stabile e regolare dei rapporti dell’incolpato con il gruppo, consideratarilevante anche sotto il profilo soggettivo, in ragione anche degli ulteriori contattidell’indagato con il sodalizio, diversi dagli approvvigionamenti di cui al capo 18,emergenti da indagini c.d. tradizionali eseguite successivamente all’interruzionedel funzionamento della piattaforma criptata utilizzata dai sodali per comunicare.Parimenti apodittica oltre che manifestamente illogica, laddove noncontraddittoria, sarebbe sul punto la motivazione ove facente riferimento anchea pregressi rapporti debitori tra indagato e gruppo criminale, ricavati dagli esitidi una conversazione del 28 luglio 2020, alle richieste di sconto sul prezzooperate del prevenuto, ai rapporti di parentela con altri sodali e alle rimostranzerivolte da [OSCURATO:PERSONA] ad altro partecipe (il proprio cognato FrancescoVaracalli) per non averlo messo al corrente di un’importazione di 270 kg distupefacente scaricati al porto di [OSCURATO:PERSONA].2.3. Con il terzo motivo si deducono violazione di legge e vizio cumulativo dimotivazione in merito alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari e aigiudizi di proporzionalità e adeguatezza della misura applicata.Tanto la ritenuta sussistenza del pericolo di reiterazione dei reati di cuiall’incolpazione quanto l’assunta idoneità della sola custodia cautelare in carceresarebbero state desunte senza considerare il tempo decorso dai fatti, invece, intesi difensiva, richiedente una «motivazione rafforzata» sul punto, eargomentate esclusivamente in ragione delle specifiche modalità del fatto giàoggetto di valutazione in sede di gravità indiziaria, da cui sarebbero stati mutuatigli elementi di fatto per valutare la personalità dell’indagato. L’apparatomotivazionale sotteso alla decisione, peraltro, non avrebbe considerato, se nonin termini manifestamente illogici e contraddittori, la risalenza nel tempo di unprecedente a carico dell’indagato, l’assenza di contatti con circuiti criminali daparte del prevenuto, risiedente in [OSCURATO:PERSONA] con il proprio nucleo familiaree svolgente documentata attività lavorativa.3. Le parti hanno discusso e concluso nei termini di cui in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.2. Il primo motivo, deducente l’inutilizzabilità dei contenuti di comunicazioniscambiate mediante criptofonini («piattaforma SkyEcc») già acquisite edecrittate da autorità giudiziaria estera (francese), è manifestamente infondatoper il mancato confronto con il c.d. «diritto vivente» in materia, fatto inveceproprio dal Tribunale in funzione di giudice del riesame cautelare ecorrettamente applicato alla fattispecie (per la manifesta infondatezza inrelazione al mancato confronto con il quadro normativo di riferimento e i principidi diritto governanti la materia, anche nella loro costante letturagiurisprudenziale, oltre a Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, non mass. sul punto, explurimis: Sez. 4, n. 9223 del 27/01/2026, non mass. sul punto; Sez. 2, n. 17281dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 276916 – 01; sul profilo d’inammissibilità in oggetto si vedaaltresì Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Rv. 276062 – 01).2.1. Il ricorrente sostanzialmente propone una non condivisibileinterpretazione, contrapposta, tanto negli esiti quanto nel sotteso iter logico-giuridico con il quale mostra di non confrontarsi, a quella fatta propria dalleSezioni Unite della Suprema Corte, in considerazione anche del dirittosovranazionale, con le sentenze citate dalla stessa difesa, Sez. U, n. 23755 del29/02/2024, Gjuzi, e Sez. U, n. 23756 del 29/02/2024, Giorgi (orientamentoseguita dalla successiva giurisprudenza di legittimità, tra cui, ex plurimis: Sez. 1,n. 38167 del 07/11/2025, Giampaolo, Rv. 288891 – 01).Va difatti ribadito che conversazioni e comunicazioni intercorse sullepiattaforme come quella di specie, già acquisite e decrittate dall’autoritàgiudiziaria estera in un procedimento penale pendente davanti a essa, possonoessere acquisite con ordine europeo di indagine senza necessità di preventivaautorizzazione del giudice, trovando applicazione la disciplina relativa allacircolazione delle prove tra procedimenti penali, quale desumibile dagli artt. 238e 270 cod. proc. pen. e 78 disp. att. cod. proc. pen., con conseguente esclusionedella necessità di acquisire i provvedimenti giudiziari in forza dei quali tali attisono stati compiuti (oltre che con esclusione dell’applicabilità dell’art. 238-biscod. proc. pen., operante invece al di fuori delle ipotesi di collaborazione traautorità giudiziarie). Pertanto, non solo i cd. «dati freddi», quelli cioè «statici»,assimilabili a corrispondenza, normalmente acquisiti attraverso il sequestro delserver o di altri dispositivi dove sono conservati e memorizzati, ma anche irisultati di intercettazioni disposte da un’autorità giudiziaria straniera in unprocedimento penale pendente davanti a essa, effettuate su una piattaformainformatica criptata e su criptofonini, sono utilizzabili sulla base della disciplina dicui all’art. 270 cod. proc. pen. (Sez. U, Giorgi, cit.).2.2. Non si tratta però di una utilizzabilità priva di limiti, sia nel casodell’acquisizione di dati statici sia nel caso di acquisizione di conversazioniintercettate.Le stesse due citate pronunce delle Sezioni Unite hanno chiarito che sia ilcontenuto delle comunicazioni scambiate mediante criptofonini, già acquisite edecrittate dall’autorità giudiziaria estera in un procedimento penale pendentedavanti a essa, e trasmesse sulla base di ordine europeo di indagine, sia irisultati di intercettazioni disposte da un’autorità giudiziaria straniera in unprocedimento penale pendente davanti a essa, effettuate su una piattaformainformatica criptata e su criptofonini, non sono utilizzabili qualora il Giudiceitaliano rilevi che il loro impiego determinerebbe una violazione dei dirittifondamentali previsti dalla Costituzione e dalla Carta di Nizza e, tra questi, deldiritto di difesa e della garanzia di un giusto processo ma non anche, comeinvece sostanzialmente il ricorrente vorrebbe sostenere, l’osservanza, da partedello Stato di esecuzione, di tutte le disposizioni previste dall’ordinamentogiuridico italiano in tema di formazione e acquisizione di tali atti. Fermo restandoche l’onere di allegare e provare i fatti da cui inferire tale violazione, nella specieritenuto non adempiuto con motivazione sul punto non sindacata, grava sullaparte interessata (così, Sez. U, Gjuzi, cit., per il contenuto di comunicazioni, eSez. U, Giorgi, cit., per i risultati di intercettazioni).Con la precisazione per cui, diversamente da quanto sostanzialmentededotto del prevenuto, l’impossibilità per la difesa di accedere all’algoritmoutilizzato nell’ambito di un sistema di comunicazioni per criptare il testo dellestesse non determina violazione dei diritti fondamentali. Salve specificheallegazioni di segno contrario, nella specie ritenute insussistenti con motivazionenon concretamente sindacata sul punto, deve difatti escludersi il pericolo dialterazione dei dati in quanto il contenuto di ciascun messaggio èinscindibilmente abbinato alla sua chiave di cifratura e una chiave errata non haalcuna possibilità di decriptarlo anche solo parzialmente (Sez. U, Gjuzi, e Sez. U,Giorgi).3. I motivi secondo e terzo sono suscettibili di trattazione congiunta, inquanto, come di seguito evidenziato, caratterizzati dai medesimi profilid’inammissibilità.Le censure si appuntano, rispettivamente, sull’accertata gravità indiziariadella partecipazione del prevenuto al sodalizio quale stabile acquirente, nonanche in ordine all’esistenza e all’operatività dell’associazione e ai reati fineascritti all’imputato al capo 18), nonché sull’esistenza delle esigenze cautelarioltre che sui giudizi di proporzionalità e adeguatezza dell’applicata custodiacautelare in carcere.Trattasi dunque di giudizi sindacabili in sede di legittimità soltanto se sitraducono nella violazione di specifiche norme di legge o in mancanza,contraddittorietà insanabile ovvero in manifesta illogicità della motivazione,risultante dal testo del provvedimento impugnato. Il controllo di legittimità nonconcerne dunque la ricostruzione dei fatti e l’apprezzamento del giudice di meritocirca l’attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori;sicché sono inammissibili quelle censure che, pur investendo formalmente lamotivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione dicircostanze già esaminate dal giudice di merito (ex plurimis, tra le più recenti,Sez. 4, n. 28439 del 20/06/2025, non mass.; si vedano altresì: Sez. 2, n. 27866del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 – 01; Sez. 3, n. 40873 del 21/10/2010,Merja, Rv. 248698 – 01).3.1. Orbene, come emerge dal raffronto con i motivi di riesame (sintetizzatia pag. 10 e s. dell’ordinanza impugnata), le censure, anche laddove prospettatecome rivolte alla specifica motivazione di secondo grado, sono fondateesclusivamente su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione diquelle già dedotte in sede di riesame e puntualmente disattese dal Tribunale conmotivazione esente da critiche in quanto coerente e non manifestamente illogica(pag. 15 e ss.). Trattasi dunque di censure da considerarsi non specifiche masoltanto apparenti in quanto omettono di assolvere alla tipica funzione di unacritica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (ex plurimis: Sez. 4,n. 26319 del 17/06/2025, Rv. 288486 – 01, non mass. sul punto, tra le piùrecenti, e Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Rv. 277710 – 01; si veda altresìSez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Rv. 276062 – 01, che conclude invece nelsenso della manifesta infondatezza del motivo meramente reiterato).3.2. A quanto innanzi, di per sé fondante l’inammissibilità delle doglianze,deve altresì aggiungersi che le censure in oggetto, articolate nei terminiesplicitati in sede di ricostruzione del fatto processuale (ai paragrafi 2.2. e 2.3.),sono versate in fatto, perché miranti a sostituire a quella del Tribunale unadiversa valutazione degli elementi probatori agli atti, compresi quelli emergentida indagini c.d. tecniche, oltre che estrinsecamente aspecifiche, in ragione delmancato confronto con la ratio decidendi sottesa all’ordinanza impugnata, con ilconseguente venir meno in radice dell’unica funzione per la quale è previsto eammesso il ricorso per cassazione (sul contenuto essenziale dell’attod’impugnazione, anche con riferimento al mancato confronto con la ratiodecidendi del provvedimento impugnato, si vedano, ex plurimis, Sez. 4, n. 61 del25/11/2025, dep. 2026, non mass. sul punto, tra le più recenti; Sez. 4, n. 19364del 14/03/2024, Rv. 286468 – 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Rv. 254584– 01; si veda altresì Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Rv. 268822 –01, in ordine ai motivi d’appello ma sulla base di principi rilevanti anche conriferimento al ricorso per cassazione).3.2.1. Il Tribunale, anche riprendendo criticamente l’ordinanza genetica,ricostruisce compiutamente l’associazione in oggetto (compresi i legami con la‘ndrangheta), quanto a relative modalità operative, utilizzo di criptofonini, luoghidi stoccaggio e veicoli deputati alla realizzazione dei fini associativi, oltre che gliinnumerevoli reati fine, con particolare riferimento a quelli ascritti ancheall’indagato al capo 18. All’esito, il provvedimento impugnato si sofferma sullacosciente partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio quale stabile acquirente dalgruppo, peraltro interagendo non solo con partecipi ma anche con gli stessiorganizzatori. Il riferimento è alla reiterazione degli acquisti, ben dodici, per unaquantità considerevole di stupefacente, pari a circa 10,5 kg, e all’esecuzionedegli stessi proprio nel contesto spazio temporale dell’attività del sodalizio,operante in maniera perdurante dal 2020 in diverse parti del territorio italiano,tra cui la Lombardia, e, in particolare, in [OSCURATO:PERSONA] e in [OSCURATO:PERSONA],ove sono stati consumati tutti i reati fine ascritti all’incolpato al capo 18 comecommessi dal settembre 2020 al gennaio 2021.In applicazione dei principi governanti la materia (ex plurimis, Sez. 5, n.33139 del 28/02/2020, Manzari, Rv. 280450 – 01), la stabilità e la regolarità deirapporti tra l’indagato, quale consapevole stabile acquirente all’«ingrosso» dalgruppo, e il gruppo stesso, tanto da essere ritenuti tali da trascendere i singoliacquisti determinando lo stabile e reciproco affidamento nella disponibilitàdell’acquisto in termini causalmente rilevanti rispetto agli scopi del sodalizio,sono state altresì argomentate da una pluralità di ulteriori elementi fattuali. Si èfatto perno sull’utilizzo di criptofonini, sugli espliciti contenuti delle comunicazionie conversazioni oltre che sulle inviate fotografie dei «panetti» di cocaina oggettodi cessione. Trattasi peraltro di elementi valutati in uno con l’emergere dirapporti di debito/credito tra l’indagato e il gruppo, anche pregressi, gestiti senzadel corrispettivo (talvolta anche dell’intero) oltre che della scontistica applicata edella programmata riscossione, da parte del gruppo, di quanto dovutodall’indagato al fine di saldare il pagamento della cocaina acquistata dal sodaliziotramite rapporti con un fornitore estero. La consapevole partecipazione diMichele [OSCURATO:PERSONA] al sodalizio, al cui elevato volume d’affari il prevenuto si èmostrato interessato, è stata infine argomentata, in uno con gli elementi di cuiinnanzi, anche in ragione delle rimostranze palesate dall’indagato ad altro sodaleper non averlo messo al corrente di un’importazione di 270 kg di stupefacentescaricati al porto di [OSCURATO:PERSONA] tauro.3.2.2. Quanto alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari e agli operatigiudizi di adeguatezza e proporzionalità, il ricorrente non si confronta conl’ordinanza impugnata, oltre che con il dato normativo, laddove la stessa evoca ildoppio regime presuntivo (relativo) di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen.,e il relativo mancato superamento. In merito, su sollecitazione della difesa, sonostate considerate anche la capacità economica del prevenuto, prospettata comeidonea a vincere la il regime presuntivo, ritenuta non coerente all’attivitàcommerciale dallo stesso esercitata, oltre che la perduranza del sodalizio dal2020 e l’esistenza di contatti tra sodali, compreso [OSCURATO:PERSONA], accertati dallapolizia giudiziaria ed emergenti dall’aggiornamento d’indagine del 23 settembre2024, quindi anche dopo la chiusura della «piattaforma SkyEcc» utilizzata dalsodalizio.Il Tribunale con motivazione non sindacabile in sede di legittimità, in quantocoerente e non manifestamente illogica, con la quale il ricorrente continua a nonconfrontarsi, ha altresì esplicitato gli elementi sottesi al pericolo di reiterazione eai giudizi di adeguatezza e proporzionalità della sola custodia cautelare in carcerein ragione delle fattispecie di cui all’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 ascritte alcapo 18, in quanto non governate dal doppio regime presuntivo.Diversamente da quanto argomentato dalla difesa, il riferimento non è soloalla rilevante gravità dei fatti di cui alla rubrica, valutata tale anche in ragionedell’entità della reiterazione degli acquisti e della quantità di stupefacentetrattata (tanto nel complesso quanto in occasione delle singole cessioni), maanche alla personalità dell’indagato. Quest’ultima è stata desunta da precedenticonsumate fattispecie di vendita di stupefacente (in continuazione tra loro), dallacapacità del prevenuto di interagire con circuiti criminali di rilevanti dimensioni,tanto da poter acquistare reiteratamente rilevanti quantità di stupefacente, oltreche dal mantenimento dei contatti con i detti circuiti anche mediante l’utilizzo dialtre tipologie di comunicazioni criptate.4. In conclusione, all’inammissibilità del ricorso consegue la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di eurotremila in favore della Cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che siritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa diinammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte cost.,sent. n. 186 del 2000).Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà delricorrente, deve disporsi – ai sensi dell’articolo 94, comma 1-ter, disp. att. cod.proc. pen. – che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell’istitutopenitenziario in cui l’indagato trovasi ristretto perché provveda a quanto stabilitodal comma 1-bis del citato articolo 94. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 94, comma1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così deciso il 15 aprile 2026.Il Consigliere estensore Il Presidente