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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 2 marzo 2022

Cassazione n. 27901/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/09/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza della Corte di appello di Milano, n. 5766 del 14 settembre 2021, [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato per il reato contestatogli al capo A) per il reato di cui all'art. 699, comma secondo, cod. pen., per aver portato fuori dalla propria abitazione una mannaia della lunghezza di 28,5 cm.

2. Avverso detta sentenza l'imputato ricorre, tramite il difensore di fiducia, chiedendone l'annullamento senza rinvio ovvero, in subordine, l'annullamento con rinvio, ponendo a base dell'impugnazione tre motivi.

2.1. Con il primo motivo si denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen, in relazione all'art. 533, comma 1, cod. proc. pen. sul ragionevole dubbio che la mannaia fosse trasportata dalla compagna che stava effettuando un trasloco di tutte le proprie masserizie verso la nuova abitazione.

2.2. Con il secondo motivo si denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. in relazione alla testimonianza della compagna sul possesso della mannaia trasportata in uno zaino dell'imputato.

2.3. Con il terzo motivo si denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. in relazione all'art. 699, comma secondo, cod. pen. che l'imputato non possa rispondere del reato a lui ascritto poiché per ritenere integrato il porto abusivo di arma questa deve trovarsi nell'immediata disponibilità, anche temporanea, con un immediato utilizzo di essa.

Fatto questo rimasto indimostrato nell'impugnato provvedimento.

2.4. Con memoria successiva si insiste per l'accoglimento del ricorso.

3. Il Procuratore generale ha chiesto che venga dichiarata l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

4. Il ricorso è meritevole di accoglimento.

4.1. Va preliminarmente rilevato come nella ricostruzione dei fatti emerga che l'imputato sia stato fermato alla stazione ferroviaria di Milano unitamente a una donna con la quale stava effettuando un trasloco verso la nuova abitazione trasportando, in diversi bagagli, masserizie varie, tra cui alcuni coltelli e la mannaia considerata quale arma ai sensi dell'art. 699 cod. pen.

Al di là dei dubbi sollevati su chi effettivamente trasportasse la mannaia oggetto del processo, appare pregiudiziale soffermarsi sulla questione relativa alla riconducibilità di detto utensile alla nozione di arma, ai sensi dell'art. 699 cod. pen.

L'art. 704 cod. pen. dispone che "agli effetti delle disposizioni precedenti (tra cui l'art. 699 cod. pen.), per armi si intendono: 1) quelle indicate nel n. 1 del capoverso dell'articolo 585; 2) le bombe, qualsiasi macchina o involucro contenente materie esplodenti, e in gas asfissianti o accecanti".

È certamente da escludersi che la mannaia possa rientrare nel novero delle bombe o dei gas, mentre, facendo riferimento all'art.585 cod. peri, è altrettanto sicuro che non si tratti di arma da sparo ovvero che la sua destinazione naturale sia l'offesa alla persona, ai sensi del n.1, trattandosi di utensile di tipo culinario (vedi in materia, Sez. 1, n.14953 del 17/03/2009, Gebril, Rv. 243917 - 01, secondo la quale "il porto ingiustificato del "machete" integra il reato di cui all'art. 4, comma secondo, L. n. 110 del 1975 e non quello previsto dall'art. 699 cod. pen., in quanto il "machete" non può essere considerato come naturalmente ed esclusivamente destinato all'offesa alla persona, trattandosi di strumento elettivamente concepito per impieghi agricoli o boschivi").

Diversamente, è possibile considerarla quale strumento atto ad offendere, di cui al n. 2 del medesimo articolo, delle quali non è vietato dalla legge il porto in modo assoluto, ma solo senza giustificato motivo.

4.2. Da ciò deriva l'accoglimento ricorso, poiché già nel giudizio di primo grado, il giudice, nell'affrontare l'imputazione originariamente ascritta al capo B) relativamente al trasporto di alcuni coltelli, nel riferire della loro destinazione naturale all'uso culinario, ne ha ritenuto giustificato il porto, avendo rilevato come fosse pacificamente in corso un trasloco, così assolvendo l'imputato perché il fatto non sussiste.

Allo stesso modo deve provvedersi nel presente giudizio.

5. Dalle considerazioni esposte deriva l'accoglimento del ricorso con l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.

Così deciso in data 2 marzo 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/09/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza della Corte di appello di Milano, n. 5766 del 14 settembre 2021, [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato per il reato contestatogli al capo A) per il reato di cui all'art. 699, comma secondo, cod. pen., per aver portato fuori dalla propria abitazione una mannaia della lunghezza di 28,5 cm. 2. Avverso detta sentenza l'imputato ricorre, tramite il difensore di fiducia, chiedendone l'annullamento senza rinvio ovvero, in subordine, l'annullamento con rinvio, ponendo a base dell'impugnazione tre motivi. 2.1. Con il primo motivo si denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen, in relazione all'art. 533, comma 1, cod. proc. pen. sul ragionevole dubbio che la mannaia fosse trasportata dalla compagna che stava effettuando un trasloco di tutte le proprie masserizie verso la nuova abitazione. 2.2. Con il secondo motivo si denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. in relazione alla testimonianza della compagna sul possesso della mannaia trasportata in uno zaino dell'imputato. 2.3. Con il terzo motivo si denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. in relazione all'art. 699, comma secondo, cod. pen. che l'imputato non possa rispondere del reato a lui ascritto poiché per ritenere integrato il porto abusivo di arma questa deve trovarsi nell'immediata disponibilità, anche temporanea, con un immediato utilizzo di essa. Fatto questo rimasto indimostrato nell'impugnato provvedimento. 2.4. Con memoria successiva si insiste per l'accoglimento del ricorso. 3. Il Procuratore generale ha chiesto che venga dichiarata l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 4. Il ricorso è meritevole di accoglimento. 4.1. Va preliminarmente rilevato come nella ricostruzione dei fatti emerga che l'imputato sia stato fermato alla stazione ferroviaria di Milano unitamente a una donna con la quale stava effettuando un trasloco verso la nuova abitazione trasportando, in diversi bagagli, masserizie varie, tra cui alcuni coltelli e la mannaia considerata quale arma ai sensi dell'art. 699 cod. pen. Al di là dei dubbi sollevati su chi effettivamente trasportasse la mannaia oggetto del processo, appare pregiudiziale soffermarsi sulla questione relativa alla riconducibilità di detto utensile alla nozione di arma, ai sensi dell'art. 699 cod. pen. L'art. 704 cod. pen. dispone che "agli effetti delle disposizioni precedenti (tra cui l'art. 699 cod. pen.), per armi si intendono: 1) quelle indicate nel n. 1 del capoverso dell'articolo 585; 2) le bombe, qualsiasi macchina o involucro contenente materie esplodenti, e in gas asfissianti o accecanti". È certamente da escludersi che la mannaia possa rientrare nel novero delle bombe o dei gas, mentre, facendo riferimento all'art.585 cod. peri, è altrettanto sicuro che non si tratti di arma da sparo ovvero che la sua destinazione naturale sia l'offesa alla persona, ai sensi del n.1, trattandosi di utensile di tipo culinario (vedi in materia, Sez. 1, n.14953 del 17/03/2009, Gebril, Rv. 243917 - 01, secondo la quale "il porto ingiustificato del "machete" integra il reato di cui all'art. 4, comma secondo, L. n. 110 del 1975 e non quello previsto dall'art. 699 cod. pen., in quanto il "machete" non può essere considerato come naturalmente ed esclusivamente destinato all'offesa alla persona, trattandosi di strumento elettivamente concepito per impieghi agricoli o boschivi"). Diversamente, è possibile considerarla quale strumento atto ad offendere, di cui al n. 2 del medesimo articolo, delle quali non è vietato dalla legge il porto in modo assoluto, ma solo senza giustificato motivo. 4.2. Da ciò deriva l'accoglimento ricorso, poiché già nel giudizio di primo grado, il giudice, nell'affrontare l'imputazione originariamente ascritta al capo B) relativamente al trasporto di alcuni coltelli, nel riferire della loro destinazione naturale all'uso culinario, ne ha ritenuto giustificato il porto, avendo rilevato come fosse pacificamente in corso un trasloco, così assolvendo l'imputato perché il fatto non sussiste. Allo stesso modo deve provvedersi nel presente giudizio. 5. Dalle considerazioni esposte deriva l'accoglimento del ricorso con l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. Così deciso in data 2 marzo 2022 [OSCURATO:PERSONA]
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