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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 ottobre 2021

Cassazione n. 41882/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/04/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di LODIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 18862/21 Guerouane [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione al contestato delitto di cui all' art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 gli ha applicato su richiesta, previo il riconoscimento del vincolo di continuazione con i reati di cui alla sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano n. 751 del 28 marzo 2017, la pena complessiva di anni tre e mesi due di reclusione ed euro 14000,00 di multa.

Il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione perché il fatto avrebbe dovuto essere ricondotto alla fattispecie "lieve" di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. cit.

2. Il ricorso, siccome presentato per motivi diversi da quelli consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., aggiunto dalla legge n. 103 del 2017, si palesa inammissibile.

Sulla scia di un orientamento già in precedenza consolidato, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza, è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato (Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv. 272619).

In particolare, anche a seguito della richiamata "novella", la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione giuridica del fatto è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione e la verifica va compiuta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti in ricorso (Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, [OSCURATO:PERSONA] lama], Rv. 275971; Sez. 6, ord. n. 3108 del 08/01/2018, Antoci, Rv. 272252).

Nel caso di specie non si ravvisa alcuna manifesta incongruenza o errore, laddove il Giudice ha qualificato le plurime cessioni di cocaina ed eroina ex 73, comma 1 e 1-bis, d.P.R. n. 309/1990.

3. Alla relativa declaratoria d'inammissibilità la Corte provvede «senza formalità di procedura», ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis, cod. proc. pen., aggiunto dalla legge n. 103 del 2017, cioè de plano con trattazione camerale non partecipata.

4. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma alla cassa delle ammende che va fissata in tremila euro. 7 )tz P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 15/10/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/04/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di LODIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 18862/21 Guerouane [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione al contestato delitto di cui all' art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 gli ha applicato su richiesta, previo il riconoscimento del vincolo di continuazione con i reati di cui alla sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano n. 751 del 28 marzo 2017, la pena complessiva di anni tre e mesi due di reclusione ed euro 14000,00 di multa. Il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione perché il fatto avrebbe dovuto essere ricondotto alla fattispecie "lieve" di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. cit. 2. Il ricorso, siccome presentato per motivi diversi da quelli consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., aggiunto dalla legge n. 103 del 2017, si palesa inammissibile. Sulla scia di un orientamento già in precedenza consolidato, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, l'erronea qualificazione del fatto contenuto in sentenza, è limitata ai soli casi di errore manifesto, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato (Sez. 1, n. 15553 del 20/03/2018, Maugeri, Rv. 272619). In particolare, anche a seguito della richiamata "novella", la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione giuridica del fatto è limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione e la verifica va compiuta esclusivamente sulla base dei capi di imputazione, della succinta motivazione della sentenza e dei motivi dedotti in ricorso (Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, [OSCURATO:PERSONA] lama], Rv. 275971; Sez. 6, ord. n. 3108 del 08/01/2018, Antoci, Rv. 272252). Nel caso di specie non si ravvisa alcuna manifesta incongruenza o errore, laddove il Giudice ha qualificato le plurime cessioni di cocaina ed eroina ex 73, comma 1 e 1-bis, d.P.R. n. 309/1990. 3. Alla relativa declaratoria d'inammissibilità la Corte provvede «senza formalità di procedura», ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis, cod. proc. pen., aggiunto dalla legge n. 103 del 2017, cioè de plano con trattazione camerale non partecipata. 4. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma alla cassa delle ammende che va fissata in tremila euro. 7 )tz P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/10/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]