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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 novembre 2022

Cassazione n. 47249/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/01/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di

2. et..NNA,0 Appello di Napoli de112.13~ 2021, di conferma della sentenza del Tribunale di Avellino che lo ha condannato alla pena di un anno di reclusione ed C 500 di multa per il reato di tentato furto pluriaggravato in concorso.

Considerato che il primo motivo di ricorso che denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento all'affermazione di responsabilità risulta manifestamente infondato in quanto propone doglianze in punto di fatto, volte a contestare l'attività di valutazione delle prove (segnatamente: la genuinità del riconoscimento dell'imputato ad opera del teste) operata dai giudici del merito con doppia conforme di condanna, assistita da congrua motivazione; Considerato che il secondo motivo di ricorso che deduce l'intervenuta prescrizione del reato maturata dopo la sentenza di appello, non è accoglibile, in quanto l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (Sez.

U, Sentenza n. 32 del 22/11/2000, Rv. 217266).

Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma 1'8 novembre 2022 c‘Ilnsi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/01/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di 2. et..NNA,0 Appello di Napoli de112.13~ 2021, di conferma della sentenza del Tribunale di Avellino che lo ha condannato alla pena di un anno di reclusione ed C 500 di multa per il reato di tentato furto pluriaggravato in concorso. Considerato che il primo motivo di ricorso che denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento all'affermazione di responsabilità risulta manifestamente infondato in quanto propone doglianze in punto di fatto, volte a contestare l'attività di valutazione delle prove (segnatamente: la genuinità del riconoscimento dell'imputato ad opera del teste) operata dai giudici del merito con doppia conforme di condanna, assistita da congrua motivazione; Considerato che il secondo motivo di ricorso che deduce l'intervenuta prescrizione del reato maturata dopo la sentenza di appello, non è accoglibile, in quanto l'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (Sez. U, Sentenza n. 32 del 22/11/2000, Rv. 217266). Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma 1'8 novembre 2022 c‘Ilnsi
Sentenza Cassazione n. 47249/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris