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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 41006/2021

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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO

1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte dì appello di Milano confermava la sentenza con cui il tribunale di Milano, in data 11.3.2019, decidendo in sede di giudizio abbreviato, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ciascuno alla pena ritenuta di giustizia e al risarcimento dei danni derivanti da reato in favore della costituita parte civile [OSCURATO:PERSONA] e Mediatori (da ora in avanti 0.A.M.), in relazione al reato ex artt. 110, 81, cpv., 140 bis d.lgs. 385/1993, in rubrica loro ascritto.

La contestazione di cui si discute ha per oggetto il reato di esercizio abusivo dell'attività di mediatore creditizio, previsto dall'art. 140 bis, del d.lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, da ora in avanti T.U.B.), introdotto nel suddetto testo normativo dall'art. 25, d.lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 141.

Ai sensi della menzionata disposizione normativa: "1.

Chiunque esercita professionalmente nei confronti del pubblico l'attività' di agente in attività' finanziaria senza essere iscritto nell'elenco di cui all'articolo 128-quater, comma 2, è punito con la reclusione da 6 mesi a 4 anni e con la multa da euro 2.065 a euro 10.329.

2. Chiunque esercita professionalmente nei confronti del pubblico l'attività di mediatore creditizio senza essere iscritto nell'elenco di cui all'articolo 128-sexies, comma 2, punito con la reclusione da 6 mesi a 4 anni e con la multa da euro 2.065 a euro 10.329".

Ad avviso dei giudici di merito gli imputati nella loro qualità, il Ponti, di amministratore unico di "Harley & [OSCURATO:PERSONA] srl" ("H&D Finance); la Ghezzi, di amministratore unico di "[OSCURATO:SOCIETA]" (H&D Italia"), hanno svolto attività di mediazione finanziaria, rivolta verso un pubblico indistinto di fruitori del relativo servizio, per convogliare presso gli istituiti bancari "UBI" e "[OSCURATO:PERSONA] di Milano", condomini e imprese interessati alla erogazione di mutui, dietro la corresponsione di una provvigione, senza essere iscritti nell'elenco di cui all'art. 128-sexies, comma 2, T.U.B.

2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiedono l'annullamento, hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati, con un unico atto di impugnazione, fondato su sei motivi ad essi comuni.

Con il primo motivo il Ponti e la Ghezzi deducono violazione di legge processuale, in relazione agli artt. 187 e ss., c.p.p., e vizio di motivazione, in quanto la corte territoriale nell'affermare la responsabilità degli imputati con riferimento all'attività svolta da "Harley & [OSCURATO:PERSONA] srl" e da "[OSCURATO:SOCIETA]", nel periodo 1.7.2012-22.1.2014, ha utilizzato documenti formati da "Harley & [OSCURATO:PERSONA] di categoria", legittimamente costituita, senza spiegare, omettendo di fornire adeguata risposta sul punto dalla corte territoriale, per quale motivo le convenzioni stipulate da tale società il "10.9.2013 con BPM e in data 22.1.2014 con UBI, formino prova di un'attività di mediazione creditizia" posta in essere dalle altre compagini sociali in precedenza indicate".

La corte territoriale, in altri termini, non è riuscita a superare la critica articolata con i motivi di appello sulla impossibilità di affermare nel caso specifico se in concreto la prestazione fornita dall'ente rientri nell'ambito della mediazione creditizia, sulla base di quanto contenuto in altro contratto, stipulato da altro ente in una diversa e successiva fase temporale.

Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano violazione di legge processuale, in relazione all'art. 128 sexies T.U.B., e vizio di motivazione.

Da un lato, con riferimento a "[OSCURATO:SOCIETA]", manca del tutto la prova dell'esistenza di una convenzione tra quest'ultima e la "UBI" nel periodo 1.7.2012-22.1.2014, per il quale la Ghezzi è stata condannata; dall'altro "Harley & [OSCURATO:PERSONA] srl" non metteva in relazione banche o intermediari finanziari con la "potenziale clientela", secondo il tenore letterale dell'art. 128 sexies T.U.B., posto che i clienti della società erano le imprese costruttrici e non già i condomini, che, in quanto firmatari dell'eventuale richiesta di finanziamento, erano i potenziai clienti degli istituti di credito.Rilevano, inoltre, i ricorrenti omessa motivazione in ordine a due rilievi sollevati con l'atto di appello, con cui si era contestato che "[OSCURATO:SOCIETA]" e "Harley & [OSCURATO:PERSONA] srl" svolgessero attività di mediazione creditizia, per difetto dei requisiti del carattere esclusivo dell'attività svolta e dell'indipendenza, richiesti dal citato art. 128 sexies T.U.B., senza tacere che il medesimo vizio è da ravvisare con riferimento alla doglianza sulla mancata dimostrazione della circostanza che la "[OSCURATO:SOCIETA]" venisse remunerata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Bergamo, rientrante nel circuito UBI, in assenza di una convenzione stipulata tra i due enti in data 14.10.2011 L'erronea sovrapposizione tra le diverse società, peraltro, si coglie anche nell'affermazione che la natura di mediazione dell'attività svolta da "Harley & [OSCURATO:PERSONA] srl" si ricaverebbe dalla pubblicità effettuata sul sito della "Harley & [OSCURATO:PERSONA] di categoria".

La corte di appello, inoltre, non spiega le ragioni per cui, pur in presenza di una continuità normativa, è solo con l'introduzione dell'art. 140 T.U.B. ovvero, per meglio dire, dell'obbligo di iscrizione all'O.A.M. a far data da111.7.2012, che le condotte in esame, in precedenza lecite, diverrebbero illecite; e, ancora, omette di illustrare le ragioni per le quali una condotta in precedente non considerata avente i requisiti dell'attività di mediazione creditizia, li assuma a seguito di una modifica legislativa puramente formale, rappresentata dal passaggio della tenuta dell'elenco dei mediatori dalla Banca d'Italia all'O.A.M.

Infine, rilevano i ricorrenti, la motivazione appare carente anche nella individuazione della data di consumazione del reato nell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], laddove solo in data 17.10.2018 è entrato in vigore l'art. 128-undecies T.U.B., che istituisce il nuovo organismo competente per la gestione degli elenchi cui devono iscriversi i mediatori creditizi.

Con il terzo motivo di ricorso gli imputati denunciano violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento all'art. 1101 c.p., apparendo contraddittoria e, comunque, fondata su di una inadeguata valutazione delle risultanze processuali, l'affermazione dei giudici di merito, secondo cui la Ghezzi e il Ponti debbano rispondere in concorso per tutti i reati rispettivamente commessi a mezzo delle società di cui erano i legali responsabili, concorso che non può desumersi dal rapporto coniugale esistente tra gli imputati e dalla partecipazione incrociata di alcune società.

Con il quarto motivo di impugnazione i ricorrenti deducono violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento agli artt. 128 -sexies e ss., T.U.B., 43, c.p.

Ad avviso degli imputati, se, alla luce dei diversi interventi normativi che si sono susseguiti nel tempo, solo in data 19.4.2013 l'O.A.M. aveva pubblicato il manuale operativo disciplinante la procedura di iscrizione all'albo dei mediatori creditizi, non solo la data iniziale di consumazione del reato non può essere quella dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], ma, soprattutto, non può sostenersi che prima del 19.4.2013 la Ghezzi e il Ponti si siano effettivamente rappresentati e abbiano voluto l'omissione consistente nella mancata richiesta di iscrizione all'elenco 0.A.M., che integra il reato in contestazione.

Con il quinto motivo di ricorso, gli imputati deducono violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione dell'entità del trattamento sanzionatorio, ritenuta eccessiva, nonché con riferimento alla mancata conversione della pena detentiva nella corrispondente pena pecuniaria, di cui avrebbe potuto godere la Ghezzi.

Con il sesto motivo di ricorso gli imputati lamentano violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento alla mancata risposta della corte territoriale sulla doglianza volta a contestare la sussistenza dell'an del danno da risarcire.

2.1. Con requisitoria scritta del 14.6.2021, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, chiede che i ricorsi vengano dichiarati inammissibili.L Con conclusioni scritte pervenute a mezzo posta certificata il 29.6.2021 l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore dei ricorrenti, insiste per l'accoglimento dei ricorsi.

Con conclusioni scritte pervenute a mezzo posta certificata il 2.7.2021 l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia della costituita parte civile, chiede che i ricorsi siano dichiarati inammissibili o rigettati, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese sostenute nel grado, allegando relativa nota spese.

3. Va preliminarmente osservato che nel caso in esame, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, ricorre un caso di cd.

"doppia conforme", in quanto la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (cfr. Cass., Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218).

Ciò posto, i ricorsi vanno dichiarati inammissibili, innanzitutto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 581, co. 1, lett. d), e 591, co. 1, lett. c), c.p.p., in quanto fondati su motivi, che, riproponendo acriticamente le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame (con la cui motivazione sul punto i ricorrenti non si confrontano realmente), devono considerarsi non specifici, ed anzi, meramente apparenti, in quanto non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso.

La mancanza di specificità dei motivo, infatti, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, conducente, a norma dell'art. 591, co. 1, lett. c), c.p.p., all'inammissibilità (cfr. Cass., sez.

IV, 18.9.1997 - 13.1.1998, n. 256, rv. 210157; Cass., Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, rv. 236945; Cass., Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, rv. 255568; Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, rv. 277710).

Tutti i rilievi difensivi, invero, ripropongono temi già risolti dalla corte territoriale con motivazione affatto manifestamente illogica o contraddittoria ovvero si caratterizzano per estrema genericità o manifesta infondatezza.

Ed invero il difetto di motivazione, quale causa di nullità della sentenza, non può essere ravvisato sulla base di una critica frammentaria dei singoli punti di essa, costituendo la pronuncia un tutto coerente ed organico, per cui, ai fini del controllo critico sulla sussistenza di una valida motivazione, ogni punto di essa va posto in relazione agli altri, potendo la ragione di una determinata statuizione anche risultare da altri punti della sentenza ai quali sia stato fatto richiamo, sia pure implicito. (cfr. Cass., Sez. 2, n. 38818 del 07/06/2019, Rv. 277091).

Per tale ragione non possono non ritenersi inammissibili ricorsi, come quelli in esame, fondati sulla scorta di una lettura parziale e parcellizzata delle emergenze processuali.

I giudici di merito, infatti, hanno reso una motivazione del tutto immune dai denunciati vizi, chiarendo, innanzitutto, sulla base di una compiuta disamina delle risultanze processuali e, in particolare, della documentazione acquisita presso gli istituti bancari compendiata nella annotazione della Guardia di Finanza di Milano del 23.6.2017, come le diverse società che hanno svolto attività di mediazione creditizia, interagendo con gli istituti bancari in precedenza indicati, siano riconducibili ad entrambi gli imputati, secondo uno schema predeterminato che prevedeva il succedersi e il sovrapporsi di una serie di società alla società-madre "H&[OSCURATO:SOCIETA]", costituita nel 2002 e cancellata nel 2013, passando per "[OSCURATO:SOCIETA]" e "Harley & [OSCURATO:PERSONA] srl", sino a giungere ad "Harley & [OSCURATO:PERSONA] di categoria", costituita il 16.5.2013, che era subentrata legittimamente, in virtù della deroga di cui all'art. 12, co. 1, lett. c), d.lgs. 141/2010 (di cui si dirà in seguito), a tali ultime società nei rapporti instaurati con "BPM" e "[OSCURATO:PERSONA] spa".I giudici di merito si sono puntualmente soffermati sugli indici rivelatori della riconducibilità delle menzionate compagini sociali ad un disegno unitario, condiviso da entrambi gli imputati, evidenziando, con logico argomentare, sempre sulla scorta della documentazione acquisita: 1) come tutte le società contrassegnate "H&D" avessero lo stesso indirizzo (via Piatti, n. 8, Milano); 2) che la "società-madre H&[OSCURATO:SOCIETA]" era amministrata dalla Ghezzi, alla quale era intestato il 90% delle quote sociali; 3) come sia stato il Ponti a rivestire la carica di amministratore unico della "Harley & [OSCURATO:PERSONA] srl" (subentrata nella convenzione stipulata con "BPM" ad "H&[OSCURATO:SOCIETA]", proprio con atto congiunto di Ponti e Ghezzi), il cui capitale sociale era interamente detenuto dai due imputati; 4) che in un report del 26.8.2015, reso da "audit rete BPM", si afferma specificamente come "H&D" fosse un'iniziativa, facente capo all'imprenditore [OSCURATO:PERSONA], che si articolava attraverso diverse società e un'associazione, dando atto, al contempo, di una serie di radicati rapporti tra "BPM" e le diverse società denominate "H&D", sviluppatisi attraverso operazioni collegate al conto corrente n. 506/837, intestato congiuntamente a Ghezzi e Ponti; 5) come nella documentazione acquisita presso "[OSCURATO:SOCIETA]", che il 14.11.2011 aveva concluso un contratto di segnalazione clienti con "H&D Italia", di cui la Ghezzi, oltre ad essere l'amministratore unico, deteneva il 90% delle quote sociali, sia stata rinvenuta una corrispondenza indifferentemente inviata da "[OSCURATO:SOCIETA]" e "Harley & [OSCURATO:PERSONA] srl", in relazione alla quale era emersa, con riferimento proprio all'attività svolta da "H&D Italia", l'utilizzo di carta intestata ad "H&D Finance"; 6) come i rapporti in essere con gli istituti bancari attivati sia da "H&D Italia", sia da "H&D Finance", siano confluiti in "H&D Associazione di categoria", costituita da entrambi gli imputati, di cui il Ponti era amministratore unico.

La sostanziale sovrapposizione di "H&D Italia" e di "H&D Finance" nei rapporti con "BPM" e "UBI", che avevano hanno concluso numerose pratiche di affidamento grazie all'attività di mediazione in contestazione (cfr. nota 8 alla pagina 11 della sentenza oggetto di ricorso), rende evidente la completa condivisione da parte dei ricorrenti del medesimo obiettivo criminoso (svolgere attività di mediazione creditizia per lucrare le relative provvigioni, senza che le suddette società fossero iscritte nell'albo di cui all'art. 128-sexies, co. 2, T.U.B.), che, come correttamente rilevato dalla corte territoriale, gli imputati hanno conseguito utilizzando i diversi strumenti societari ad essi riconducibili.

Si tratta di un epilogo decisorio assolutamente conforme ai principi da tempo elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui ai fini della sussistenza del concorso di persone nel reato non occorre la prova del previo concerto tra i concorrenti, ma è necessario dimostrare che ciascuno di essi abbia agito per una finalità unitaria con la consapevolezza del ruolo svolto dagli altri e con la volontà di agire in comune (cfr. Cass., Sez. 2, n. 48029 del 20/10/2016, Rv. 268177).

Ai fini dell'accertamento del concorso di persone nel reato, infatti, il giudice di merito non è tenuto a precisare il ruolo specifico svolto da ciascun concorrente nell'ambito dell'impresa criminosa, essendo sufficiente l'indicazione, con adeguata e logica motivazione, delle prove sulle quali ha fondato il libero convincimento dell'esistenza di un consapevole e volontario contributo, morale o materiale, dato dall'agente alla realizzazione del reato, in rapporto di causalità efficiente con le attività poste in essere dagli altri concorrenti (cfr. Cass., Sez. 2, n. 48029 del 20/10/2016, Rv. 268177; Cass., Sez. 4, n. 1236 del 16/11/2017, Rv. 271755).

Indiscusso e indiscutibile, infine, è il principio di cui ha fatto applicazione la corte territoriale nel qualificare la condotta dei ricorrenti in termini di concorso, secondo cui la prova dell'elemento soggettivo del reato può desumersi dalle concrete circostanze e dalle modalità esecutive dell'azione criminosa, attraverso le quali, con processo logico-deduttivo, è possibile risalire alla sfera intellettiva e volitiva del soggetto, in modo da evidenziarne la cosciente volontà e rappresentazione degli elementi oggettivi del reato (cfr. Cass., sez. 5, n. 30726 del 09/09/2020, Rv. 279908; nonché Cass., Sez. 6, 6.4.2011, n. 16465, Rv. 250007).Anche il tema della natura dell'attività svolta è stato esaurientemente svolto dai giudici di merito, che hanno evidenziato come "l'attività concretamente svolta da "H&D" sia consistita nel mettere in relazione gli iscritti, anche attraverso attività di consulenza, con le due banche citate al fine di consentire la conclusione di contratti di finanziamento in favore delle prime, in modo da ottenere una remunerazione proporzionata all'ammontare del finanziamento erogato a fronte della presentazione di un cliente".

Siffatta attività, conforme alla definizione delle competenze proprie dei mediatori creditizi, come si vedrà in seguito, era rivolta al pubblico, vale a dire a un numero indeterminato di soggetti qualitativamente non predeterminati, riguardando una platea molto ampia di destinatari (come, ad esempio, amministratori di condominio, imprese costruttrici, ingegneri e tecnici energetici, architetti, ecc.).

Sicché correttamente il giudice di appello, nel disattendere l'eccezione difensiva sul punto, ha osservato come la circostanza, evidenziata dagli imputati, che tra i destinatari dell'attività di intermediazione vi fossero società e non piuttosto singoli condomini, non "muta la natura di un'attività rivolta ad un insieme indifferenziato di soggetti", finalizzata "alla conclusione di un affare" (cfr. pp. 7-9 della sentenza di primo grado; p. 10 della sentenza oggetto di ricorso) A tale conclusione i giudici di merito giungevano sulla base di una puntuale ricostruzione della normativa di settore.

Ed invero l'art. 11, co. 1, del d.lgs. 13.8.2010, n. 141, recante, tra l'altro, "modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi", ha inserito nel corpo del T.U.B. il nuovo titolo VI bis, dedicato espressamente agli "Agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi", due categorie professionali, di cui lo stesso art. 11 citato definisce i profili, prevedendo due nuove disposizioni (artt. 128 -quater e 128 sexies), collocate ratione materiae, nel T.U.B.

In particolare, secondo l'art. 128 -quater, "è agente in attività finanziaria il soggetto che promuove e conclude contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma o alla prestazione di servizi di pagamento, su mandato diretto di intermediari finanziari previsti dal titolo V, istituti di pagamento o istituti di moneta elettronica, banche e [OSCURATO:PERSONA].

Gli agenti in attività finanziaria possono svolgere esclusivamente l'attività indicata nel presente comma, nonché attività connesse o strumentali".

Ai sensi dell'art. 128 -sexies, invece, "è mediatore creditizio il soggetto che mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari previsti dal titolo V con la potenziale clientela per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma".

In entrambi i casi condizione per poter svolgere professionalmente l'attività di mediatore creditizio e di agente in attività finanziaria, anche in forma societaria, è, non solo il possesso dei requisiti previsti dagli artt. 128 -septies e 128 quinquies inseriti nel corpo del T.U.B, ma anche l'iscrizione "in un apposito elenco tenuto dall'Organismo previsto dall'art. 128 -undecies" del menzionato testo normativo.

Si tratta, per l'appunto, dell'[OSCURATO:PERSONA] e Mediatori (0.A.M.), che, secondo il disposto del richiamato art. 128 -undecies", T.U.B., "provvede all'iscrizione negli elenchi di cui all'articolo 128-quater, comma 2, e all'articolo 128-sexies, comma 2, previa verifica dei requisiti previsti, e svolge ogni altra attività necessaria per la loro gestione; determina e riscuote i contributi e le altre somme dovute per l'iscrizione negli elenchi; svolge gli altri compiti previsti dalla legge", procedendo, inoltre, alla "verifica del rispetto da parte degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi della disciplina cui essi sono sottoposti".

L'art. 12, co. 1, lett. c), del d.lgs. n. 141 del 2012, come rilevato dal giudice di primo grado (cfr. p. 7), prevede una significativa eccezione, di cui si sono avvalsi legittimamente gli imputati dando vita alla nuova compagine sociale "H&D Associazione di categoria", in precedenza menzionata, stabilendo che l'attività dell'associazione di categoria di sottoscrizione di convenzioni con banche e altri intermediari finanziari "finalizzate a favorire l'accesso al credito delle imprese associate", non costituisce esercizio di agenzia in attività finanziaria, né di mediazione creditizia, ragione per la quale non è riservata ai soggetti iscritti negli elenchi O.A.M.

Per tale ragione i giudici di merito hanno individuato la cessazione dell'attività illecita nel momento in cui la "H&D Associazione di categoria" è subentrata a "H&D Finance" e a "H&D Italia" nella gestione dei rapporti con "BPM" e "UBI".

Il sistema così delineato trova una valvola di sicurezza nell'art. 140 bis ("Esercizio abusivo dell'attività"), inserito nel corpo del T.U.B. dall'art. 25, d.lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 141.

Tale disposizione, infatti, come si è già detto, prevede espressamente che chiunque eserciti professionalmente nei confronti del pubblico l'attività di agente in attività finanziaria e di mediatore creditizio, senza essere iscritto nell'elenco di cui agli artt. 128-quater, comma 2, e 128- sexies, comma 2, del T.U.B., è punito con la reclusione da 6 mesi a 4 anni e con la multa da euro 2.065 a euro

10.32. Va, infine, rilevato che l'art. 17, co. 1, lett. h), d.lgs. 19 settembre 2012, n. 169, ha inserito nel testo dell'art. 26, d.lgs. n. 141 del 2010, i commi 4 -ter e 4 -quater, secondo il cui disposto l'O.A.M "si intende costituito, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del presente decreto, alla data di avvio della gestione degli elenchi.

Tale data, comunque non successiva al 30 giugno 2012, è comunicata alla Banca d'Italia e pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA] della Repubblica italiana.

L'Organismo avvia la gestione degli elenchi anche in assenza delle disposizioni attuative previste dall'articolo 128 -quater, comma 6, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e dall'articolo 29".

Ciò spiega per quale ragione il dies a quo del commesso reato è stata individuata nel primo luglio del 2012: a partire da questa data, infatti, con l'avvio della gestione degli elenchi in precedenza indicata si è costituito l'O.A.M. ed è diventato cogente l'obbligo, il cui inadempimento è sanzionato penalmente, per i mediatori creditizi di iscriversi nell'apposito elenco previsto dall'articolo 128-sexies, comma 2, T.U.B.

Come si evince, peraltro dal "[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] della Gestione per l'Esercizio 2012" dell'O.A.M., il [OSCURATO:DATA_NASCITA] si erano aperte le iscrizioni nel suddetto elenco, per cui sin da quel momento gli imputati erano in condizione di adempiere all'onere di iscrizione, cui era subordinato l'esercizio legittimo della loro attività di mediatori creditizi, circostanza di cui, proprio in ragione della specifica esperienza professionale maturata in tale settore, è manifestamente illogico ritenere non fossero a conoscenza, integrando, in ogni caso, un'eventuale ignoranza sul punto (lo si ripete, logicamente insostenibile), un errore sul precetto penale del tutto inescusabile.

In questa prospettiva va condivisa l'affermazione dei giudici di merito, sul carattere meramente ricognitivo, e non costitutivo, del provvedimento adottato dall'O.A.M. il [OSCURATO:DATA_NASCITA], in cui si operava un riepilogo delle procedure e delle modalità di funzionamento del sistema di gestione dei nuovi elenchi, al mero fine di facilitare il corretto espletamento delle procedure.

La circostanza che, invece, per la Ghezzi il dies a quo di commissione del reato sia stato fissato alla data del 1.1.2013, come spiegato dai giudici di merito, rappresenta una diretta conseguenza della normativa vigente (cfr. artt. 26 e ss., d.lgs. n. 141 del 2010), che concedeva ai soggetti come la Ghezzi, già iscritti nell'albo dei mediatori creditizi istituito presso la Banca d'Italia, un termine di sei mesi di tempo dalla costituzione dell'O.A.M. (quindi dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA]) per chiedere l'iscrizione nel nuovo elenco, con conseguente impossibilità di sottoporre a sanzione penale l'attività di mediazione creditizia posta in essere sino al 31 dicembre del 2012, che poteva essere svolta senza necessità di previa iscrizione nel nuovo elenco istituito preso l'O.A.M., indispensabile, invece, per continuare ad operare come mediatore creditizio a partire dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA].

Del tutto generico, infine, appare il rilievo relativo alla dedotta mancanza dei caratteri di esclusività e indipendenza della mediazione creditizia svolta dagli imputati.

Con riferimento al quinto motivo di impugnazione, il ricorso va dichiarato inammissibile, perché con esso il ricorrente propone, con argomentare del tutto generico, censure non consentite, attinenti al merito del trattamento sanzionatorio.

D'altro canto la corte territoriale, confermando sul punto la sentenza di primo grado, ha correttamente individuato nella gravità della condotta del reo, l'ostacolo alla concessione delle circostanze attenuanti generiche, in mancanza di elementi da valutare positivamente, facendo, pertanto, corretto uso dei criteri fissati dall'art. 133, c.p., conformemente all'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità (cfr., ex plurimis, Cass., sez.

IV, 28/05/2013, n. 24172; Cass., sez.

III, 23/04/2013, n. 23055, rv. 256172).

Manifestamente infondato appare il rilievo sulla mancata conversione della pena detentiva in pena pecuniaria, in quanto, da un lato, ai sensi dell'art. 53, co. 1,

I. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 689, il Ponti non poteva goderne, essendo stato condannato, a differenza della Ghezzi, ad una pena superiore ai sei mesi di reclusione, dall'altro, per entrambi gli imputati, la relativa doglianza era stata formulata in termini assolutamente generici in sede di appello, come del resto con il ricorso per cassazione, non avendo essi indicato le ragioni, disattese dai giudici di merito, che, ai sensi dell'art. 133, c.p., avrebbero consentito di disporre l'invocata sostituzione, secondo il percorso argomentativo previsto dall'art. 58,

I. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 689.

Genericità e manifesta infondatezza, che rendono del tutto irrilevante il silenzio del giudice di appello sul punto.

Del tutto generico, infine, appare l'ultimo motivo di ricorso, posto che i ricorrenti non specificano le ragioni che militano a favore della ritenuta insussistenza dell'an debeatur su cui si è specificamente soffermato il giudice di primo grado.

4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere i ricorrenti medesimi immuni da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr.

Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000), nonché, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro 3500,00, oltre accessori di legge.

P.Q.

M . dichiara inammissibili i ricorsi e c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2020 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte dì appello di Milano confermava la sentenza con cui il tribunale di Milano, in data 11.3.2019, decidendo in sede di giudizio abbreviato, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ciascuno alla pena ritenuta di giustizia e al risarcimento dei danni derivanti da reato in favore della costituita parte civile [OSCURATO:PERSONA] e Mediatori (da ora in avanti 0.A.M.), in relazione al reato ex artt. 110, 81, cpv., 140 bis d.lgs. 385/1993, in rubrica loro ascritto. La contestazione di cui si discute ha per oggetto il reato di esercizio abusivo dell'attività di mediatore creditizio, previsto dall'art. 140 bis, del d.lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, da ora in avanti T.U.B.), introdotto nel suddetto testo normativo dall'art. 25, d.lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 141. Ai sensi della menzionata disposizione normativa: "1. Chiunque esercita professionalmente nei confronti del pubblico l'attività' di agente in attività' finanziaria senza essere iscritto nell'elenco di cui all'articolo 128-quater, comma 2, è punito con la reclusione da 6 mesi a 4 anni e con la multa da euro 2.065 a euro 10.329. 2. Chiunque esercita professionalmente nei confronti del pubblico l'attività di mediatore creditizio senza essere iscritto nell'elenco di cui all'articolo 128-sexies, comma 2, punito con la reclusione da 6 mesi a 4 anni e con la multa da euro 2.065 a euro 10.329". Ad avviso dei giudici di merito gli imputati nella loro qualità, il Ponti, di amministratore unico di "Harley & [OSCURATO:PERSONA] srl" ("H&D Finance); la Ghezzi, di amministratore unico di "[OSCURATO:SOCIETA]" (H&D Italia"), hanno svolto attività di mediazione finanziaria, rivolta verso un pubblico indistinto di fruitori del relativo servizio, per convogliare presso gli istituiti bancari "UBI" e "[OSCURATO:PERSONA] di Milano", condomini e imprese interessati alla erogazione di mutui, dietro la corresponsione di una provvigione, senza essere iscritti nell'elenco di cui all'art. 128-sexies, comma 2, T.U.B. 2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiedono l'annullamento, hanno proposto ricorso per cassazione entrambi gli imputati, con un unico atto di impugnazione, fondato su sei motivi ad essi comuni. Con il primo motivo il Ponti e la Ghezzi deducono violazione di legge processuale, in relazione agli artt. 187 e ss., c.p.p., e vizio di motivazione, in quanto la corte territoriale nell'affermare la responsabilità degli imputati con riferimento all'attività svolta da "Harley & [OSCURATO:PERSONA] srl" e da "[OSCURATO:SOCIETA]", nel periodo 1.7.2012-22.1.2014, ha utilizzato documenti formati da "Harley & [OSCURATO:PERSONA] di categoria", legittimamente costituita, senza spiegare, omettendo di fornire adeguata risposta sul punto dalla corte territoriale, per quale motivo le convenzioni stipulate da tale società il "10.9.2013 con BPM e in data 22.1.2014 con UBI, formino prova di un'attività di mediazione creditizia" posta in essere dalle altre compagini sociali in precedenza indicate". La corte territoriale, in altri termini, non è riuscita a superare la critica articolata con i motivi di appello sulla impossibilità di affermare nel caso specifico se in concreto la prestazione fornita dall'ente rientri nell'ambito della mediazione creditizia, sulla base di quanto contenuto in altro contratto, stipulato da altro ente in una diversa e successiva fase temporale. Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano violazione di legge processuale, in relazione all'art. 128 sexies T.U.B., e vizio di motivazione. Da un lato, con riferimento a "[OSCURATO:SOCIETA]", manca del tutto la prova dell'esistenza di una convenzione tra quest'ultima e la "UBI" nel periodo 1.7.2012-22.1.2014, per il quale la Ghezzi è stata condannata; dall'altro "Harley & [OSCURATO:PERSONA] srl" non metteva in relazione banche o intermediari finanziari con la "potenziale clientela", secondo il tenore letterale dell'art. 128 sexies T.U.B., posto che i clienti della società erano le imprese costruttrici e non già i condomini, che, in quanto firmatari dell'eventuale richiesta di finanziamento, erano i potenziai clienti degli istituti di credito.Rilevano, inoltre, i ricorrenti omessa motivazione in ordine a due rilievi sollevati con l'atto di appello, con cui si era contestato che "[OSCURATO:SOCIETA]" e "Harley & [OSCURATO:PERSONA] srl" svolgessero attività di mediazione creditizia, per difetto dei requisiti del carattere esclusivo dell'attività svolta e dell'indipendenza, richiesti dal citato art. 128 sexies T.U.B., senza tacere che il medesimo vizio è da ravvisare con riferimento alla doglianza sulla mancata dimostrazione della circostanza che la "[OSCURATO:SOCIETA]" venisse remunerata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Bergamo, rientrante nel circuito UBI, in assenza di una convenzione stipulata tra i due enti in data 14.10.2011 L'erronea sovrapposizione tra le diverse società, peraltro, si coglie anche nell'affermazione che la natura di mediazione dell'attività svolta da "Harley & [OSCURATO:PERSONA] srl" si ricaverebbe dalla pubblicità effettuata sul sito della "Harley & [OSCURATO:PERSONA] di categoria". La corte di appello, inoltre, non spiega le ragioni per cui, pur in presenza di una continuità normativa, è solo con l'introduzione dell'art. 140 T.U.B. ovvero, per meglio dire, dell'obbligo di iscrizione all'O.A.M. a far data da111.7.2012, che le condotte in esame, in precedenza lecite, diverrebbero illecite; e, ancora, omette di illustrare le ragioni per le quali una condotta in precedente non considerata avente i requisiti dell'attività di mediazione creditizia, li assuma a seguito di una modifica legislativa puramente formale, rappresentata dal passaggio della tenuta dell'elenco dei mediatori dalla Banca d'Italia all'O.A.M. Infine, rilevano i ricorrenti, la motivazione appare carente anche nella individuazione della data di consumazione del reato nell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], laddove solo in data 17.10.2018 è entrato in vigore l'art. 128-undecies T.U.B., che istituisce il nuovo organismo competente per la gestione degli elenchi cui devono iscriversi i mediatori creditizi. Con il terzo motivo di ricorso gli imputati denunciano violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento all'art. 1101 c.p., apparendo contraddittoria e, comunque, fondata su di una inadeguata valutazione delle risultanze processuali, l'affermazione dei giudici di merito, secondo cui la Ghezzi e il Ponti debbano rispondere in concorso per tutti i reati rispettivamente commessi a mezzo delle società di cui erano i legali responsabili, concorso che non può desumersi dal rapporto coniugale esistente tra gli imputati e dalla partecipazione incrociata di alcune società. Con il quarto motivo di impugnazione i ricorrenti deducono violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento agli artt. 128 -sexies e ss., T.U.B., 43, c.p. Ad avviso degli imputati, se, alla luce dei diversi interventi normativi che si sono susseguiti nel tempo, solo in data 19.4.2013 l'O.A.M. aveva pubblicato il manuale operativo disciplinante la procedura di iscrizione all'albo dei mediatori creditizi, non solo la data iniziale di consumazione del reato non può essere quella dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], ma, soprattutto, non può sostenersi che prima del 19.4.2013 la Ghezzi e il Ponti si siano effettivamente rappresentati e abbiano voluto l'omissione consistente nella mancata richiesta di iscrizione all'elenco 0.A.M., che integra il reato in contestazione. Con il quinto motivo di ricorso, gli imputati deducono violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione dell'entità del trattamento sanzionatorio, ritenuta eccessiva, nonché con riferimento alla mancata conversione della pena detentiva nella corrispondente pena pecuniaria, di cui avrebbe potuto godere la Ghezzi. Con il sesto motivo di ricorso gli imputati lamentano violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento alla mancata risposta della corte territoriale sulla doglianza volta a contestare la sussistenza dell'an del danno da risarcire. 2.1. Con requisitoria scritta del 14.6.2021, depositata sulla base della previsione dell'art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, che consente la trattazione orale in udienza pubblica solo dei ricorsi per i quali tale modalità di celebrazione è stata specificamente richiesta da una delle parti, il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, chiede che i ricorsi vengano dichiarati inammissibili.L Con conclusioni scritte pervenute a mezzo posta certificata il 29.6.2021 l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore dei ricorrenti, insiste per l'accoglimento dei ricorsi. Con conclusioni scritte pervenute a mezzo posta certificata il 2.7.2021 l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia della costituita parte civile, chiede che i ricorsi siano dichiarati inammissibili o rigettati, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese sostenute nel grado, allegando relativa nota spese. 3. Va preliminarmente osservato che nel caso in esame, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, ricorre un caso di cd. "doppia conforme", in quanto la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (cfr. Cass., Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218). Ciò posto, i ricorsi vanno dichiarati inammissibili, innanzitutto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 581, co. 1, lett. d), e 591, co. 1, lett. c), c.p.p., in quanto fondati su motivi, che, riproponendo acriticamente le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame (con la cui motivazione sul punto i ricorrenti non si confrontano realmente), devono considerarsi non specifici, ed anzi, meramente apparenti, in quanto non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso. La mancanza di specificità dei motivo, infatti, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, conducente, a norma dell'art. 591, co. 1, lett. c), c.p.p., all'inammissibilità (cfr. Cass., sez. IV, 18.9.1997 - 13.1.1998, n. 256, rv. 210157; Cass., Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, rv. 236945; Cass., Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, rv. 255568; Cass., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, rv. 277710). Tutti i rilievi difensivi, invero, ripropongono temi già risolti dalla corte territoriale con motivazione affatto manifestamente illogica o contraddittoria ovvero si caratterizzano per estrema genericità o manifesta infondatezza. Ed invero il difetto di motivazione, quale causa di nullità della sentenza, non può essere ravvisato sulla base di una critica frammentaria dei singoli punti di essa, costituendo la pronuncia un tutto coerente ed organico, per cui, ai fini del controllo critico sulla sussistenza di una valida motivazione, ogni punto di essa va posto in relazione agli altri, potendo la ragione di una determinata statuizione anche risultare da altri punti della sentenza ai quali sia stato fatto richiamo, sia pure implicito. (cfr. Cass., Sez. 2, n. 38818 del 07/06/2019, Rv. 277091). Per tale ragione non possono non ritenersi inammissibili ricorsi, come quelli in esame, fondati sulla scorta di una lettura parziale e parcellizzata delle emergenze processuali. I giudici di merito, infatti, hanno reso una motivazione del tutto immune dai denunciati vizi, chiarendo, innanzitutto, sulla base di una compiuta disamina delle risultanze processuali e, in particolare, della documentazione acquisita presso gli istituti bancari compendiata nella annotazione della Guardia di Finanza di Milano del 23.6.2017, come le diverse società che hanno svolto attività di mediazione creditizia, interagendo con gli istituti bancari in precedenza indicati, siano riconducibili ad entrambi gli imputati, secondo uno schema predeterminato che prevedeva il succedersi e il sovrapporsi di una serie di società alla società-madre "H&[OSCURATO:SOCIETA]", costituita nel 2002 e cancellata nel 2013, passando per "[OSCURATO:SOCIETA]" e "Harley & [OSCURATO:PERSONA] srl", sino a giungere ad "Harley & [OSCURATO:PERSONA] di categoria", costituita il 16.5.2013, che era subentrata legittimamente, in virtù della deroga di cui all'art. 12, co. 1, lett. c), d.lgs. 141/2010 (di cui si dirà in seguito), a tali ultime società nei rapporti instaurati con "BPM" e "[OSCURATO:PERSONA] spa".I giudici di merito si sono puntualmente soffermati sugli indici rivelatori della riconducibilità delle menzionate compagini sociali ad un disegno unitario, condiviso da entrambi gli imputati, evidenziando, con logico argomentare, sempre sulla scorta della documentazione acquisita: 1) come tutte le società contrassegnate "H&D" avessero lo stesso indirizzo (via Piatti, n. 8, Milano); 2) che la "società-madre H&[OSCURATO:SOCIETA]" era amministrata dalla Ghezzi, alla quale era intestato il 90% delle quote sociali; 3) come sia stato il Ponti a rivestire la carica di amministratore unico della "Harley & [OSCURATO:PERSONA] srl" (subentrata nella convenzione stipulata con "BPM" ad "H&[OSCURATO:SOCIETA]", proprio con atto congiunto di Ponti e Ghezzi), il cui capitale sociale era interamente detenuto dai due imputati; 4) che in un report del 26.8.2015, reso da "audit rete BPM", si afferma specificamente come "H&D" fosse un'iniziativa, facente capo all'imprenditore [OSCURATO:PERSONA], che si articolava attraverso diverse società e un'associazione, dando atto, al contempo, di una serie di radicati rapporti tra "BPM" e le diverse società denominate "H&D", sviluppatisi attraverso operazioni collegate al conto corrente n. 506/837, intestato congiuntamente a Ghezzi e Ponti; 5) come nella documentazione acquisita presso "[OSCURATO:SOCIETA]", che il 14.11.2011 aveva concluso un contratto di segnalazione clienti con "H&D Italia", di cui la Ghezzi, oltre ad essere l'amministratore unico, deteneva il 90% delle quote sociali, sia stata rinvenuta una corrispondenza indifferentemente inviata da "[OSCURATO:SOCIETA]" e "Harley & [OSCURATO:PERSONA] srl", in relazione alla quale era emersa, con riferimento proprio all'attività svolta da "H&D Italia", l'utilizzo di carta intestata ad "H&D Finance"; 6) come i rapporti in essere con gli istituti bancari attivati sia da "H&D Italia", sia da "H&D Finance", siano confluiti in "H&D Associazione di categoria", costituita da entrambi gli imputati, di cui il Ponti era amministratore unico. La sostanziale sovrapposizione di "H&D Italia" e di "H&D Finance" nei rapporti con "BPM" e "UBI", che avevano hanno concluso numerose pratiche di affidamento grazie all'attività di mediazione in contestazione (cfr. nota 8 alla pagina 11 della sentenza oggetto di ricorso), rende evidente la completa condivisione da parte dei ricorrenti del medesimo obiettivo criminoso (svolgere attività di mediazione creditizia per lucrare le relative provvigioni, senza che le suddette società fossero iscritte nell'albo di cui all'art. 128-sexies, co. 2, T.U.B.), che, come correttamente rilevato dalla corte territoriale, gli imputati hanno conseguito utilizzando i diversi strumenti societari ad essi riconducibili. Si tratta di un epilogo decisorio assolutamente conforme ai principi da tempo elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui ai fini della sussistenza del concorso di persone nel reato non occorre la prova del previo concerto tra i concorrenti, ma è necessario dimostrare che ciascuno di essi abbia agito per una finalità unitaria con la consapevolezza del ruolo svolto dagli altri e con la volontà di agire in comune (cfr. Cass., Sez. 2, n. 48029 del 20/10/2016, Rv. 268177). Ai fini dell'accertamento del concorso di persone nel reato, infatti, il giudice di merito non è tenuto a precisare il ruolo specifico svolto da ciascun concorrente nell'ambito dell'impresa criminosa, essendo sufficiente l'indicazione, con adeguata e logica motivazione, delle prove sulle quali ha fondato il libero convincimento dell'esistenza di un consapevole e volontario contributo, morale o materiale, dato dall'agente alla realizzazione del reato, in rapporto di causalità efficiente con le attività poste in essere dagli altri concorrenti (cfr. Cass., Sez. 2, n. 48029 del 20/10/2016, Rv. 268177; Cass., Sez. 4, n. 1236 del 16/11/2017, Rv. 271755). Indiscusso e indiscutibile, infine, è il principio di cui ha fatto applicazione la corte territoriale nel qualificare la condotta dei ricorrenti in termini di concorso, secondo cui la prova dell'elemento soggettivo del reato può desumersi dalle concrete circostanze e dalle modalità esecutive dell'azione criminosa, attraverso le quali, con processo logico-deduttivo, è possibile risalire alla sfera intellettiva e volitiva del soggetto, in modo da evidenziarne la cosciente volontà e rappresentazione degli elementi oggettivi del reato (cfr. Cass., sez. 5, n. 30726 del 09/09/2020, Rv. 279908; nonché Cass., Sez. 6, 6.4.2011, n. 16465, Rv. 250007).Anche il tema della natura dell'attività svolta è stato esaurientemente svolto dai giudici di merito, che hanno evidenziato come "l'attività concretamente svolta da "H&D" sia consistita nel mettere in relazione gli iscritti, anche attraverso attività di consulenza, con le due banche citate al fine di consentire la conclusione di contratti di finanziamento in favore delle prime, in modo da ottenere una remunerazione proporzionata all'ammontare del finanziamento erogato a fronte della presentazione di un cliente". Siffatta attività, conforme alla definizione delle competenze proprie dei mediatori creditizi, come si vedrà in seguito, era rivolta al pubblico, vale a dire a un numero indeterminato di soggetti qualitativamente non predeterminati, riguardando una platea molto ampia di destinatari (come, ad esempio, amministratori di condominio, imprese costruttrici, ingegneri e tecnici energetici, architetti, ecc.). Sicché correttamente il giudice di appello, nel disattendere l'eccezione difensiva sul punto, ha osservato come la circostanza, evidenziata dagli imputati, che tra i destinatari dell'attività di intermediazione vi fossero società e non piuttosto singoli condomini, non "muta la natura di un'attività rivolta ad un insieme indifferenziato di soggetti", finalizzata "alla conclusione di un affare" (cfr. pp. 7-9 della sentenza di primo grado; p. 10 della sentenza oggetto di ricorso) A tale conclusione i giudici di merito giungevano sulla base di una puntuale ricostruzione della normativa di settore. Ed invero l'art. 11, co. 1, del d.lgs. 13.8.2010, n. 141, recante, tra l'altro, "modifiche del titolo VI del testo unico bancario (decreto legislativo n. 385 del 1993) in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi", ha inserito nel corpo del T.U.B. il nuovo titolo VI bis, dedicato espressamente agli "Agenti in attività finanziaria e mediatori creditizi", due categorie professionali, di cui lo stesso art. 11 citato definisce i profili, prevedendo due nuove disposizioni (artt. 128 -quater e 128 sexies), collocate ratione materiae, nel T.U.B. In particolare, secondo l'art. 128 -quater, "è agente in attività finanziaria il soggetto che promuove e conclude contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma o alla prestazione di servizi di pagamento, su mandato diretto di intermediari finanziari previsti dal titolo V, istituti di pagamento o istituti di moneta elettronica, banche e [OSCURATO:PERSONA]. Gli agenti in attività finanziaria possono svolgere esclusivamente l'attività indicata nel presente comma, nonché attività connesse o strumentali". Ai sensi dell'art. 128 -sexies, invece, "è mediatore creditizio il soggetto che mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, banche o intermediari finanziari previsti dal titolo V con la potenziale clientela per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma". In entrambi i casi condizione per poter svolgere professionalmente l'attività di mediatore creditizio e di agente in attività finanziaria, anche in forma societaria, è, non solo il possesso dei requisiti previsti dagli artt. 128 -septies e 128 quinquies inseriti nel corpo del T.U.B, ma anche l'iscrizione "in un apposito elenco tenuto dall'Organismo previsto dall'art. 128 -undecies" del menzionato testo normativo. Si tratta, per l'appunto, dell'[OSCURATO:PERSONA] e Mediatori (0.A.M.), che, secondo il disposto del richiamato art. 128 -undecies", T.U.B., "provvede all'iscrizione negli elenchi di cui all'articolo 128-quater, comma 2, e all'articolo 128-sexies, comma 2, previa verifica dei requisiti previsti, e svolge ogni altra attività necessaria per la loro gestione; determina e riscuote i contributi e le altre somme dovute per l'iscrizione negli elenchi; svolge gli altri compiti previsti dalla legge", procedendo, inoltre, alla "verifica del rispetto da parte degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi della disciplina cui essi sono sottoposti". L'art. 12, co. 1, lett. c), del d.lgs. n. 141 del 2012, come rilevato dal giudice di primo grado (cfr. p. 7), prevede una significativa eccezione, di cui si sono avvalsi legittimamente gli imputati dando vita alla nuova compagine sociale "H&D Associazione di categoria", in precedenza menzionata, stabilendo che l'attività dell'associazione di categoria di sottoscrizione di convenzioni con banche e altri intermediari finanziari "finalizzate a favorire l'accesso al credito delle imprese associate", non costituisce esercizio di agenzia in attività finanziaria, né di mediazione creditizia, ragione per la quale non è riservata ai soggetti iscritti negli elenchi O.A.M. Per tale ragione i giudici di merito hanno individuato la cessazione dell'attività illecita nel momento in cui la "H&D Associazione di categoria" è subentrata a "H&D Finance" e a "H&D Italia" nella gestione dei rapporti con "BPM" e "UBI". Il sistema così delineato trova una valvola di sicurezza nell'art. 140 bis ("Esercizio abusivo dell'attività"), inserito nel corpo del T.U.B. dall'art. 25, d.lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 141. Tale disposizione, infatti, come si è già detto, prevede espressamente che chiunque eserciti professionalmente nei confronti del pubblico l'attività di agente in attività finanziaria e di mediatore creditizio, senza essere iscritto nell'elenco di cui agli artt. 128-quater, comma 2, e 128- sexies, comma 2, del T.U.B., è punito con la reclusione da 6 mesi a 4 anni e con la multa da euro 2.065 a euro 10.32. Va, infine, rilevato che l'art. 17, co. 1, lett. h), d.lgs. 19 settembre 2012, n. 169, ha inserito nel testo dell'art. 26, d.lgs. n. 141 del 2010, i commi 4 -ter e 4 -quater, secondo il cui disposto l'O.A.M "si intende costituito, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del presente decreto, alla data di avvio della gestione degli elenchi. Tale data, comunque non successiva al 30 giugno 2012, è comunicata alla Banca d'Italia e pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA] della Repubblica italiana. L'Organismo avvia la gestione degli elenchi anche in assenza delle disposizioni attuative previste dall'articolo 128 -quater, comma 6, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e dall'articolo 29". Ciò spiega per quale ragione il dies a quo del commesso reato è stata individuata nel primo luglio del 2012: a partire da questa data, infatti, con l'avvio della gestione degli elenchi in precedenza indicata si è costituito l'O.A.M. ed è diventato cogente l'obbligo, il cui inadempimento è sanzionato penalmente, per i mediatori creditizi di iscriversi nell'apposito elenco previsto dall'articolo 128-sexies, comma 2, T.U.B. Come si evince, peraltro dal "[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] della Gestione per l'Esercizio 2012" dell'O.A.M., il [OSCURATO:DATA_NASCITA] si erano aperte le iscrizioni nel suddetto elenco, per cui sin da quel momento gli imputati erano in condizione di adempiere all'onere di iscrizione, cui era subordinato l'esercizio legittimo della loro attività di mediatori creditizi, circostanza di cui, proprio in ragione della specifica esperienza professionale maturata in tale settore, è manifestamente illogico ritenere non fossero a conoscenza, integrando, in ogni caso, un'eventuale ignoranza sul punto (lo si ripete, logicamente insostenibile), un errore sul precetto penale del tutto inescusabile. In questa prospettiva va condivisa l'affermazione dei giudici di merito, sul carattere meramente ricognitivo, e non costitutivo, del provvedimento adottato dall'O.A.M. il [OSCURATO:DATA_NASCITA], in cui si operava un riepilogo delle procedure e delle modalità di funzionamento del sistema di gestione dei nuovi elenchi, al mero fine di facilitare il corretto espletamento delle procedure. La circostanza che, invece, per la Ghezzi il dies a quo di commissione del reato sia stato fissato alla data del 1.1.2013, come spiegato dai giudici di merito, rappresenta una diretta conseguenza della normativa vigente (cfr. artt. 26 e ss., d.lgs. n. 141 del 2010), che concedeva ai soggetti come la Ghezzi, già iscritti nell'albo dei mediatori creditizi istituito presso la Banca d'Italia, un termine di sei mesi di tempo dalla costituzione dell'O.A.M. (quindi dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA]) per chiedere l'iscrizione nel nuovo elenco, con conseguente impossibilità di sottoporre a sanzione penale l'attività di mediazione creditizia posta in essere sino al 31 dicembre del 2012, che poteva essere svolta senza necessità di previa iscrizione nel nuovo elenco istituito preso l'O.A.M., indispensabile, invece, per continuare ad operare come mediatore creditizio a partire dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA]. Del tutto generico, infine, appare il rilievo relativo alla dedotta mancanza dei caratteri di esclusività e indipendenza della mediazione creditizia svolta dagli imputati. Con riferimento al quinto motivo di impugnazione, il ricorso va dichiarato inammissibile, perché con esso il ricorrente propone, con argomentare del tutto generico, censure non consentite, attinenti al merito del trattamento sanzionatorio. D'altro canto la corte territoriale, confermando sul punto la sentenza di primo grado, ha correttamente individuato nella gravità della condotta del reo, l'ostacolo alla concessione delle circostanze attenuanti generiche, in mancanza di elementi da valutare positivamente, facendo, pertanto, corretto uso dei criteri fissati dall'art. 133, c.p., conformemente all'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità (cfr., ex plurimis, Cass., sez. IV, 28/05/2013, n. 24172; Cass., sez. III, 23/04/2013, n. 23055, rv. 256172). Manifestamente infondato appare il rilievo sulla mancata conversione della pena detentiva in pena pecuniaria, in quanto, da un lato, ai sensi dell'art. 53, co. 1, I. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 689, il Ponti non poteva goderne, essendo stato condannato, a differenza della Ghezzi, ad una pena superiore ai sei mesi di reclusione, dall'altro, per entrambi gli imputati, la relativa doglianza era stata formulata in termini assolutamente generici in sede di appello, come del resto con il ricorso per cassazione, non avendo essi indicato le ragioni, disattese dai giudici di merito, che, ai sensi dell'art. 133, c.p., avrebbero consentito di disporre l'invocata sostituzione, secondo il percorso argomentativo previsto dall'art. 58, I. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 689. Genericità e manifesta infondatezza, che rendono del tutto irrilevante il silenzio del giudice di appello sul punto. Del tutto generico, infine, appare l'ultimo motivo di ricorso, posto che i ricorrenti non specificano le ragioni che militano a favore della ritenuta insussistenza dell'an debeatur su cui si è specificamente soffermato il giudice di primo grado. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere i ricorrenti medesimi immuni da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000), nonché, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro 3500,00, oltre accessori di legge. P.Q. M . dichiara inammissibili i ricorsi e c