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CassazionedecretoSezione 2

Cassazione n. 11976/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a TIRANA (ALBANIA) avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE DI MONZAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; letta la nota dell'Avvocata [OSCURATO:PERSONA], che ha replicato alla requisitoria del Pubblico ministero e ha insistito per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del proprio difensore, impugna l'ordinanza in data 11 marzo 2022 con cui il Tribunale di Monza ha confermato il decreto in data 29/01/2021 del G.i.p. dello stesso Tribunale, che ha disposto il sequestro preventivo della somma di denaro pari a euro 321.450,00, in relazione al reato di ricettazione.

Deduce:

1.1. "Violazione di legge, violazione dell'art. 309 comma 9 c.p.p., sotto il profilo dell'errata identificazione del titolo di reato ipotizzato quale presupposto del sequestro preventivo.

Error in iudicando e in procedendo.

Carenza assoluta di motivazione":Con il primo motivo il ricorrente sostiene che il G.i.p. e il Tribunale hanno erroneamente ricondotto il fatto al paradigma della ricettazione, mentre -in realtà- doveva essere qualificato come riciclaggio, con alcune conseguenze in punto di competenza territoriale e di violazione del divieto di bis in idem.

A questo proposito osserva che gli elementi raccolti nella fase investigativa erano: il ritrovamento della somma di denaro in un doppio fondo nell'auto di Halitaj; le dichiarazioni dello stesso Halitaj, che aveva riferito di avere avuto il denaro da un suo connazionale ([OSCURATO:PERSONA]), con l'incarico di trasportarlo in Albania; i redditi dichiarati da Halitaj, incompatibili con il possesso di una così rilevante somma di denaro, così che era presumibile che quegli svolgesse la funzione di "spallone".

Sottolinea che, in presenza di tali elementi, il G.i.p. del Tribunale di Trieste aveva precedentemente rigettato l'istanza di sequestro preventivo.

1.1.1. Sulla base di tale premessa, il ricorrente deduce che nel caso di riciclaggio commesso con movimentazione transfrontaliera del denaro, la competenza territoriale si determina avendo riguardo al momento e al luogo in cui si è realizzato il trasporto con modalità dissimulatorie, idonee a ostacolare la rilevazione del transito.

Eccepisce, dunque, che il fatto -così come originariamente qualificato- doveva rimanere nella competenza territoriale di Trieste, mentre veniva illegalmente distolto dal giudice naturale, in favore del Tribunale di Monza.

1.1.2. Aggiunge che l'illegale spostamento della competenza territoriale ha altresì provocato la violazione del giudicato cautelare, che si era formato sul provvedimento del G.i.p. del Tribunale di Trieste che aveva rigettato la richiesta di sequestro preventivo.

Sottolinea come il fatto -sulla base dei medesimi indizi- fosse stato qualificato quale riciclaggio sia dal Pubblico ministero presso il Tribunale di Trieste, sia dal G.i.p. di quel Tribunale.

1.2. "Violazione di legge, error in procedendo.

Difetto di motivazione in relazione alla illegittimità della perquisizione e dell'interrogatorio dell'indagato".

Con il secondo motivo la difesa sostiene che il "nervosismo" dimostrato dall'indagato non era idoneo a giustificare la perquisizione; che le dichiarazioni dell'indagato non potevano considerarsi "spontanee", in quanto sollecitate da un vero e proprio interrogatorio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.

1.1. La prima questione da affrontare è quella della qualificazione giuridica del fatto che, secondo il ricorrente, andrebbe ricondotto alla figura del riciclaggio, P atteso che Halitaj ha confessato di avere ricevuto il denaro al fine di "trasferirlo" in Albania.

In sostanza, il ricorrente identifica il "trasporto" del denaro con la condotta di "trasferimento" incriminata dall'articolo 648-bis cod.pen. (insieme a quelle di sostituzione e di compimento di altre operazioni atte a ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa).

La manifesta infondatezza attiene proprio a tale pretesa identificazione tra le due condotte che, invece, sono affatto differenti, avendo riguardo all'insegnamento di questa Corte, che ha più volte spiegato che la nozione di "trasferimento" va intesa in senso giuridico e non in una mera attività materiale, nella quale si sostanzia il trasporto, (cfr., in tal senso, Sez. 1, n. 32491 del 30/06/2015, Chini, Rv. 264497; Sez. 2, Sentenza n. 1857 del 16/11/2016 Ud., dep. il 2017, Ferrari, Rv. 269316 - 01).

Alla luce di ciò, l'unica condotta giuridicamente sanzionabile nel caso in esame risulta essere quella di ricezione del denaro, sì come punita dall'art. 648 cod.pen..

1.2. Da ciò discende anche la manifesta infondatezza dell'eccezione di incompetenza territoriale.

Non è conferente al caso in esame il principio di diritto richiamato dal ricorrente (fissato da Sez. 1 -, Sentenza n. 43315 del 27/10/2021, Rv. 282314 - 01).

Il caso esaminato nella sentenza ora menzionata e richiamata dal ricorrente, infatti, si riferisce a un'ipotesi differente rispetto a questa in esame, essendo quella riferita a un fatto di trasporto di denaro dall'estero verso l'Italia, dopo che era già stata realizzata la condotta di trasferimento, nel senso già precisato.

Nel caso in esame, invece, si rinviene un mero trasporto di una somma di denaro nel territorio italiano, senza che vi sia stata una previa attività di trasferimento, nel senso giuridico e/o negoziale sopra richiamato.

1.3. Anche l'eccezione di violazione del divieto di bis in idem è manifestamente infondata.

A tale riguardo, questa Corte ha precisato (Sez. 3, n. 26367 del 25/03/2014, Stewart e altro, non massimata sul punto) come, nella procedura penale, sia preferibile, anche dal punto di vista terminologico, abbandonare il riferimento al cd.

"giudicato cautelare" in materia di provvedimenti inerenti alla libertà personale o reale, e ispirarsi invece al principio, più proprio e dunque più pertinente, della preclusione endoprocessuale per spiegare il fenomeno del ne bis in idem.

E' stato spiegato che alla materia cautelare non si addice l'idea del "giudicato", che evoca i concetti di definitività e di stabilità estranei alla teoria del processo cautelare.

Il quale è connotato invece dal criterio della provvisorietà delle relative situazioni giuridiche in quanto, per definizione, assoggettabili a modificazioni in conseguenza della progressione processuale.

Esistono tuttavia casi nei quali l'emanazione di un nuovo provvedimento giurisdizionale è precluso in assenza di un mutamento del quadro procedimentale di riferimento.

Siffatto principio, ormai consolidato, è stato ulteriormente precisato, per quanto qui interessa, da due interventi delle Sezioni unite di questa Corte, con le sentenze Buffa e Romagnoli.

Si è infatti chiarito che osta al formarsi della preclusione la mancata impugnazione del provvedimento cautelare e ciò sul fondamentale rilievo che una preclusione processuale è suscettibile di formarsi esclusivamente a seguito delle pronunzie emesse, all'esito del procedimento incidentale di impugnazione, avendo il principio della preclusione cautelare una portata più modesta rispetto a quella determinata dalla cosa giudicata, sia perché è limitata allo stato degli atti, sia perché non copre anche le questioni deducibili, ma soltanto le questioni dedotte, implicitamente o esplicitamente, nei procedimenti di impugnazione, intendendosi queste ultime come le questioni che, quantunque non enunciate in modo specifico, integrano il presupposto logico di quelle espressamente dedotte (Sez.

U, Sentenza n. 11 del 08/07/1994, Buffa, Rv. 198213).

Successivamente le Sezioni Unite hanno spiegato come, nella materia cautelare, il richiamo ai principi riferiti al "giudicato" in senso proprio debba considerarsi per certi aspetti fuorviante, in quanto la funzione e la peculiarità dei provvedimenti cautelari impedisce di porli sullo stesso piano delle decisioni giudiziarie definitive con la conseguenza che, con riferimento agli effetti delle pronunce sui provvedimenti cautelari, è maggiormente opportuno il riferimento al più limitato criterio della "preclusione processuale", che rende inammissibile la reiterazione di provvedimenti aventi il medesimo oggetto sicché, in questo contesto, la preclusione assume un'efficacia più ristretta, in quanto include solo le questioni dedotte (esplicitamente o implicitamente) e non anche quelle deducibili, ed opera "allo stato degli atti", essendo condizionata al permanere immutato della situazione di fatto già valutata.

In tale direzione, quindi, la preclusione endoprocessuale mira ad impedire ulteriori interventi giudiziari, in assenza di un mutamento del quadro processuale di riferimento, rendendo inammissibile la riproposizione di istanze fondate sui motivi che hanno già formato oggetto di valutazione nel procedimento incidentale di impugnazione.

Sulla base di questa ricostruzione, l'effetto preclusivo viene ad essere determinato, secondo il dictum delle Sezioni Unite, solo dall'esistenza di un provvedimento decisorio non più impugnabile, esauriti cioè i vari mezzi di impugnazione, e non anche nella ipotesi di mancata attivazione degli strumenti processuali di controllo (Sez.

U, n. 29952 del 24/05/2004, C. fall.

In proc.Romagnoli, Rv. 228117).

Nel caso di specie, lo stesso ricorrente rimarca che il provvedimento di rigetto in data 27/11/2021 del G.i.p. del Tribunale di Trieste non fu impugnato dal pubblico ministero sicché alcuna preclusione cautelare può dirsi maturata in proposito (cfr. in tal senso, Sez. 3, Sentenza n. 50310 del 18/09/2014, Scandroglio, Rv. 261518 - 01; più di recente, non massimate: Sez. 3, Sentenza n. 103 del 02/10/2018 cc., dep. il 2019, Alla), conseguendo da ciò la manifesta infondatezza del motivo in esame.

1.4. Il motivo dedicato alla sussistenza del requisito fumus commissi delicti viene sviluppato sul presupposto della configurabilità del reato di riciclaggio.

Tale unico rilievo sarebbe già sufficiente a far risaltare la manifesta infondatezza delle argomentazioni difensive per le ragioni esposte nei tre paragrafi precedenti.

A ciò deve aggiungersi che gli argomenti esposti vanno ricondotti al paradigma del vizio di motivazione, mentre «il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice tribunale», (Sez. 2, Sentenza n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656 - 01).

Tale radicale deficit motivazionale non è rinvenibile nel caso in esame, dovendosi rilevare che il tribunale ha richiamato e fatte proprie le approfondite valutazioni del G.i.p. e ha rimarcato la genericità delle censure difensive a tale riguardo.

1.5. La censura relativa alla regolarità della perquisizione è ininfluente ai fini che qui interessano, visto che l'eventuale sussistenza delle denunciate irregolarità non caduca la validità del sequestro né provoca la sua inutilizzabilità.

Lo stesso ricorrente, invero, si mostra avvisato del principio generale riassunto nel brocardo male captum bene retentum, più volte esplicitato da questa Corte che ha precisato che l'eventuale illegittimità dell'atto di perquisizione compiuto ad opera della polizia giudiziaria non comporta effetti invalidanti sul successivo sequestro del corpo del reato o delle cose pertinenti al reato, che costituisce un atto dovuto a norma dell'art. 253, comma primo, cod. proc. pen. (Sez. 6, Sentenza n. 37800 del 23/06/2010, M'Nsari, Rv. 248685 - 01) e che l'eventuale illegittimità della perquisizione eseguita di iniziativa dalla polizia giudiziaria non comporta la inutilizzabilità del sequestro del corpo del reato (Sez. 1, Sentenza n. 42010 del 28/10/2010, Raso, Rv. 249021 - 01); tanto perché il sequestro di cose o tracce pertinenti al reato, le esigenze di difesa sociale e di accertamento dei reati prevalgono sulla tutela dei diritti dei privati, che subiscono un affievolimento nel superiore interesse pubblico, con la conseguenza che l'eventuale vizio della perquisizione- in ogni caso sanzionabile con provvedimenti penali e/o disciplinari- non ha riflessi, a seguito della constatazione del reato, sul compimento del sequestro (Sez. 4, Sentenza n. 13718 del 27/02/2003, Parisi, Rv. 226436 - 01).

L'eccezione di inutilizzabilità del sequestro è, dunque, manifestamente infondata.

1.6. Gli argomenti relativi alla qualificazione del narrato di Halitaj quali dichiarazioni spontanee sono generici, meramente valutativi e non risultano devoluti al tribunale e, perciò, non possono essere proposte davanti alla Corte di cassazione.

2. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativannente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a TIRANA (ALBANIA) avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE DI MONZAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; letta la nota dell'Avvocata [OSCURATO:PERSONA], che ha replicato alla requisitoria del Pubblico ministero e ha insistito per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del proprio difensore, impugna l'ordinanza in data 11 marzo 2022 con cui il Tribunale di Monza ha confermato il decreto in data 29/01/2021 del G.i.p. dello stesso Tribunale, che ha disposto il sequestro preventivo della somma di denaro pari a euro 321.450,00, in relazione al reato di ricettazione. Deduce: 1.1. "Violazione di legge, violazione dell'art. 309 comma 9 c.p.p., sotto il profilo dell'errata identificazione del titolo di reato ipotizzato quale presupposto del sequestro preventivo. Error in iudicando e in procedendo. Carenza assoluta di motivazione":Con il primo motivo il ricorrente sostiene che il G.i.p. e il Tribunale hanno erroneamente ricondotto il fatto al paradigma della ricettazione, mentre -in realtà- doveva essere qualificato come riciclaggio, con alcune conseguenze in punto di competenza territoriale e di violazione del divieto di bis in idem. A questo proposito osserva che gli elementi raccolti nella fase investigativa erano: il ritrovamento della somma di denaro in un doppio fondo nell'auto di Halitaj; le dichiarazioni dello stesso Halitaj, che aveva riferito di avere avuto il denaro da un suo connazionale ([OSCURATO:PERSONA]), con l'incarico di trasportarlo in Albania; i redditi dichiarati da Halitaj, incompatibili con il possesso di una così rilevante somma di denaro, così che era presumibile che quegli svolgesse la funzione di "spallone". Sottolinea che, in presenza di tali elementi, il G.i.p. del Tribunale di Trieste aveva precedentemente rigettato l'istanza di sequestro preventivo. 1.1.1. Sulla base di tale premessa, il ricorrente deduce che nel caso di riciclaggio commesso con movimentazione transfrontaliera del denaro, la competenza territoriale si determina avendo riguardo al momento e al luogo in cui si è realizzato il trasporto con modalità dissimulatorie, idonee a ostacolare la rilevazione del transito. Eccepisce, dunque, che il fatto -così come originariamente qualificato- doveva rimanere nella competenza territoriale di Trieste, mentre veniva illegalmente distolto dal giudice naturale, in favore del Tribunale di Monza. 1.1.2. Aggiunge che l'illegale spostamento della competenza territoriale ha altresì provocato la violazione del giudicato cautelare, che si era formato sul provvedimento del G.i.p. del Tribunale di Trieste che aveva rigettato la richiesta di sequestro preventivo. Sottolinea come il fatto -sulla base dei medesimi indizi- fosse stato qualificato quale riciclaggio sia dal Pubblico ministero presso il Tribunale di Trieste, sia dal G.i.p. di quel Tribunale. 1.2. "Violazione di legge, error in procedendo. Difetto di motivazione in relazione alla illegittimità della perquisizione e dell'interrogatorio dell'indagato". Con il secondo motivo la difesa sostiene che il "nervosismo" dimostrato dall'indagato non era idoneo a giustificare la perquisizione; che le dichiarazioni dell'indagato non potevano considerarsi "spontanee", in quanto sollecitate da un vero e proprio interrogatorio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. 1.1. La prima questione da affrontare è quella della qualificazione giuridica del fatto che, secondo il ricorrente, andrebbe ricondotto alla figura del riciclaggio, P atteso che Halitaj ha confessato di avere ricevuto il denaro al fine di "trasferirlo" in Albania. In sostanza, il ricorrente identifica il "trasporto" del denaro con la condotta di "trasferimento" incriminata dall'articolo 648-bis cod.pen. (insieme a quelle di sostituzione e di compimento di altre operazioni atte a ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa). La manifesta infondatezza attiene proprio a tale pretesa identificazione tra le due condotte che, invece, sono affatto differenti, avendo riguardo all'insegnamento di questa Corte, che ha più volte spiegato che la nozione di "trasferimento" va intesa in senso giuridico e non in una mera attività materiale, nella quale si sostanzia il trasporto, (cfr., in tal senso, Sez. 1, n. 32491 del 30/06/2015, Chini, Rv. 264497; Sez. 2, Sentenza n. 1857 del 16/11/2016 Ud., dep. il 2017, Ferrari, Rv. 269316 - 01). Alla luce di ciò, l'unica condotta giuridicamente sanzionabile nel caso in esame risulta essere quella di ricezione del denaro, sì come punita dall'art. 648 cod.pen.. 1.2. Da ciò discende anche la manifesta infondatezza dell'eccezione di incompetenza territoriale. Non è conferente al caso in esame il principio di diritto richiamato dal ricorrente (fissato da Sez. 1 -, Sentenza n. 43315 del 27/10/2021, Rv. 282314 - 01). Il caso esaminato nella sentenza ora menzionata e richiamata dal ricorrente, infatti, si riferisce a un'ipotesi differente rispetto a questa in esame, essendo quella riferita a un fatto di trasporto di denaro dall'estero verso l'Italia, dopo che era già stata realizzata la condotta di trasferimento, nel senso già precisato. Nel caso in esame, invece, si rinviene un mero trasporto di una somma di denaro nel territorio italiano, senza che vi sia stata una previa attività di trasferimento, nel senso giuridico e/o negoziale sopra richiamato. 1.3. Anche l'eccezione di violazione del divieto di bis in idem è manifestamente infondata. A tale riguardo, questa Corte ha precisato (Sez. 3, n. 26367 del 25/03/2014, Stewart e altro, non massimata sul punto) come, nella procedura penale, sia preferibile, anche dal punto di vista terminologico, abbandonare il riferimento al cd. "giudicato cautelare" in materia di provvedimenti inerenti alla libertà personale o reale, e ispirarsi invece al principio, più proprio e dunque più pertinente, della preclusione endoprocessuale per spiegare il fenomeno del ne bis in idem. E' stato spiegato che alla materia cautelare non si addice l'idea del "giudicato", che evoca i concetti di definitività e di stabilità estranei alla teoria del processo cautelare. Il quale è connotato invece dal criterio della provvisorietà delle relative situazioni giuridiche in quanto, per definizione, assoggettabili a modificazioni in conseguenza della progressione processuale. Esistono tuttavia casi nei quali l'emanazione di un nuovo provvedimento giurisdizionale è precluso in assenza di un mutamento del quadro procedimentale di riferimento. Siffatto principio, ormai consolidato, è stato ulteriormente precisato, per quanto qui interessa, da due interventi delle Sezioni unite di questa Corte, con le sentenze Buffa e Romagnoli. Si è infatti chiarito che osta al formarsi della preclusione la mancata impugnazione del provvedimento cautelare e ciò sul fondamentale rilievo che una preclusione processuale è suscettibile di formarsi esclusivamente a seguito delle pronunzie emesse, all'esito del procedimento incidentale di impugnazione, avendo il principio della preclusione cautelare una portata più modesta rispetto a quella determinata dalla cosa giudicata, sia perché è limitata allo stato degli atti, sia perché non copre anche le questioni deducibili, ma soltanto le questioni dedotte, implicitamente o esplicitamente, nei procedimenti di impugnazione, intendendosi queste ultime come le questioni che, quantunque non enunciate in modo specifico, integrano il presupposto logico di quelle espressamente dedotte (Sez. U, Sentenza n. 11 del 08/07/1994, Buffa, Rv. 198213). Successivamente le Sezioni Unite hanno spiegato come, nella materia cautelare, il richiamo ai principi riferiti al "giudicato" in senso proprio debba considerarsi per certi aspetti fuorviante, in quanto la funzione e la peculiarità dei provvedimenti cautelari impedisce di porli sullo stesso piano delle decisioni giudiziarie definitive con la conseguenza che, con riferimento agli effetti delle pronunce sui provvedimenti cautelari, è maggiormente opportuno il riferimento al più limitato criterio della "preclusione processuale", che rende inammissibile la reiterazione di provvedimenti aventi il medesimo oggetto sicché, in questo contesto, la preclusione assume un'efficacia più ristretta, in quanto include solo le questioni dedotte (esplicitamente o implicitamente) e non anche quelle deducibili, ed opera "allo stato degli atti", essendo condizionata al permanere immutato della situazione di fatto già valutata. In tale direzione, quindi, la preclusione endoprocessuale mira ad impedire ulteriori interventi giudiziari, in assenza di un mutamento del quadro processuale di riferimento, rendendo inammissibile la riproposizione di istanze fondate sui motivi che hanno già formato oggetto di valutazione nel procedimento incidentale di impugnazione. Sulla base di questa ricostruzione, l'effetto preclusivo viene ad essere determinato, secondo il dictum delle Sezioni Unite, solo dall'esistenza di un provvedimento decisorio non più impugnabile, esauriti cioè i vari mezzi di impugnazione, e non anche nella ipotesi di mancata attivazione degli strumenti processuali di controllo (Sez. U, n. 29952 del 24/05/2004, C. fall. In proc.Romagnoli, Rv. 228117). Nel caso di specie, lo stesso ricorrente rimarca che il provvedimento di rigetto in data 27/11/2021 del G.i.p. del Tribunale di Trieste non fu impugnato dal pubblico ministero sicché alcuna preclusione cautelare può dirsi maturata in proposito (cfr. in tal senso, Sez. 3, Sentenza n. 50310 del 18/09/2014, Scandroglio, Rv. 261518 - 01; più di recente, non massimate: Sez. 3, Sentenza n. 103 del 02/10/2018 cc., dep. il 2019, Alla), conseguendo da ciò la manifesta infondatezza del motivo in esame. 1.4. Il motivo dedicato alla sussistenza del requisito fumus commissi delicti viene sviluppato sul presupposto della configurabilità del reato di riciclaggio. Tale unico rilievo sarebbe già sufficiente a far risaltare la manifesta infondatezza delle argomentazioni difensive per le ragioni esposte nei tre paragrafi precedenti. A ciò deve aggiungersi che gli argomenti esposti vanno ricondotti al paradigma del vizio di motivazione, mentre «il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice tribunale», (Sez. 2, Sentenza n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656 - 01). Tale radicale deficit motivazionale non è rinvenibile nel caso in esame, dovendosi rilevare che il tribunale ha richiamato e fatte proprie le approfondite valutazioni del G.i.p. e ha rimarcato la genericità delle censure difensive a tale riguardo. 1.5. La censura relativa alla regolarità della perquisizione è ininfluente ai fini che qui interessano, visto che l'eventuale sussistenza delle denunciate irregolarità non caduca la validità del sequestro né provoca la sua inutilizzabilità. Lo stesso ricorrente, invero, si mostra avvisato del principio generale riassunto nel brocardo male captum bene retentum, più volte esplicitato da questa Corte che ha precisato che l'eventuale illegittimità dell'atto di perquisizione compiuto ad opera della polizia giudiziaria non comporta effetti invalidanti sul successivo sequestro del corpo del reato o delle cose pertinenti al reato, che costituisce un atto dovuto a norma dell'art. 253, comma primo, cod. proc. pen. (Sez. 6, Sentenza n. 37800 del 23/06/2010, M'Nsari, Rv. 248685 - 01) e che l'eventuale illegittimità della perquisizione eseguita di iniziativa dalla polizia giudiziaria non comporta la inutilizzabilità del sequestro del corpo del reato (Sez. 1, Sentenza n. 42010 del 28/10/2010, Raso, Rv. 249021 - 01); tanto perché il sequestro di cose o tracce pertinenti al reato, le esigenze di difesa sociale e di accertamento dei reati prevalgono sulla tutela dei diritti dei privati, che subiscono un affievolimento nel superiore interesse pubblico, con la conseguenza che l'eventuale vizio della perquisizione- in ogni caso sanzionabile con provvedimenti penali e/o disciplinari- non ha riflessi, a seguito della constatazione del reato, sul compimento del sequestro (Sez. 4, Sentenza n. 13718 del 27/02/2003, Parisi, Rv. 226436 - 01). L'eccezione di inutilizzabilità del sequestro è, dunque, manifestamente infondata. 1.6. Gli argomenti relativi alla qualificazione del narrato di Halitaj quali dichiarazioni spontanee sono generici, meramente valutativi e non risultano devoluti al tribunale e, perciò, non possono essere proposte davanti alla Corte di cassazione. 2. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativannente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento del
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