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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 3 marzo 2023

Cassazione n. 30274/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del GIP presso il Tribunale di Ravenna del 3.3.2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRMO

1. Con sentenza del 3.3.2023 il GIP presso il Tribunale di Ravenna ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], su richiesta del difensore dell'imputato, a tal fine munito di procura speciale, ed il consenso del PM, la pena finale di anni 2 e mesi 8 di reclusione ed Euro 1.000 di multa in relazione ai fatti di rapina aggravata a lui ascritti e lo ha condannato al pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare in carcere;

2. ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] tramite il difensore lamentando: 2.1 erronea qualificazione giuridica del fatto: richiama la motivazione con cui il GIP ha ritenuto congrua la pena e, in particolare, il giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche sulla aggravante dell'uso dell'arma di cui al terzo comma dell'art. 628 cod. pen. che, quand'anche subvalente, andrebbe comunque considerata sussistente in sede di esecuzione della pena; sottolinea come la aggravante non avrebbe dovuto essere applicata e che, in realtà, il GIP, nel considerare la pena-base proporzionata al fatto, sembrerebbe averla esclusa con la necessaria riqualificazione in rapina semplice; 2.2 difetto di correlazione tra richiesta e sentenza: rileva che, nella proposta di applicazione concordata della pena, le parti non avevano in realtà prospettato un giudizio di bilanciamento tra circostanze di opposto segno ma la sola applicazione delle attenuanti generiche, con la sottintesa esclusione della aggravante contestata che, invece, è stata ritenuta dal GIP ancorché elisa, ai soli effetti sanzionatori, nell'ambito del giudizio di valenza.

3. Il ricorso è inammissibile.

Il PM e l'imputato possono quindi proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; ne consegue che il vizio dedotto, inerente alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, alla quantificazione della pena ed alla comparazione delle circostanza non rientra tra i casi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione (cfr., tra le tante: Sez. 4, sentenza 5 giugno 2018, n.38235).

Nel caso in esame, il ricorrente lamenta un vizio che assume essere deducibile in questa sede sostenendo, per un verso, la erronea qualificazione del fatto e, per altro verso, il difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza e, per entrambi i profili, segnalando che il giudice ha operato un giudizio di valenza tra le ritenute circostanze attenuanti generiche e la aggravante di cui all'art. 628 comma 3, n. 1 cod. pen. tuttavia non contemplata nella richiesta su cui aveva convenuto il PM.

È allora sufficiente scorrere il tenore della pt,c)posta formulata dal difensore del Piatti, munito di procura speciale, per rendersi conto che, pur non essendo stato espresso il giudizio di valenza, ciò non di meno la pena era stata calcolata partendo da quella di sei anni di reclusione e 2.000 euro di multa su cui era stata operata la diminuzione per le circostanze attenuanti generiche e, poi, la ulteriore diminuzione per il rito; in premessa, tuttavia, si era dato conto della imputazione elevata a carico del ricorrente in termini di rapina aggravata ai sensi dell'art. 628, comma 3 n. 1 cod. pen. e nulla era stato detto in ordine alla possibile esclusione della aggravante che è stata pertanto necessariamente considerata come subvalente rispetto alle attenuanti generiche consentendo la prima diminuzione della pena di partenza.

4. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del GIP presso il Tribunale di Ravenna del 3.3.2023; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRMO 1. Con sentenza del 3.3.2023 il GIP presso il Tribunale di Ravenna ha applicato a [OSCURATO:PERSONA], su richiesta del difensore dell'imputato, a tal fine munito di procura speciale, ed il consenso del PM, la pena finale di anni 2 e mesi 8 di reclusione ed Euro 1.000 di multa in relazione ai fatti di rapina aggravata a lui ascritti e lo ha condannato al pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare in carcere; 2. ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] tramite il difensore lamentando: 2.1 erronea qualificazione giuridica del fatto: richiama la motivazione con cui il GIP ha ritenuto congrua la pena e, in particolare, il giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche sulla aggravante dell'uso dell'arma di cui al terzo comma dell'art. 628 cod. pen. che, quand'anche subvalente, andrebbe comunque considerata sussistente in sede di esecuzione della pena; sottolinea come la aggravante non avrebbe dovuto essere applicata e che, in realtà, il GIP, nel considerare la pena-base proporzionata al fatto, sembrerebbe averla esclusa con la necessaria riqualificazione in rapina semplice; 2.2 difetto di correlazione tra richiesta e sentenza: rileva che, nella proposta di applicazione concordata della pena, le parti non avevano in realtà prospettato un giudizio di bilanciamento tra circostanze di opposto segno ma la sola applicazione delle attenuanti generiche, con la sottintesa esclusione della aggravante contestata che, invece, è stata ritenuta dal GIP ancorché elisa, ai soli effetti sanzionatori, nell'ambito del giudizio di valenza. 3. Il ricorso è inammissibile. Il PM e l'imputato possono quindi proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; ne consegue che il vizio dedotto, inerente alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, alla quantificazione della pena ed alla comparazione delle circostanza non rientra tra i casi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione (cfr., tra le tante: Sez. 4, sentenza 5 giugno 2018, n.38235). Nel caso in esame, il ricorrente lamenta un vizio che assume essere deducibile in questa sede sostenendo, per un verso, la erronea qualificazione del fatto e, per altro verso, il difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza e, per entrambi i profili, segnalando che il giudice ha operato un giudizio di valenza tra le ritenute circostanze attenuanti generiche e la aggravante di cui all'art. 628 comma 3, n. 1 cod. pen. tuttavia non contemplata nella richiesta su cui aveva convenuto il PM. È allora sufficiente scorrere il tenore della pt,c)posta formulata dal difensore del Piatti, munito di procura speciale, per rendersi conto che, pur non essendo stato espresso il giudizio di valenza, ciò non di meno la pena era stata calcolata partendo da quella di sei anni di reclusione e 2.000 euro di multa su cui era stata operata la diminuzione per le circostanze attenuanti generiche e, poi, la ulteriore diminuzione per il rito; in premessa, tuttavia, si era dato conto della imputazione elevata a carico del ricorrente in termini di rapina aggravata ai sensi dell'art. 628, comma 3 n. 1 cod. pen. e nulla era stato detto in ordine alla possibile esclusione della aggravante che è stata pertanto necessariamente considerata come subvalente rispetto alle attenuanti generiche consentendo la prima diminuzione della pena di partenza. 4. L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende non ravvisandosi ragione alcuna d'esonero. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
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