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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 37199/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A MARE il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe . il Tribunale ci sorveglianza di Ancona ha rigettato l'istanza, avanzata da Olivh' ri li5113, di conzessione dell'affidamento in prova al sevizio sociale ovvero della detenzione domiciliare.

2. Avverso il predetto provvedimento, l'Oliviéri ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA]3no Giordani, deducendo un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen..

Il Tribunale di sorveglianza ha erroneamente fondato la decisione sulla mancata indicazione da parte del condannato di un domicilio stabile e sulla sua irreperibilità, atteso che, come confermato dalla docimentazione allagata al ricorso, l'Oliveri, tenendo un comportamento collaborati JC, aveva presc contatto con l'UEPE nei termini comunicati, consentendo la redazione di apposita relazione, non presa in considerazione dal giudicante, contenerte tutte le informazioni necessarie per la concessione della misura.

3. Il ricorso è inammissibile, essendo basato su motivi non consentiti in sede di legittimità e, comunque, manifestamente infondati.

Come ammesso dal ricorrente, al momento della decisione non era presente nel fascicolo processuale né la relazione dell'UEPE che dava conto dello svolgimento dell'istruttoria né l'ulteriore documentazione allegata dalla difesa in vista dell'udienza di trattazione (dichiarazione di ospitalità ia parte del fratello).

Il Tribunale, pertanto, in assenza di indicazioni contrarie d3 parte della difesa, che, pur a conoscenza del contenuto degli atti acquisiti, non ha nemmeno sollecitato un rinvio per l'acquisizione di quelli mancanti, ha correttnmente utilizzat ) gli unici dati a sua disposizione, traendoli dalla relazione del 22 fe )13raio 2020 in cui si dava atto della dichiarazione del condannato di essere privo di un domicilio ove scontare la misura alternativa.

4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sens dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnaz,one (C.

Cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determina-e in euro tremila.

P.Q.M. (ìvYt Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricotente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in Fa vore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 15

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A MARE il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe . il Tribunale ci sorveglianza di Ancona ha rigettato l'istanza, avanzata da Olivh' ri li5113, di conzessione dell'affidamento in prova al sevizio sociale ovvero della detenzione domiciliare. 2. Avverso il predetto provvedimento, l'Oliviéri ha proposto ricorso per cassazione, per mezzo del difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA]3no Giordani, deducendo un unico motivo di impugnazione, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.. Il Tribunale di sorveglianza ha erroneamente fondato la decisione sulla mancata indicazione da parte del condannato di un domicilio stabile e sulla sua irreperibilità, atteso che, come confermato dalla docimentazione allagata al ricorso, l'Oliveri, tenendo un comportamento collaborati JC, aveva presc contatto con l'UEPE nei termini comunicati, consentendo la redazione di apposita relazione, non presa in considerazione dal giudicante, contenerte tutte le informazioni necessarie per la concessione della misura. 3. Il ricorso è inammissibile, essendo basato su motivi non consentiti in sede di legittimità e, comunque, manifestamente infondati. Come ammesso dal ricorrente, al momento della decisione non era presente nel fascicolo processuale né la relazione dell'UEPE che dava conto dello svolgimento dell'istruttoria né l'ulteriore documentazione allegata dalla difesa in vista dell'udienza di trattazione (dichiarazione di ospitalità ia parte del fratello). Il Tribunale, pertanto, in assenza di indicazioni contrarie d3 parte della difesa, che, pur a conoscenza del contenuto degli atti acquisiti, non ha nemmeno sollecitato un rinvio per l'acquisizione di quelli mancanti, ha correttnmente utilizzat ) gli unici dati a sua disposizione, traendoli dalla relazione del 22 fe )13raio 2020 in cui si dava atto della dichiarazione del condannato di essere privo di un domicilio ove scontare la misura alternativa. 4. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sens dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnaz,one (C. Cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determina-e in euro tremila. P.Q.M. (ìvYt Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricotente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in Fa vore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 15