CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 09319/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/06/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Brescia - per quanto ancora qui di interesse - ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Bergamo aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per reati di bancarotta fraudolenta documentale; - che avverso detta sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore (che ha depositato anche una successiva memoria scritta); - che il ricorrente, con i primi due motivi, ha articolato censure che, pur essendo state da lui riferite alle categorie dei vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, ai sensi dell'art. 606 cod. proc. pen., sono all'evidenza dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul merito delle valutazioni effettuate dalla Corte di appello e una pronuncia su una diversa ricostruzione dei fatti (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944; Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano); che egli, in realtà, non deduce alcun travisamento della prova o una manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato, ma offre al giudice di legittimità frammenti probatori o indiziari che tendono a sollecitare un'inammissibile rivalutazione dei fatti nella loro interezza (Sez. 3, n. 38431 del 31 gennaio 2018, Ndoja, Rv. 273911); che la Corte territoriale ha reso una motivazione ampia, coerente e priva di vizi logici (cfr. pagine 5 e ss. della sentenza); - che il terzo motivo è manifestamente infondato, atteso che, nel caso in esame, è chiaramente contestata la bancarotta documentale c.d. generica, che integra un'ipotesi di reato a dolo generico, mentre il dolo specifico è richiesto per la bancarotta fraudolenta documentale per sottrazione, distruzione o occultamento di scritture contabili (Sez. 5, n. 8902 del 19/01/2021, Tecchiati, Rv. 280572); che, anche in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo, la Corte di appello ha reso una motivazione congrua in fatto e corretta in diritto (cfr. pagine 7 e 8 della sentenza); - che, con il quarto motivo, il ricorrente prospetta questioni non consentite nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondate, posto che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che l'esercita in aderenza al principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., con la conseguenza che è inammissibile la doglianza che in cassazione miri ad una nuova valutazione della sua congruità, ove la relativa determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Rv. 259142; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, Rv. 238851), come nel caso di specie (cfr. pagina 8 della sentenza impugnata); - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in Favore della Cassa delle ammende; P. Q. M.. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna d ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.