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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 19 maggio 2026

Cassazione n. 15120/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

-contro[OSCURATO:PERSONA] S.P.A. [OSCURATO:PERSONA]-intimato-[OSCURATO:PERSONA] S.R.L., rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]- intimato-avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO TORINO n. 1256/2022depositata il 05/12/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/12/2025 dalConsigliere FRANCESCA FIECCONIORDINANZANumero registro generale 11875/2023Numero sezionale 4966/2025Numero di raccolta generale 15120/2026Data pubblicazione 19/05/2026Svolgimento del processo1.

Con ricorso notificato il 31/05/2023 il signor [OSCURATO:PERSONA] proponericorso per cassazione avverso la sentenza n. 1256/2022 della Corted’Appello di Torino pubblicata il 05/12/2022 non notificata.2. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. non ha depositato controricorso.3.

La vicenda processuale ha genesi nel decreto ingiuntivo emesso dalTribunale di Vercelli il 6 febbraio 2018 su richiesta della societàPlusvalore S.p.A. in liquidazione, rappresentata dalla mandatariasocietà [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., la quale esponeva che il 16ottobre 2006 il Conforto aveva stipulato un contratto di finanziamento -n. 836573- per l’importo di euro 7.738,00, da rimborsare in 60 ratemensili di euro 183,60 ciascuna; che le condizioni contrattuali eranostate successivamente modificate con l’acquisizione di nuova anagrafican. 1679468; che il debitore aveva omesso il pagamento delle ratedovute, maturando un’esposizione debitoria pari a euro 15.479,79,comprensiva di interessi di mora sino al 28 novembre 2017.

Confortoproponeva opposizione, deducendo che il contratto prodotto costituivamera proposta di finanziamento mai accettata per iscritto; che la copiadel contratto era incompleta, parzialmente illeggibile e priva dellasottoscrizione nella seconda pagina; che disconosceva la conformitàall’originale; che alcune clausole erano vessatorie; che non era statoprodotto il contratto rinegoziato n. 1679468; che mancava provadell’erogazione delle somme e dei solleciti di pagamento; che i tassiapplicati erano usurari.4.

Si costituiva la [OSCURATO:SOCIETA]., deducendo che il debitore avevaomesso il pagamento delle rate del primo contratto; che era stataproposta una rinegoziazione del finanziamento, accettata tacitamentedal Conforto; che la pratica originaria era stata estinta anticipatamentecon acquisizione di nuova anagrafica; che il contratto n. 836573 nonera stato disconosciuto; che la somma era stata erogata e che laNumero registro generale 11875/2023Numero sezionale 4966/2025Numero di raccolta generale 15120/2026Data pubblicazione 19/05/2026censura in tema di usura era infondata.

Con atto del 12 febbraio 2019interveniva [OSCURATO:SOCIETA]., quale cessionaria del credito, chiedendol’estromissione di [OSCURATO:SOCIETA].

Con la seconda memoria ex art.183 l’interveniente produceva diffida inviata al Conforto, precisando cheerano state versate solo le prime dodici rate e che residuava un debitoper rate scadute e a scadere, producendo l’ estratto conto e il piano diammortamento relativi al primo contratto.5.

Il Tribunale di Vercelli, con sentenza n. 164/2020, previa dichiarazionedi estromissione della società [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione essendointervenuta nel giudizio la cessionaria società [OSCURATO:SOCIETA].,respingeva l’opposizione e, per l’effetto, confermava il decretoingiuntivo opposto, condannando il Conforto alla rifusione delle speseprocessuali sostenute dalla [OSCURATO:SOCIETA]6. [OSCURATO:PERSONA] interponeva appello chiedendone l’integrale riforma sullabase di tre motivi di gravame.

Si costituiva la [OSCURATO:SOCIETA]. e, insua vece, la procuratrice società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., chiedendola reiezione del gravame e la conferma della sentenza impugnata.

LaCorte d’Appello, in parziale accoglimento dell’appello, revocava ildecreto ingiuntivo n. 107/2018 emesso dal Tribunale di Vercelli econdannava l’ appellante a pagare alla [OSCURATO:SOCIETA]., la minoresomma in linea capitale per € 7.711,20 di cui al primo contratto, oltreagli interessi legali dal giorno 27 del mese di scadenza sulle ratedell’importo di € 183,60 ciascuna, relative ai mesi di novembre 2007,febbraio, marzo, giugno e agosto 2008 e ai mesi da ottobre 2008 aottobre 2011 compreso.7. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria.Motivi della decisione8.

Va pregiudizialmente dichiarata l’inammissibilità della memoriadepositata in data 7.1.2025 dalla società [OSCURATO:SOCIETA]Numero registro generale 11875/2023Numero sezionale 4966/2025Numero di raccolta generale 15120/2026Data pubblicazione 19/05/20269.

L’art. 370 c.p.c., nella formulazione ratione temporis applicabile,preclude alla parte intimata la possibilità di depositare memorie nelcaso in cui non abbia tempestivamente depositato il propriocontroricorso per contraddire, in quanto, divenuta regola la trattazionecamerale ed eccezione quella in udienza pubblica, deve trovarecomunque applicazione la preclusione dell'art. 370 c.p.c., di cui la parteinosservante delle regole del rito non può che subire le conseguenzepregiudizievoli, salvo il parziale recupero delle difese orali nel caso incui sia fissata udienza di discussione, con la conseguenza che venuta amancare tale udienza alcuna attività difensiva è più consentita. (Sez.

L- , Ordinanza n. 23921 del 29/10/2020; Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n.10813 del 18/4/2019).10.

Con unico motivo il ricorrente denunzia: “Violazione degli artt. 1326e 1327 c.c., nonché dell’art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 167 c.p.c.; iltutto con riferimento all’art. 360 comma 1 n. 3 e 4 c.p.c.”, per avere laCorte d’Appello condannato il Conforto a restituire a [OSCURATO:SOCIETA] la sommadi € 7.711,20 (quale capitale residuo del finanziamento) ritenendoprovata l’erogazione del finanziamento pur in assenza di prova circa lasottoscrizione dei due contratti, facendo errata applicazione dell’art.115 comma 2 c.p.c., vale a dire ritenendo non contestata l’erogazionedella somma stessa affermata dalla finanziaria nella prima comparsa dirisposta come da estratto conto al 20/03/2009.

Tale fatto sarebbe statocontestato sia nell’atto di opposizione sia nella memoria ex art. 183,sesto comma , n. 3 c.p.c. (pp 4-5).11.

Si duole che la corte di merito abbia “confuso” la mancatacontestazione del fatto allegato (l’erogazione del finanziamento) con lamancata contestazione dei documenti ricevuti, in effetti maidisconosciuti, non avendo il ricorrente mai ricevuto l’accredito di alcunasomma.12.

Il motivo è infondato.Numero registro generale 11875/2023Numero sezionale 4966/2025Numero di raccolta generale 15120/2026Data pubblicazione 19/05/202613.

Giusta principio consolidato la pretesa portata in un estratto conto(bancario) non può essere respinta in presenza di un generico diniegodella posizione debitoria da parte del cliente, non accompagnato dallenecessarie specifiche contestazioni (Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n.18352 del 27/06/2023; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 9008 del06/07/2000).14.

La corte di merito, in applicazione di detto principio, applicabile alcaso di specie ove si discute di un contratto di finanziamento e degliestratti conto prodotti, ha desunto che la contestazione non fosseriferita alla mancata ricezione dell’importo, ma alla inidoneità deidocumenti ad attestarlo.15.

Nell’atto di opposizione a decreto ingiuntivo parte ricorrentededuceva che “la mancata prova di qualsivoglia pretesa creditoria èulteriormente, nel caso de quo, è resa ancora più evidente dallamancata produzione dell’estratto conto e del piano di ammortamentoriferiti al contratto n. 836573”.

Nella terza memoria di cui all’art. 183,comma 6, c.p.c., il ricorrente così replicava alla produzione del suddettoestratto conto: “Ancora, controparte, avvalorando le incongruità sopraevidenziate dalla scrivente difesa sulla insufficienza (ai finidell’emissione del Decreto Ingiuntivo) della documentazione prodotta infase monitoria, produceva con la memoria istruttoria 10.04.2019l’estratto conto (doc. 8) ed il piano di ammortamento (doc. 9) del“contratto” n. 836573.16.

Tali documenti (che avrebbero dovuto essere prodotti in sedemonitoria ai fini dell’ammissione del Decreto Ingiuntivo opposto) nonhanno alcun valore probatorio nel presente giudizio a cognizione pienaessendo di provenienze unilaterale e privi di sottoscrizione edcontroparte intenderebbe riferire al supposto “contratto” n. 836573 del16.10.2006 reca la data del 01.04.2019”.Numero registro generale 11875/2023Numero sezionale 4966/2025Numero di raccolta generale 15120/2026Data pubblicazione 19/05/202617.

Trattasi, pertanto, di interpretazione del contenuto degli attidifensivi dell’opponente del tutto conforme al suddetto principiodiritto e, come tale, insindacabile in sede di giudizio di legittimità.18.

All’infondatezza del motivo consegue l’inammissibilità delricorso.19.

Non è a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudiziodi cassazione, stante l’inammissibilità della memoria prodottadalla società [OSCURATO:SOCIETA]. in difetto di proposizione dicontroricorso da parte della medesima P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per ilricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19/12/2025.Il PresidenteLUIGI [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
-contro[OSCURATO:PERSONA] S.P.A. [OSCURATO:PERSONA]-intimato-[OSCURATO:PERSONA] S.R.L., rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]- intimato-avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO TORINO n. 1256/2022depositata il 05/12/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19/12/2025 dalConsigliere FRANCESCA FIECCONIORDINANZANumero registro generale 11875/2023Numero sezionale 4966/2025Numero di raccolta generale 15120/2026Data pubblicazione 19/05/2026Svolgimento del processo1. Con ricorso notificato il 31/05/2023 il signor [OSCURATO:PERSONA] proponericorso per cassazione avverso la sentenza n. 1256/2022 della Corted’Appello di Torino pubblicata il 05/12/2022 non notificata.2. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. non ha depositato controricorso.3. La vicenda processuale ha genesi nel decreto ingiuntivo emesso dalTribunale di Vercelli il 6 febbraio 2018 su richiesta della societàPlusvalore S.p.A. in liquidazione, rappresentata dalla mandatariasocietà [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., la quale esponeva che il 16ottobre 2006 il Conforto aveva stipulato un contratto di finanziamento -n. 836573- per l’importo di euro 7.738,00, da rimborsare in 60 ratemensili di euro 183,60 ciascuna; che le condizioni contrattuali eranostate successivamente modificate con l’acquisizione di nuova anagrafican. 1679468; che il debitore aveva omesso il pagamento delle ratedovute, maturando un’esposizione debitoria pari a euro 15.479,79,comprensiva di interessi di mora sino al 28 novembre 2017. Confortoproponeva opposizione, deducendo che il contratto prodotto costituivamera proposta di finanziamento mai accettata per iscritto; che la copiadel contratto era incompleta, parzialmente illeggibile e priva dellasottoscrizione nella seconda pagina; che disconosceva la conformitàall’originale; che alcune clausole erano vessatorie; che non era statoprodotto il contratto rinegoziato n. 1679468; che mancava provadell’erogazione delle somme e dei solleciti di pagamento; che i tassiapplicati erano usurari.4. Si costituiva la [OSCURATO:SOCIETA]., deducendo che il debitore avevaomesso il pagamento delle rate del primo contratto; che era stataproposta una rinegoziazione del finanziamento, accettata tacitamentedal Conforto; che la pratica originaria era stata estinta anticipatamentecon acquisizione di nuova anagrafica; che il contratto n. 836573 nonera stato disconosciuto; che la somma era stata erogata e che laNumero registro generale 11875/2023Numero sezionale 4966/2025Numero di raccolta generale 15120/2026Data pubblicazione 19/05/2026censura in tema di usura era infondata. Con atto del 12 febbraio 2019interveniva [OSCURATO:SOCIETA]., quale cessionaria del credito, chiedendol’estromissione di [OSCURATO:SOCIETA]. Con la seconda memoria ex art.183 l’interveniente produceva diffida inviata al Conforto, precisando cheerano state versate solo le prime dodici rate e che residuava un debitoper rate scadute e a scadere, producendo l’ estratto conto e il piano diammortamento relativi al primo contratto.5. Il Tribunale di Vercelli, con sentenza n. 164/2020, previa dichiarazionedi estromissione della società [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione essendointervenuta nel giudizio la cessionaria società [OSCURATO:SOCIETA].,respingeva l’opposizione e, per l’effetto, confermava il decretoingiuntivo opposto, condannando il Conforto alla rifusione delle speseprocessuali sostenute dalla [OSCURATO:SOCIETA]6. [OSCURATO:PERSONA] interponeva appello chiedendone l’integrale riforma sullabase di tre motivi di gravame. Si costituiva la [OSCURATO:SOCIETA]. e, insua vece, la procuratrice società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., chiedendola reiezione del gravame e la conferma della sentenza impugnata. LaCorte d’Appello, in parziale accoglimento dell’appello, revocava ildecreto ingiuntivo n. 107/2018 emesso dal Tribunale di Vercelli econdannava l’ appellante a pagare alla [OSCURATO:SOCIETA]., la minoresomma in linea capitale per € 7.711,20 di cui al primo contratto, oltreagli interessi legali dal giorno 27 del mese di scadenza sulle ratedell’importo di € 183,60 ciascuna, relative ai mesi di novembre 2007,febbraio, marzo, giugno e agosto 2008 e ai mesi da ottobre 2008 aottobre 2011 compreso.7. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria.Motivi della decisione8. Va pregiudizialmente dichiarata l’inammissibilità della memoriadepositata in data 7.1.2025 dalla società [OSCURATO:SOCIETA]Numero registro generale 11875/2023Numero sezionale 4966/2025Numero di raccolta generale 15120/2026Data pubblicazione 19/05/20269. L’art. 370 c.p.c., nella formulazione ratione temporis applicabile,preclude alla parte intimata la possibilità di depositare memorie nelcaso in cui non abbia tempestivamente depositato il propriocontroricorso per contraddire, in quanto, divenuta regola la trattazionecamerale ed eccezione quella in udienza pubblica, deve trovarecomunque applicazione la preclusione dell'art. 370 c.p.c., di cui la parteinosservante delle regole del rito non può che subire le conseguenzepregiudizievoli, salvo il parziale recupero delle difese orali nel caso incui sia fissata udienza di discussione, con la conseguenza che venuta amancare tale udienza alcuna attività difensiva è più consentita. (Sez. L- , Ordinanza n. 23921 del 29/10/2020; Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n.10813 del 18/4/2019).10. Con unico motivo il ricorrente denunzia: “Violazione degli artt. 1326e 1327 c.c., nonché dell’art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 167 c.p.c.; iltutto con riferimento all’art. 360 comma 1 n. 3 e 4 c.p.c.”, per avere laCorte d’Appello condannato il Conforto a restituire a [OSCURATO:SOCIETA] la sommadi € 7.711,20 (quale capitale residuo del finanziamento) ritenendoprovata l’erogazione del finanziamento pur in assenza di prova circa lasottoscrizione dei due contratti, facendo errata applicazione dell’art.115 comma 2 c.p.c., vale a dire ritenendo non contestata l’erogazionedella somma stessa affermata dalla finanziaria nella prima comparsa dirisposta come da estratto conto al 20/03/2009. Tale fatto sarebbe statocontestato sia nell’atto di opposizione sia nella memoria ex art. 183,sesto comma , n. 3 c.p.c. (pp 4-5).11. Si duole che la corte di merito abbia “confuso” la mancatacontestazione del fatto allegato (l’erogazione del finanziamento) con lamancata contestazione dei documenti ricevuti, in effetti maidisconosciuti, non avendo il ricorrente mai ricevuto l’accredito di alcunasomma.12. Il motivo è infondato.Numero registro generale 11875/2023Numero sezionale 4966/2025Numero di raccolta generale 15120/2026Data pubblicazione 19/05/202613. Giusta principio consolidato la pretesa portata in un estratto conto(bancario) non può essere respinta in presenza di un generico diniegodella posizione debitoria da parte del cliente, non accompagnato dallenecessarie specifiche contestazioni (Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n.18352 del 27/06/2023; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 9008 del06/07/2000).14. La corte di merito, in applicazione di detto principio, applicabile alcaso di specie ove si discute di un contratto di finanziamento e degliestratti conto prodotti, ha desunto che la contestazione non fosseriferita alla mancata ricezione dell’importo, ma alla inidoneità deidocumenti ad attestarlo.15. Nell’atto di opposizione a decreto ingiuntivo parte ricorrentededuceva che “la mancata prova di qualsivoglia pretesa creditoria èulteriormente, nel caso de quo, è resa ancora più evidente dallamancata produzione dell’estratto conto e del piano di ammortamentoriferiti al contratto n. 836573”. Nella terza memoria di cui all’art. 183,comma 6, c.p.c., il ricorrente così replicava alla produzione del suddettoestratto conto: “Ancora, controparte, avvalorando le incongruità sopraevidenziate dalla scrivente difesa sulla insufficienza (ai finidell’emissione del Decreto Ingiuntivo) della documentazione prodotta infase monitoria, produceva con la memoria istruttoria 10.04.2019l’estratto conto (doc. 8) ed il piano di ammortamento (doc. 9) del“contratto” n. 836573.16. Tali documenti (che avrebbero dovuto essere prodotti in sedemonitoria ai fini dell’ammissione del Decreto Ingiuntivo opposto) nonhanno alcun valore probatorio nel presente giudizio a cognizione pienaessendo di provenienze unilaterale e privi di sottoscrizione edcontroparte intenderebbe riferire al supposto “contratto” n. 836573 del16.10.2006 reca la data del 01.04.2019”.Numero registro generale 11875/2023Numero sezionale 4966/2025Numero di raccolta generale 15120/2026Data pubblicazione 19/05/202617. Trattasi, pertanto, di interpretazione del contenuto degli attidifensivi dell’opponente del tutto conforme al suddetto principiodiritto e, come tale, insindacabile in sede di giudizio di legittimità.18. All’infondatezza del motivo consegue l’inammissibilità delricorso.19. Non è a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudiziodi cassazione, stante l’inammissibilità della memoria prodottadalla società [OSCURATO:SOCIETA]. in difetto di proposizione dicontroricorso da parte della medesima P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per ilricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 19/12/2025.Il PresidenteLUIGI [OSCURATO:PERSONA]
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