CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 marzo 2025
Cassazione n. 16865/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso ed il provvedimento impugnato. Rilevato che le censure dedotte nel ricorso proposto nell'interesse [OSCURATO:PERSONA] - nel quale il difensore si duole della violazione di legge in relazione all'art. 81 cod. pen e del vizio di motivazione poiché l'ordinanza impugnata avrebbe trascurato gli indici rivelatori dell'unicità del disegno criminoso a fondamento delle condotte delittuose poste in essere dalla predetta — sono inammissibili perché costituite da mere doglianze in punto di fatto; Considerato che dette censure sono, altresì, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di appello di Roma nel provvedimento impugnato, nel quale , con riguardo alla richiesta continuazione tra i fatti di cui a due sentenze esecutive, si evidenzia che : - il reato di furto aggravato e quello di invasione di edifici altrui sono diversi tra loro e l'essere accomunati dall'appartenenza all'ampia categoria dei delitti contro il patrimonio non è sufficiente; - il bisogno economico non può essere addotto quale prova del medesimo disegno criminoso poiché, altrimenti, si arriverebbe al paradossale esito di dover riscontrare continuazione sempre dal momento che ciò che spinge a delinquere è, nella maggior parte dei casi, il bisogno di denaro; - in virtù del dato temporale le condotte poste in essere non possono considerarsi reati programmati, ma frutto di pulsioni palesemente contingenti, come dimostrato dal fatto che la condotta di cui agli artt. 633 e 639-bis cod. pen è anteriore di un anno rispetto al primo dei furti commessi dalla odierna ricorrente; Ritenuto, quindi, che tali condotte denotano, più che una programmazione unitaria, uno stile di vita improntato alla commissione di reati ed una mancanza di controllo, da parte della ricorrente, dei propri impulsi non meritevole dell'applicazione di istituti di favore; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 6 marzo 2025 [OSCURATO:PERSONA] illiere e"tnnsore Il