CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 03423/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/11/2021 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; il procedimento si è svolto in forma scritta: lette le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 2 novembre 2021, la Corte di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Tivoli che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto di furto aggravato consumato (così riqualificando l'originaria imputazione di tentato furto) ascrittogli, riduceva la pena irrogatagli alla misura indicata in dispositivo (tenendo ferma la sanzione fissata dal primo giudice per il delitto tentato ma operando la detrazione derivante dall'applicazione del disposto dell'art. 63, comma 4, cod. pen., considerando che alla aggravante del delitto di furto, l'esposizione del bene alla pubblica fede, doveva sì aggiungersi l'aumento per la riconosciuta recidiva - specifica, reiterata e infraquinquennale — ma nei limiti, non rispettati dal primo giudice, indicati dalla norma). 1.1. In risposta ai dedotti motivi di appello, la Corte osservava quanto segue. Il contestato delitto di furto doveva considerarsi consumato e non solo tentato, come aveva correttamente ritenuto il Tribunale, perché l'imputato aveva conseguito, seppure per brevi istanti, l'autonoma disponibilità dell'autovettura sottratta, posto che, messosi alla guida della stessa, era stato inseguito dalle forze dell'ordine che, in alcuni momenti, l'avevano anche perso di vista. I numerosissimi precedenti per reati contro il patrimonio ed il furto per cui è processo dimostravano l'accresciuta pericolosità del prevenuto e la conseguente corretta applicazione della recidiva. 2. Propone ricorso l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con l'unico motivo, la violazione di legge ed il difetto di motivazione in ordine alla riqualificazione della condotta tenuta dal prevenuto nell'ipotesi tentata ed all'avvenuto riconoscimento della recidiva. Il delitto era rimasto alla fase del tentativo perché tutta l'azione si era svolta sotto la sorveglianza della polizia giudiziaria. Né si era validamente motivato sulla recidiva ed in particolare sul fatto che il nuovo reato costituisse il sintomo di una accresciuta pericolosità dell'imputato. 3. Il Procuratore della Repubblica presso questa Corte, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 4. Il difensore del ricorrente ha inviato memoria con la quale insiste per l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso proposto nell'interesse dell'imputato è inammissibile. 1. La censura relativa alla riqualificazione della condotta nel paradigma del delitto di furto consumato, e non solo tentato, è interamente versata in fatto e difetta anche di specificità non tenendo conto di quanto argomentato, in proposito, dal Tribunale prima e dalla Corte distrettuale poi. Va, infatti, anche da ultimo, ricordato che: - il delitto di furto di beni esposti alla pubblica fede si perfeziona nel momento in cui la refurtiva passa sotto il dominio esclusivo dell'agente, essendo irrilevanti la durata del possesso e la circostanza che la condotta di appropriazione sia scoperta e frustrata nello stesso luogo di commissione del reato (Sez. 5, n. 36022 del 14/07/2022, Borisov, Rv. 283649); - il reato di furto si consuma quando il bene trafugato passa, anche se per breve tempo e nello stesso luogo in cui è stato sottratto, sotto il dominio esclusivo dell'agente, sicché sono irrilevanti sia il fatto che la "res furtiva" rimanga nella sfera di vigilanza della persona offesa, con la possibilità del suo pronto recupero, sia la durata del possesso, sia, infine, le modalità di custodia e di trasporto (Sez. 5, n. 33605 del 17/06/2022, T., Rv. 283544 in una fattispecie relativa ad agente che, subito dopo essersi impossessato di un telefono cellulare, strappandolo dalle mani della persona offesa, veniva inseguito e bloccato dalla polizia giudiziaria, che, in modo casuale ed estemporaneo, aveva osservato a distanza la perpetrazione del delitto). Se ne deduce che, nel caso di specie, la condotta contestata al prevenuto, così come ricostruita, in ultimo, dalla Corte di appello (l'imputato si era impossessato dell'autovettura, avviandola e dandosi alla fuga e facendo, seppure per pochi istanti, perdere le tracce agli operanti che lo inseguivano e che pertanto non ne avevano potuto interamente monitorare l'azione), configura il delitto di furto consumato e non solo quello tentato. 2. La censura relativa al riconoscimento della recidiva è inammissibile avendo, la Corte territoriale, congruamente motivato sul punto, ricordando come l'imputato fosse gravato da "numerosissimi precedenti penali", molti dei quali per reati contro il patrimonio, e come, pertanto, la condotta per cui è processo costituisse un concreto riscontro della sua accresciuta pericolosità sociale. 3. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle am