CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 23599/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eonardo [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 18/04/2025 del TRIBUNALE di LecceVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreMaria [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la qualificazione del ricorso come appellocon trasmissione degli atti alla Corte d’Appello di Lecce per il giudizio;Letta la memoria trasmessa dalla difesa che ha chiesto il rigetto del ricorsoRITENUTO IN FATTO1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Lecce, all’esito di giudizioabbreviato, ha assolto [OSCURATO:PERSONA]Elia dal reato ascrittogli ai sensi degli artt.110,624 e 625 n.7 c.p. per essere lo stesso non punibile per la particolare tenuità delfatto ai sensi dell’art.131-bis cod. pen.2. Ha proposto ricorso la Procura Generale presso la Corte di appello di Lecceprospettando un unico motivo, internamente articolato, di seguito richiamato neilimiti strettamente necessari ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.In particolare, ha dedotto inosservanza dell’art. 131-bis cod. pen. e vizio dimotivazione in quanto: a) il furto era stato commesso in concorso con altroimputato, circostanza che dimostrava una certa organizzazione ; b) i due correi,dopo una perlustrazione dei luoghi, avevano indirizzato le proprie attenzioni versoil borsone della vittima, impossibilitata ad un rapido intervento a difesa in quantoimmersa nel mare antistante; c) il furto aveva avuto ad oggetto l'intero borsonedella vittima ed il suo contenuto e non solo la somma di euro 150,00 come ritenutodal giudice; d) il danno per la vittima non era pari ad euro 150,00, ma, tenutoconto delle varie conseguenze, risultava ammontare ad euro 1200,00 oltre ad euro500/600,00 per riparazioni e simili; e) la sentenza non recava alcuna valutazionedei tre precedenti penali risultanti dal certificato penale aggiornato, uno dei qualispecifico in relazione al reato per cui si procede (condanna per ricettazionecommessa il 23.10.2018).3. Il PG ha chiesto la qualificazione del ricorso come appello, con trasmissionedegli atti alla Corte d’Appello di Lecce per il giudizio;4. La difesa del ricorrente ha depositato memoria con cui ha chiesto il rigetto delricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso deve essere accolto.2. Preliminarmente, deve essere disattesa la richiesta di conversione del ricorsoin appello, con le relative conseguenze, formulata dal Procuratore Generale .2.1. Secondo l’organo requirente, si verte qui al cospetto di ricorso per saltum aisensi dell’art. 569, comma 1, cod. proc. pen. che, in quanto proposto per vizio dimotivazione, deve essere convertito in appello ai sensi dell'art. 569, comma 3,cod. proc. pen. (Sez. 3, Ordinanza n. 48978 del 08/10/2014, Rv. 261208–01; Sez.4, n. 1189 del 10/10/2018, Rv. 274834 – 01).2.2. Nel caso di specie, peraltro, non si verte al cospetto di ricorso per saltum aisensi dell’’art. 569 cod. proc. pen. bensì di quello diretto previsto dall’art. 608cod. proc. pen.2.2.1. È appena il caso di evidenziare che il ricorso immediato per cassazionepresuppone che la parte impugnante abbia «diritto di appellare la sentenza diprimo grado». In termini sistematicamente coerenti, la parte che, avendo la facoltàdi appellare, non se ne avvale optando per il ricorso immediato, soggiace al limitedi deducibilità dei vizi imposto dall’art. 569 comma 3 cod. proc. pen. (secondo cui,appunto, « La disposizione del comma 1 non si applica nei casi previsti dall'articolo606 comma 1 lettere d) ed e) »), con la correlata previsione della conversionedell’impugnazione in appello laddove i limiti così imposti siano invece valicati dalricorso («In tali casi, il ricorso eventualmente proposto si converte in appello »).2.2.2. Di rimando, laddove la parte e, in questo caso, specificamente il PubblicoMinistero, non abbia il menzionato «diritto di appellare la sentenza di primogrado», l’impugnazione trova strumento non nel ricorso ex art. 569 comma 1 cod.proc. pen. bensì in quello di cui all’art. 608 cod. proc. pen.In particolare, con riguardo al Procuratore generale presso la Corte di appello quiin rilievo, questo « può ricorrere per cassazione contro ogni sentenza di condannao di proscioglimento pronunciata in grado di appello o inappellabile».2.2.3. Nel caso in esame la sentenza di primo grado era appunto inappellabile.Avuto riguardo alla cronologia processuale, alla stessa si applica la previsione dicui all’art. 593 comma 2 cod. proc. pen. secondo cui «Il pubblico ministero nonpuò appellare contro le sentenze di proscioglimento per i reati di cui all'articolo550, commi 1 e 2».2.2.4. Tanto premesso, il ricorso risulta proposto ai sensi dell’art. 608 cod. proc.pen. e, come tale, non patisce i limiti che si sono visti propri del ricorso immediato.3. Nel merito il ricorso è fondato nei termini di seguito illustrati.3.1. In generale, secondo incontrastato orientamento nomofilattico, «(a)i fini dellaconfigurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità delfatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede unavalutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta,che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalitàdella condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del dannoo del pericolo» (Sez. U, Sentenza n. 13681 del 25/02/2016, Rv. 266590 - 01).Sulla stessa linea è stato recentemente ribadito che la particolare tenuità del fatto«può essere riconosciuta dal giudice all'esito di una valutazione complessiva dellafattispecie concreta, che - salve le condizioni ostative tassativamente previstedall'art. 131-bis cod. pen. per escludere la particolare tenuità dell'offesa o perqualificare il comportamento come abituale - tenga conto di una serie di indicatorirappresentati, in particolare, dalla natura e dalla gravità degli illeciti incontinuazione, dalla tipologia dei beni giuridici protetti, dall'entità delle disposizionidi legge violate, dalle finalità e dalle modalità esecutive delle condotte, dalle loromotivazioni e dalle conseguenze che ne sono derivate, dal periodo di tempo e dalcontesto in cui le diverse violazioni si collocano, dall'intensità del dolo e dallarilevanza attribuibile ai comportamenti successivi ai fatti» (Sez. U - , Sentenza n.18891 del 27/01/2022, Rv. 283064 - 01).Muovendo da tale premessa, merita adesione l’affermazione secondo cui il giudiziofinale di particolare tenuità dell'offesa richiede necessariamente un esito positivodella valutazione di tutte le componenti richieste per l'integrazione dellafattispecie, sicché i criteri indicati nel primo comma dell'articolo 131-bis cod. pen.sono in realtà cumulativi per pervenire ad un giudizio di particolare tenuitàdell'offesa ai fini del riconoscimento della causa di non punibilità ed invecealternativi quanto al diniego, nel senso che l'applicazione della causa di nonpunibilità in questione è preclusa dalla valutazione negativa anche di uno solo diessi (cfr. ex multis Sez. 2, Sentenza n. 8979 del 14/02/2024, n.m.; Cass. pen.,Sez. 4, Sentenza n. 8032 del 13/01/2026, n.m.).L’assunto non è contraddetto da quelle pronunce secondo cui, ai finidell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuitàdel fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità dell'offesadev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art. 133, comma primo,cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi di valutazioneprevisti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (cfr. ex multisSez. 6 - , Sentenza n. 55107 del 08/11/2018, Rv. 274647 – 01; Sez. 7 - ,Ordinanza n. 10481 del 19/01/2022, Rv. 283044 – 01). Ed, invero, avuto riguardoai casi esaminati, le decisioni così in rilievo hanno validato il diniego della causa diesclusione in ragione della constatazione che uno dei criteri di tenuità del fatto nonera soddisfatto.Si tratta di coordinate ermeneutiche che, in sé meritevoli di adesione, devonosempre essere lette alla stregua del fondamentale canone secondo cui «l'esiguitàdel disvalore è frutto di una valutazione congiunta degli indicatori afferenti allacondotta, al danno ed alla colpevolezza. E potrà ben accadere che si sia in presenzadi elementi di giudizio di segno opposto da soppesare e bilanciare prudentemente»(Sez. U, Sentenza n. 13681/2016 cit.).3.2. La sentenza impugnata, pur avendo richiamato formalmente il criterio diesaustiva valutazione dei cdd. indici criteri (particolare tenuità e comportamentorisulta non abituale) nonché, per ciascuno degli stessi, dei rispettivi indici requisiti(che, specificamente, per la particolare tenuità sono costituiti dalle modalità dellacondotta e dall'esiguità del danno o del pericolo, da valutarsi ai sensi dell'articolo133, primo comma, ora anche in considerazione della condotta susseguente alreato), ha di fatto concentrato la disamina essenzialmente sull’entità del danno,peraltro sulla base di valutazioni inesatte, senza nemmeno prendere inconsiderazione differenti indici che pure erano destinati ad assumere potenzialerilievo.3.3. In particolare, con riguardo all’esiguità del danno la sentenza è incorsa inviolazione di legge penale laddove ha affermato che «emerge l'assoluta tenuitàdel fatto trattandosi di furto di soli 150,00 euro contanti e pochi altri effettipersonali non ritrovati». Si tratta di valutazione incoerente con le nozioniapplicabili sul tema.3.3.1. In materia di furto l’entità dell’offesa patrimoniale è definita dai beni oggettodi sottrazione, risultando irrilevanti le vicende successive, quali il ritrovamento oanche la restituzione di parte del compendio asportato, da parte dell’autore delfurto o di terzi.Del resto, con riguardo al tema contiguo della attenuante del danno patrimonialedi speciale tenuità contemplata dall’art. 62 n. 4 cod. pen. è stato analogamentechiarito che «(a)i fini del riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art.62, primo comma, n. 4), cod. pen., il momento da prendere in considerazione perla determinazione dell'entità del danno è quello della consumazione del reato,posto che il danno non può divenire di speciale tenuità in conseguenza di eventisuccessivi» (Sez. U - , Sentenza n. 42124 del 27/06/2024, Rv. 287095 - 03).Su tale linea è stato affermato che i comportamenti successivi dell'agente, anchequando diretti alla riparazione del danno, all'eliminazione delle sue conseguenzeo, comunque, al ristoro dei danneggiati, non possono di per sé rendere diparticolare tenuità un'offesa che tale non era al momento del fatto (Sez. 3,Sentenza n. 34232 del 30/05/2024, n.m.; Sez. 3, Sentenza n. 39835 del27/09/2022, n.m.).In particolare, le attività restitutorie e risarcitorie non incidono sull’entità deldanno, seppure, a seguito della modifica apportata dalla legge 30 dicembre 2022,n. 199 al testo dell’art. 131-bis comma 1 cod. pen., applicabile retroattivamentein quanto norma di favore, sono destinate a rilevare quali condotte susseguenti alreato.3.3.2. Alla stregua dei criteri indicati, risulta pertanto evidente l’errore dellasentenza impugnata che, a fronte della sottrazione del borsone contenente effettipersonali, il cellulare ed il portafoglio con euro 150,00, ha ritenuto di commisurareil danno al solo valore della somma sulla base della considerazione che erano statiritrovati il cellulare e gli effetti personali (questi, tra l’altro, solo in parte, postoche non risultavano recuperati chiavi dell'auto e occhiali da vista).Secondo quanto correttamente argomentato dal ricorrente , la dimensione deldanno rilevante doveva essere verificata sulla base dell’intero compendio fattooggetto di sottrazione, a prescindere da quanto recuperato successivamente dallapersona offesa anche per effetto del ritrovamento da parte di terzi, dovendosi sulpunto disattendere la contraria affermazione contenuta nella memoria della difesa.3.4. Come premesso, d’altro canto, la particolare tenuità dell’offesa nemmeno puòesaurirsi nella valutazione della sola esiguità del danno che, di per sé, si mostraidonea a fondare esclusivamente il riconoscimento dell’attenuante ex art. 62 n. 4cod. pen. nei reati che offendono il patrimonio. Posto che ai presenti fini ben piùampio è il campo di indagine nei termini sopra illustrati, si rileva che la sentenzanon ha valutato le indicazioni ricavabili dal fatto che il furto era aggravato e che ilfatto era stato commesso da due soggetti in concorso, con quanto ciò puòeventualmente comportare in punto di maggiore strutturazione della condotta e diintensità del dolo. Si tratta di elementi con cui la valutazione era tenuta aconfrontarsi seppure senza esiti predeterminati.3.5. Con riguardo al tema della abitualità, inoltre, la sentenza si è limitata adaffermare laconicamente l’assenza di elementi che ne inducano ad affermare laricorrenza. Si tratta, peraltro, di motivazione che si mostra carente in quanto nonsi confronta con le risultanze del casellario che registra la iscrizione di treprecedenti, uno dei quali specifico in relazione al reato per cui si procede(condanna per ricettazione commessa il 23.10.2018).4. In accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata deve essere annullatalimitatamente all'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., con rinvio per nuovogiudizio sul punto al Tribunale di Lecce in diversa persona fisica, perché provvedaal rinnovo del giudizio in ordine alla causa di esclusione della punibilità, P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Leccein diversa persona fisicaCosì è deciso, 12/03/2026Il Consigliere estensore Il Presidente