CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 novembre 2024
Cassazione n. 09532/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/11/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata che, a seguito di annullamento con rinvio in punto di trattamento sanzionatorio, ha rideterminato la pena inflitta in anni due e mesi sei di reclusione e euro 6000,00 di multa in relazione ai reati di cui all'art. 73, comma 5, d.p.r. 309/1990, deducendo, con unico motivo, vizio della motivazione e violazione di legge in ordine all'aumento di pena applicato per i reati in continuazione. earig2a352±reid(è determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione esente da vizi logico-giuridici. Nel caso di specie, la motivazione della sentenza impugnata è senz'altro da ritenersi adeguata, avendo la Corte territoriale fatto riferimento alla giovane età dell'imputato elTa/sua apprezzabile condotta tenuta durante l'esecuzione della misura cautelare, non di breve durata, nonché le modalità di realizzazione del fatto e il dato ponderale dello stupefacente, individuando come pena base la pena di anni due e mesi nove di reclusione e di euro 3000 di multa, da ridursi per la concessione delle circostanze attenuanti generiche in anni uno e mesi dieci di reclusione ed euro 2000 di multa, cui va applicato l'aumento di otto mesi ed euro 4000 per la continuazione. Rilevato che, stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorsi:le condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 08/11/2024 Il consigliere estensore Il Presidente