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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 03142/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con atto rivolto al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania, in funzione di giudice dell'esecuzione, [OSCURATO:PERSONA] chiedeva l'applicazione della disciplina della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in ordine a due reati associativi per i quali risultava condannato, rispettivamente in forza della sentenza n. 4/2015 emessa dalla Corte di assise di appello di Messina e della sentenza n. 1168/2013 emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Catania.

2. Con ordinanza del 14 luglio 2020, il giudice dell'esecuzione rigettava l'istanza.

3. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce violazioni degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. e mancanza di motivazione.

Il ricorrente sostiene che il giudice dell'esecuzione non abbia tenuto conto dei principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità e abbia errato nel rigettare l'istanza di riconoscimento del vincolo della continuazione.

Secondo il ricorrente, l'ordinanza non ha considerato gli elementi dimostrativi dell'esistenza del medesimo disegno criminoso che lega i reati oggetto dell'istanza.

In particolare, il giudice dell'esecuzione non avrebbe valutato che i reati associativi oggetto delle due condanne, caratterizzati da omogeneità delle condotte, furono commessi entrambi nei confronti della stessa persona o, comunque, nei confronti di donne di nazionalità rumena reclutate con il medesimo metodo, sempre con la finalità di portare avanti un «progetto imprenditoriale criminoso attraverso lo sfruttamento del meretricio».

L'apparato motivazionale dell'ordinanza impugnata sarebbe scarno, e non dimostrerebbe l'esame approfondito delle sentenze versate in ordine alla costituzione di due sodalizi, espressione del medesimo disegno criminoso.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è manifestamente infondato, perché il giudice dell'esecuzione non è incorso in alcun errore di diritto e, motivando congruamente la negazione di un vincolo unitario della continuazione fra i reati considerati, ha dimostrato di aver rispettato i consolidati principi di diritto in materia, nel compimento delle valutazioni finalizzate a verificare, in base a taluni indicatori - quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita - se l'istante si fosse rappresentato e avesse unitariamente deliberato, almeno nelle loro linee essenziali, una serie di condotte criminose.

Il medesimo disegno, rilevante ai fini della continuazione, non si identifica, infatti, con il programma di vita delinquenziale del reo, che esprime, invece, l'opzione dello stesso a favore della commissione di un numero non predeterminato di reati (Sez.

U., n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074; Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016, Eloumari, Rv. 266615; Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, dep. 2013, Daniele, Rv. 255156).

1.1. Il giudice dell'esecuzione, sulla base di corretta impostazione ermeneutica, ha reso osservazioni plausibili a sostegno del rigetto della domanda, notando che i due reati associativi, per i quali è richiesta l'applicazione della disciplina della continuazione, furono commessi in contesti territoriali diversi (l'uno a Messina, l'altro a Catania), con diverse compagini sociali (essendovi un solo affiliato coincidente) e in periodi storici diversi (l'uno fino al maggio 2010, l'altro da gennaio ad aprile 2011).

1.2. La motivazione dell'ordinanza, dunque, risulta esauriente e immune da vizi logici e giuridici.

Il provvedimento supera il vaglio di legittimità demandato a questa Corte, il cui sindacato deve arrestarsi alla verifica del rispetto delle regole della logica e della conformità ai canoni legali che presiedono all'apprezzamento delle circostanze fattuali.

Il ricorso, invece, è generico e non si confronta con i puntuali rilievi espressi dal giudice dell'esecuzione.

2. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in applicazione dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato da Corte cost. n. 186 del 2000 - la ricorrenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con atto rivolto al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania, in funzione di giudice dell'esecuzione, [OSCURATO:PERSONA] chiedeva l'applicazione della disciplina della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., in ordine a due reati associativi per i quali risultava condannato, rispettivamente in forza della sentenza n. 4/2015 emessa dalla Corte di assise di appello di Messina e della sentenza n. 1168/2013 emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Catania. 2. Con ordinanza del 14 luglio 2020, il giudice dell'esecuzione rigettava l'istanza. 3. L'avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui deduce violazioni degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. e mancanza di motivazione. Il ricorrente sostiene che il giudice dell'esecuzione non abbia tenuto conto dei principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità e abbia errato nel rigettare l'istanza di riconoscimento del vincolo della continuazione. Secondo il ricorrente, l'ordinanza non ha considerato gli elementi dimostrativi dell'esistenza del medesimo disegno criminoso che lega i reati oggetto dell'istanza. In particolare, il giudice dell'esecuzione non avrebbe valutato che i reati associativi oggetto delle due condanne, caratterizzati da omogeneità delle condotte, furono commessi entrambi nei confronti della stessa persona o, comunque, nei confronti di donne di nazionalità rumena reclutate con il medesimo metodo, sempre con la finalità di portare avanti un «progetto imprenditoriale criminoso attraverso lo sfruttamento del meretricio». L'apparato motivazionale dell'ordinanza impugnata sarebbe scarno, e non dimostrerebbe l'esame approfondito delle sentenze versate in ordine alla costituzione di due sodalizi, espressione del medesimo disegno criminoso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato, perché il giudice dell'esecuzione non è incorso in alcun errore di diritto e, motivando congruamente la negazione di un vincolo unitario della continuazione fra i reati considerati, ha dimostrato di aver rispettato i consolidati principi di diritto in materia, nel compimento delle valutazioni finalizzate a verificare, in base a taluni indicatori - quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita - se l'istante si fosse rappresentato e avesse unitariamente deliberato, almeno nelle loro linee essenziali, una serie di condotte criminose. Il medesimo disegno, rilevante ai fini della continuazione, non si identifica, infatti, con il programma di vita delinquenziale del reo, che esprime, invece, l'opzione dello stesso a favore della commissione di un numero non predeterminato di reati (Sez. U., n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074; Sez. 1, n. 15955 del 08/01/2016, Eloumari, Rv. 266615; Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, dep. 2013, Daniele, Rv. 255156). 1.1. Il giudice dell'esecuzione, sulla base di corretta impostazione ermeneutica, ha reso osservazioni plausibili a sostegno del rigetto della domanda, notando che i due reati associativi, per i quali è richiesta l'applicazione della disciplina della continuazione, furono commessi in contesti territoriali diversi (l'uno a Messina, l'altro a Catania), con diverse compagini sociali (essendovi un solo affiliato coincidente) e in periodi storici diversi (l'uno fino al maggio 2010, l'altro da gennaio ad aprile 2011). 1.2. La motivazione dell'ordinanza, dunque, risulta esauriente e immune da vizi logici e giuridici. Il provvedimento supera il vaglio di legittimità demandato a questa Corte, il cui sindacato deve arrestarsi alla verifica del rispetto delle regole della logica e della conformità ai canoni legali che presiedono all'apprezzamento delle circostanze fattuali. Il ricorso, invece, è generico e non si confronta con i puntuali rilievi espressi dal giudice dell'esecuzione. 2. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in applicazione dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato da Corte cost. n. 186 del 2000 - la ricorrenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in
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