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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 11 luglio 2022

Cassazione n. 25257/2022

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DECRETO sul ricorso iscritto al n. 15366/2016 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione, rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, viale G. Mazzini, n. 112, presso lo studio [OSCURATO:PERSONA]; contro Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la 4,7 rappresenta e difende; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 1728/45/16, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n.

T9B03HL05349.

Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente il 10/06/2019 ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 6, 7 e 8 dell'art. 11 del d.l. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96; rilevato che entro il 31 dicembre 2018 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 10 dell'art. 11 del citato d.l. n. 50 del 1997, né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 10 dell'art. 11 d.l. n. 50 del 1997, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2018, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 10 dell'art. 11 del d.l. n. 50 del 2017 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. [OSCURATO:PERSONA] Roma il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. idente - :7;[OSCURATO:PERSONA] 2 4 AO

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
DECRETO sul ricorso iscritto al n. 15366/2016 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione, rappresentato e difeso dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, viale G. Mazzini, n. 112, presso lo studio [OSCURATO:PERSONA]; contro Agenzia delle entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la 4,7 rappresenta e difende; avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 1728/45/16, pronunciata con riferimento all'atto impositivo n. T9B03HL05349. Vista la documentazione depositata dalla parte contribuente il 10/06/2019 ai fini della definizione agevolata della controversia ai sensi dei commi 6, 7 e 8 dell'art. 11 del d.l. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96; rilevato che entro il 31 dicembre 2018 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 10 dell'art. 11 del citato d.l. n. 50 del 1997, né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato; che, pertanto, ai sensi di tale comma 10 dell'art. 11 d.l. n. 50 del 1997, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2018, fatta salva la possibilità per le parti di chiedere la fissazione dell'udienza ai sensi del terzo comma dell'art. 391 cod. proc. civ; che ai sensi dell'ultimo periodo del comma 10 dell'art. 11 del d.l. n. 50 del 2017 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. [OSCURATO:PERSONA] Roma il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. idente - :7;[OSCURATO:PERSONA] 2 4 AO
Decreto Cassazione n. 25257/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris