CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 08540/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/09/2025 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di Milano, ha confermato la decisione del Tribunale dì Monza che aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 189, commi 1, 6 e 7, Cod. strada, condannandola alla pena, sospesa, dì mesi 10 di reclusione e alla sospensione della patente di guida per anni 2 e mesi 6, con il beneficio della non menzione. 2. L'imputata, a mezzo del proprio difensore, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello deducendo, con un primo motivo, violazione di legge in relazione alla identificazione di sé stessa, quale conducente del mezzo coinvolto, e consequenziale violazione dei criteri legali in tema di prova indiziarla; con un secondo motivo, la ricorrente deduce vizio di violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131 bis cod. pen. La difesa ha, inoltre, depositato memoria con la quale contesta la proposta del Consigliere delegato di declaratoria di inammissibilità de ricorso e insiste per l'annullamento della pronuncia. 3. Il primo motivo è inammissibile in quanto, oltre che palesemente versato in fatto, è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici del giudice di merito e non scanditi da specifica critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata. 4. La ricorrente prospetta una diversa ricostruzione della dinamica del sinistro stradale, non ammessa in sede di legittimità. I giudici di merito hanno fornito un'adeguata e logica motivazione ai fogli 5,6,7 e 8 della sentenza impugnata ritenendo inverosimile e priva di riscontri probatori la tesi della estraneità ai fatti prospettata dalla ricorrente, essendo emerso dai plurimi indizi (esclusiva utilizzatrice dell'autovettura di cortesia, concessa a noleggio da una autofficina all'imputata per periodo limitato durante il lockdown derivato dalla epidemia di Covid 19, denuncia alla società assicuratrice di un sinistro compatibile per i tempi e mancanza di indicazioni utili a spiegare diversamente le indicazioni emergenti da tali indizi). Gli indizi erano stati confermati mediante le dichiarazioni della persona investita, valutate pienamente attendibili, che aveva rilevato la targa e il modello dell'auto, affermando che fu l'autovettura indicata a investirla per poi fuggire senza prestare soccorso. 5. Quanto al secondo motivo di ricorso, va osservato che, per la configurabilità della causa di esclusione della punibilità prevista dall'art. 131 bis, cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, comma primo, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Rv. 266590). La decisione impugnata, esplicitamente alla pagina 9), ha fatto corretta applicazione di quei princìpi, posto che ha dato atto della particolare gravità delle lesioni cagionate al pedone e della condotta di consapevole sottrazione agli obblighi imposti ai conducenti che cagionino incidente stradale, per motivare il rifiuto della richiesta di applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. La censura qui proposta si fonda su considerazioni prive di sufficiente specificità, dunque non consentite, e che comunque si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte territoriale. 8. Ne deriva che il ricorso proposto va dichiarato inammissibile. 9. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende che appare conforme a giustizia stabilire nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammend