CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 02152/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/02/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il motivo ricorso comune a tutti gli imputati con il quale si deduce vizio di motivazione in ordine al mancato giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche sulle ritenute aggravanti, è manifestamente infondato atteso che la Corte di appello ha richiamato in primo luogo la preclusione normativa di cui all'art. 416 bis.1 cod. pen. e ha comunque ancorato il giudizio di equivalenza delle concesse attenuanti generiche alla recidiva e alle aggravanti diverse da quella del metodo mafioso alla gravità della condotta e della personalità degli imputati, gravati da precedenti penali (pag. 18 della sentenza impugnata); che il bilanciamento tra opposte circostanze implicao una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora, come nel caso di specie, non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); considerato, infine, che anche il secondo motivo del ricorso proposto nell'interesse del [OSCURATO:PERSONA], con cui si contesta la violazione di legge ed il vizio di motivazione in punto di dosimetria della pena con riferimento alla riduzione operata per il tentativo è manifestamente infondato avendo la Corte di appello parametrato il trattamento sanzionatorio nei confronti dell'imputato al concreto disvalore della condotta estorsive tentata e al concreto ruolo da lui rivestito; la graduazione della pena fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., come avvenuto nel caso in esame (cfr. Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243 - 01); ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 18 novem