CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 settembre 2025
Cassazione n. 34534/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/12/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; v Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, che ha confermato la sentenza del giudice di prime cure, con la quale l'imputata era stata ritenuta responsabile del delitto pluriaggravato di furto di energia elettrica; Considerato che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale la ricorrente lamenta violazione delle norme processuali e vizi di motivazione in ordine alla valutazione del quadro probatorio e alla carenza degli elementi oggettivi e soggettivi, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dal giudice di merito (si veda, in particolare, pag. 3 del provvedimento impugnato, in cui la Corte esaustivamente spiegava le ragioni poste a fondamento della ritenuta responsabilità dell'imputata. Cfr., ex plur., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 - 01). Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 settembre 2025 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]