CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 dicembre 2022
Cassazione n. 02821/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/06/2022 del TRIBUNALE di RIMINI(dato avviso alle parti;r udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; RG 33415/22 Rilevato che con sentenza in data 7 giugno 2022 il Tribunale di Rimini ha applicato su concorde richiesta delle pari a [OSCURATO:PERSONA] le pene di legge per i reati dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 e 494 cod. pen.; Rilevato che con un unico motivo di ricorso l'imputato ha denunciato il vizio di motivazione quanto all'entità della pena del reato base di poco superiore al minimo edittale e all'entità dell'aumento per la continuazione; Ritenuto che la doglianza proposta esuli dallo spettro applicativo dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., a tenore del quale il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza che applica la pena su concorde richiesta delle parti, solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto ed all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, ma non per vizio della motivazione; Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile con conseguenti statuizioni, ricorrendo i presupposti di legge P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente