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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 giugno 2023

Cassazione n. 32179/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/12/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] viene contestata la motivazione circa il disconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva semplice osservando che il precedente penale è di scarso rilievo e temporalmente distante dal reato per il quale si procede ma non si confronta con l'argomentazione della Corte di appello che ha invece rilevato trattarsi di un fatto grave (rapina) e ha considerato, nel ponderare le circostanze attenuanti generiche rispetto alla recidiva, che nel commettere il reato ex art. 337 cod. pen. per il quale si procede, l'imputato ha percosso un pubblico ufficiale e rivolto minacce vantandosi di essere figlio di un capo criminale; ritenuto che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 16 giugno 2023 [OSCURATO:PERSONA] estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/12/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] viene contestata la motivazione circa il disconoscimento della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva semplice osservando che il precedente penale è di scarso rilievo e temporalmente distante dal reato per il quale si procede ma non si confronta con l'argomentazione della Corte di appello che ha invece rilevato trattarsi di un fatto grave (rapina) e ha considerato, nel ponderare le circostanze attenuanti generiche rispetto alla recidiva, che nel commettere il reato ex art. 337 cod. pen. per il quale si procede, l'imputato ha percosso un pubblico ufficiale e rivolto minacce vantandosi di essere figlio di un capo criminale; ritenuto che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 16 giugno 2023 [OSCURATO:PERSONA] estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 32179/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris