CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 15 dicembre 2025
Cassazione n. 00536/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Rep. hapronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 11387/2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con domiciliodigitale ex lege ; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA],con domicilio digitale ex lege ; -controricorrente - [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv.[OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale ex lege ; -controricorrenti - avverso la sentenza n. 439/2022 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA],depositata in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Udienzadel15 dicembre 2025 – R.G. n. 11387/2022 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri uditala relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/12/2025dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] DELL’UTRI; ritenutoche, consentenza resa in data 2/3/2022, la Corte d’appello di Firenze haconfermato la decisione con la quale il giudice di primo grado ha rigettatola domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] per l’accertamento del propriodiritto all’esercizio della prelazione agraria ex artt. 8 della legge n. 590/1965 e 7 della legge n. 817/1971, in relazione al fondo, asseritamentecontiguo al proprio, ceduto da [OSCURATO:PERSONA] infavore di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; a fondamento della decisione assunta la corte territoriale ha evidenziatola correttezza della decisione del primo giudice nella parte incui aveva escluso che l’attore avesse fornito la prova dell’oggettiva contiguità tra il proprio fondo e quello negozia to dal Niccoli, essendo emersa l’esistenza, tra i due fondi, di una strada di cui l’attore non avevadimostrato di essere il proprietario, apparendo, viceversa, assai piùplausibile la relativa appartenenza al patrimonio demaniale; avversola sentenza del giudice d’appello, [OSCURATO:PERSONA] propone ricorsoper cassazione sulla base di nove motivi di impugnazione; UmbertoFabiani Niccoli, da un lato, e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],dall’altro, resistono con due distinti controricorsi; EnzoGiannini, da un lato, e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dall’altro,hanno depositato memoria; consideratoche, con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata perviolazione e falsa applicazione di legge ( ex art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto che il percorso campestre de quo avesse natura demaniale o comunque di uso Udienzadel15 dicembre 2025 – R.G. n. 11387/2022 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri pubblico, muovendo dalla valutazione presuntiva della sua rappresentazionecatastale; attraverso tale valutazione, secondo il ricorrente, la corte territoriale avrebbe del tutto omesso di applicare il [OSCURATO:PERSONA] del Comune di Sinalunga, ed in particolare la tavola ‘viabilità’, che invece esclude tale tracciato dal novero delle vie pu bbliche e ad uso pubblico; in definitiva, la Corte territoriale avrebbe limitato la propria motivazione sulla base di argomentazioni meramente presuntive, smentite dalla documentazione dello stesso Comune interessato, costituentepiena prova della circostanza; ilmotivo è inammissibile; osserva il Collegio come, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, la corte territoriale non abbia affatto accertato la natura demaniale dello stradello in esame, avendo piuttosto rilevato come l’attorenon avesse provato l’appartenenza di detta strada al proprio patrimonio,e ritenendo che il complesso degli elementi acquisiti non consentisse di giungere all’affermazione del carattere privato della proprietà di detta strada , indispensabile al fine di riconoscere la sussistenza dei presupposti oggettivi per l’accertamento del diritto all’eserciziodella prelazione agraria da parte del Giannini; accantoalla decisiva (e assorbente) affermazione dell’insufficienza probatoriaconcernente il diritto di proprietà del Giannini sullo stradello, la corte territoriale ha inoltre sottolineato come fosse piuttosto prevalsa,rispetto alle pretese dell’attore , la dimostrazione della natura demanialedi quello stradello, sottolineando e valorizzando gli elementi presuntivi inclini a lasciar propendere per quest’ultima possibilità, piuttostoche per l’alternativa sostenuta dal Giannini; Udienzadel15 dicembre 2025 – R.G. n. 11387/2022 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri èappena il caso di rilevare come il piano strutturale evocato dal ricorrente non possa in alcun modo ritenersi tale da fornire un’attestazione incontrovertibile dell’appartenenza della strada al patrimoniodel Giannini, né tale da escludere la comprovabil ità per altra viadell’appartenenza del tratto alla mano pubblica; daqui l’inammissibilità della censura, nella misura in cui si limita a prospettareuna possibile rivalutazione nel merito dei fatti di causa e delleprove, sulla base di un’impostazione critica non consentita in sede dilegittimità; conil secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione dell’art. 115 c.p.c. e degli artt. 1362 e 1363 c.c., in ordinealla interpretazione del contratto del 23.10.1973 ( ex art. 360 n.3 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente escluso che l’indicazione, nel contratto 23.10.1973, della proprietà del Giannini come confinante direttamente con il fondo del Niccoli valesse ad attestare che la strada fosse ricompresa nella proprietà del primo, in ragione della ritenuta genericità della dicitura (eventualmente interpretabileanche come proprietà del Niccoli); e tanto, in contrasto, sia con le risultanze processuali, sia con l’orientamento della giurisprudenza di legittimità, nella parte in cui attribuisce valore dirimente, ai fini dell’individuazione dell’immobile oggetto di compravendita,alle i ndicazioni contrattuali dei confini che, nel caso di specie(ossia, nell’atto di compravendita con cui il Giannini acquistò il fondoconfinante con la proprietà Niccoli) risultavano del tutto prive di riferimentiall’esistenza di alcuno stradello tra i due immobili (peraltro neppure rivendicato come proprio dalle controparti, che ne avevano costantementepredicato l’attribuzione al patrimonio demaniale); ilmotivo è inammissibile; Udienzadel15 dicembre 2025 – R.G. n. 11387/2022 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri osservail Collegio come, ancora una volta, il ricorrente pretend a di desumere l’appartenenza dello stradello al proprio patrimonio muovendodalla valenza rappresentativa asseritamente decisiva di una fonte di prova viceversa non incontrovertibile ( in questo caso , dalle dichiarazioni negoziali contenute nel contratto di compravendita del proprioterreno); al riguardo, ferma l’impossibilità di attribuire, anche a tale atto, l’idoneità a fornire un’attestazione incontrovertibile dell’appartenenza delbene al Giannini o della natura pubblica o privata di esso , appare del tutto inammissibile l’impostazione critica fondata sulla pretesa violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale da parte del giudice d’appello, non potendo in ogni caso desumersi, dalle mere dichiarazioninegoziali delle parti di una compravendita, quell’efficacia probatoria pretesa dall’odierno ricorrente, e dovendo in ogni caso ritenersi che la censura in altro non consisterebbe se non in una riletturanel merito dei fatti di causa secondo l’impostazione critica non consentitain se de di legittimità; conil terzo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazionee falsa applicazione dell’art. 5, della legge n. 2248/1865, all. E e dell’art. 2728 c.c. ( ex art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territorialeerroneamente desunto la natura pubblica dello stradello de quovalorizzando un provvedimento del Comune di Sinalunga n. 3/18, conil quale si intimava la rimozione dei massi posti ad un’imboccatura dello stradello, assumendo la natura pubblica della stesso, senza avvedersidella contrarietà di tale ordinanza con i co ntenuti del piano strutturaledel Comune di Sinalunga (che non comprendeva il tratto di viabilitàin esame tra le strade pubbliche o assimilate); ciòposto, la corte territoriale avrebbe illegittimamente attribuito una decisiva presunzione di legittimità al ridetto atto amministrativo, Udienzadel15 dicembre 2025 – R.G. n. 11387/2022 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri omettendo di considerarne il contrasto con il piano strutturale del Comune, e trascurandone l’avvenuta impugnazione dinanzi al Tar da partedell’odierno istante; ilmotivo è inammissibile; osservail Collegio come, ancora una volta, l’odierno ricorrente, non solo riproponga inammissibilmente (in quanto del tutto priva di rilevanza) la questione della prova della natura pubblica del bene (dovendo piuttosto individuarsi, il tema in contestazione, nell’insufficienza del la prova della proprietà privata pretesa dal Giannini),ma insista nella prospettazione di una rilettura nel merito dei fatti di causa e delle prove, sulla base di un’impostazione critica non consentitain questa sede; con il quarto motivo, il ricorrente censura il provvedimento impugnatoper violazione e falsa applicazione degli artt. 822, 823 e 824 c.c. e degli artt. 2 e 14 D.lgs 285/1992 (C.d.S.), per avere la corte territoriale erroneamente affermato la natura pubbli ca dello stradello de quo in aperta violazione della normativa e degli indici giurisprudenzialiche consentono di identificare la natura demaniale o menodi una strada; in particolare, secondo il ricorrente, la corte territoriale avrebbe omesso di considerare l’inesistenza di alcun titolo legittimo da cui desumere la ridetta natura pubblica dello Stradello, nonché l’insussistenza dei necessari indici per l’asservimento al l’uso pubblico didetta strada; ilmotivo è inammissibile; osserva il Collegio come, attraverso la proposizione dell’odierna censura, il ricorrente continui a cadere nell’equivoco secondo cui il giudicedi merito sarebbe pervenuto a un accertamento della proprietà pubblicadello stradello, laddove, al contrario, il giudice d’appello si è Udienzadel15 dicembre 2025 – R.G. n. 11387/2022 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri unicamentelimitato a rilevare la mancata dimostrazione, da parte del Giannini, dell’appartenenza di quello stradello al proprio patrimonio, limitandosiad esprimere una valutazione di prevalenza probatoria della diversatesi incline a riconoscere la natur a demaniale del tratto ; da qui l’inammissibilità del motivo, innanzitutto per la relativa irrilevanza,e tanto, al di là del contenuto critico della censura in esame, inammissibilmente diretto a sollecitare la corte di legittimità a una valutazionedel merito dei fatti di causa e delle prove acquisite; conil quinto motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata perviolazione e falsa applicazione dell’art. 2729 c.c. ( ex art. 360 n. 3 c.p.c.) per avere la corte territoriale proceduto all’applicazione di presunzioniprive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza con riguardo all’accertamento della natura demaniale dello stradello de quo; accertamento che risulter ebbe oggettivamente smentito dalle numerose prove e dagli indizi contrari partitamente richiamati in ricorso; conil sesto motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazionedegli artt. 822, 823 e 824 c.c., dell’art. 2729 c.c. e dell’art.115 c.p.c. ( ex art. 360 n. 3 c.p.c. ), per avere la corte territoriale erroneamenteescluso la natura privata della stradello sul presupposto dellamancata prova di alcuna sdemanializzazione dello stesso, atteso che(ferma la mancata previa dimostrazione della natura de maniale di tale stradello) detta sdemanializzazione ben avrebbe potuto essere anchetacita; nellaspecie, la revoca della (eventuale) natura demaniale di detto stradellosarebbe stata agevolmente desumibile dalla serie di elementi presuntivianaliticamente richiamati in ricorso; entrambi i motivi – congiuntamente esaminabili per ragioni di connessione- sono inammissibili ; Udienzadel15 dicembre 2025 – R.G. n. 11387/2022 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri osserva il Collegio come, anche attraverso la proposizione delle censure in esame , il ricorrente dimostr i di non intendere il senso correttodella decisione fatta propria dal giudice d’appello, persistendo nell’equivocoin forza del quale il giudice di merito sarebbe pervenuto aun espresso accertamento della proprietà pubblica dello stradello, l à dove,al contrario, la corte territoriale si è fermata al (decisivo) rilievo dellamancata dimostrazione, da parte del Giannini, dell’appartenenza dello stradello al proprio patrimonio, limitandosi ad esprimere una valutazione di prevalenza probatoria della diversa tesi incline a riconoscerela natura demaniale del tratto ; da qui l’inammissibilità de i motiv i , innanzitutto per la relativa irrilevanza, al di là del contenuto critico inammissibilmente diretto a sollecitarela corte di legittimità a una valutazione del merito dei fatti dicausa e delle prove acquisite; conil settimo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata perviolazione dell’art. 115 c.p.c. ( ex art. 360 n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale illogicamente ritenuto irrilevante, ai fini della dimostrazione della natura privata dello stradello, la circostanza consistitanella chiusura, operata dal Giannini, di un solo imbocco dello stradellode quo (tenuto conto della permanente accessibilità dall’altro lato),senza avvedersi dell’impossibilità di considerare accessibile uno stradelloda cui non è possibile uscire in considerazione dell’avvenuta posizionedi taluni massi all’uscita; con l’ottavo motivo, il ricorrente si duole della nullità del procedimentoper violazione dell’art. 115 c.p.c. ( ex art. 360 n. 4 c.p.c.) peravere la corte territoriale erroneamente proceduto alla valutazione e all’interpretazione delle risultanze dei dati catastali acquisiti in giudizio, non essendo emersa da nessuna delle planimetrie catastali allegatel’intestazione dello stradello in capo al Comune di Sinalunga; Udienzadel15 dicembre 2025 – R.G. n. 11387/2022 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri entrambi i motivi – congiuntamente esaminabili per ragioni di connessione– sono inammissibili ; osserva il Collegio come l e censur e illustrat e dal ricorrente non contengano alcuna denuncia del paradigma dell ’ art. 115 c.p.c., limitandosia denunciare unicamente una pretesa erronea valutazione dirisultanze probatorie ; sul punto, varrà rimarcare il principio fatto proprio dalle Sezioni Unitedi questa C orte di legittimità, ai sensi del quale , per dedurre la violazionedel paradigma dell'art. 115 c.p.c., è necessario denunciare cheil giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la prescrizionedella norma, il che significa che per realizzare la violazione deveaver giudicato , o contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma, cioè dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base di prove nonintrodotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori deicasi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzoprobatorio (fermo restando il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio, previsti dallo stesso art. 115 c.p.c.), mentre detta violazion e non si può ravvisare nella meracircostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle partiattribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dal paradigma dell'art.116c.p.c., che non a caso è rubricato alla ‘ valutazione delle prove ’ (cfr. Sez. U, Sentenza n. 20867 del 30/09/2020, Rv. 659037; Sez. 6 - 3, Ordinanzan. 26769 del 23/10/2018, Rv. 650892 - 01) ; conil nono motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazionee falsa applicazione dell’art. 7 della legge n. 817/71 ( ex art. 360n. 3 c.p.c.), per avere la corte territoriale omesso di rilevare come Udienzadel15 dicembre 2025 – R.G. n. 11387/2022 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri il dislivello riscontrato tra i fondi in esame non ostacolasse in alcun modo,la contiguità fisica tra i fondi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 sellalegge n. 817/71; ilmotivo è inammissibile; osservail Collegio come, attraverso la proposizione del motivo in esame,il ricorrente – lungi dal denunciare l’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata dallanorma di legge richiamata – sì sia limitato ad allegare un’erronea ricognizione, da parte del giudice a quo , della fattispecie concreta a mezzodelle risultanze di causa: operazione che non attiene all’esatta interpretazione della norma di legge, inerendo bensì alla tipica valutazionedel giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, un icamente sotto l'aspetto del vizio di motivazione, neppure coinvolgendo, la prospettazione critica del ricorrente, l’eventuale falsa applicazione delle norme richiamate sotto il profilo dell’erronea sussunzione giuridica di un fatto in sé incontroverso, insistendopropriamente lo stesso nella prospettazione di una diversa ricostruzionedei fatti di causa, rispetto a quanto operato dal giudice a quo; ciòposto, il motivo d’impugnazione così formulato deve ritenersi inammissibile, non essendo consentito alla parte censurare come violazione di norma di diritto, e non come vizio di motivazione, un errore in cui si assume che sia incorso il giudice di meri to nella ricostruzionedi un fatto giuridicamente rilevante sul quale la sentenza doveva pronunciarsi, non potendo ritenersi neppure soddisfatti i requisitiminimi previsti dall’art. 360 n. 5 c.p.c. ai fini del controllo della legittimità della motivazione nella prospettiva dell’omesso esame di fattidecisivi controversi tra le parti; Udienzadel15 dicembre 2025 – R.G. n. 11387/2022 - Cons. Rel. [OSCURATO:PERSONA]Utri sullabase di tali premesse, dev’essere dichiarata l’inammissibilità delricorso; le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo; si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma delcomma 1 - quater , dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso,in favore di ciascuna parte controricorrente, delle spese del prese