CassazionesentenzaSezione F
Cassazione n. 31905/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da 3aparidze Levan, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] emessa dalla Corte di appello di Milano visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udito l'[OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'[OSCURATO:PERSONA], che chiede l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Milano, in esecuzione del mandato di arresto processuale emesso dall'autorità austriaca, convalidava l'arresto e applicava la custodia cautelare in carcere nei confronti del ricorrente, nei cui confronti siprocede per i reati di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di f aggravati.t_ r)-72. Nell'interesse del ricorrente, il difensore ha formulato due motivi 'di ricorso 2.1. Con il primo motivo, deduce la nullità dell'intera procedura per l'omessa traduzione del mandato di arresto europeo, posto che il ricorrente conosce esclusivamente la lingua georgiana e non comprende né quella tedesca, né quella italiana. Inoltre, anche la notifica e l'esecuzione della misura cautelare in carcere non sono state tradotte in lingua nota al ricorrente. 2.2. Con il secondo motivo, deduce violazione di legge in relazione all'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, nonché all'insussistenza delle esigenze cautelari. Per quanto attiene al primo profilo, la difesa contesta che il ricorrente sia uno degli autori dei reati contestati, difettando concreti elementi dimostrativi in tal senso e non potendo valorizzarsi la circostanza che il ricorrente è stato tratto in arresto mentre era in compagnia con altro coindagato, né la disponibilità di una torcia ed un cannocchiale, essendo strumenti di comune reperibilità. Parimenti indimostrate sarebbero le esigenze cautelari, avendo il ricorrente dichiarato di voler partecipare al giudizio in Austria e non potendo neppure valorizzarsi il sol fatto che il ricorrente non presenti legami stabili con l'Italia. Del tutto assente, inoltre, è anche il rischio di reiterazione di analoghe condotte delittuose, posto che il ricorrente non è gravato da precedenti, né risulta aliunde la sua tendenza a delinquere. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 2. Il primo motivo pone la questione della nullità dell'intera procedura che ha condotto all'applicazione della misura cautelare, sul presupposto dell'omessa traduzione del mandato di arresto europeo, nonché della notifica dell'esecuzione della misura. Per quanto attiene al primo aspetto, deve rilevarsi che la Corte di appello, nel procedere alla convalida dell'arresto ed alla contestuale applicazione della misura, ha nominato un interprete, provvedendo a sentire l'interessato che, in tale fase, ha compiutamente esercitato le sue facoltà difensive. Per consolidata giurisprudenza, in tema di mandato di arresto europeo, la 2tutela del diritto di difesa del consegnando alloglotta non richiede la traduzione scritta degli atti del procedimento di consegna, nel caso in cui la comprensione del loro contenuto sia assicurata mediante l'assistenza di un interprete (Sez.6, n.39924 del 9/12/2025, Gjoka, Rv. 288965; Sez.6, n.19025 del 5/04/2017, Jabri, Rv. 269838). A ciò deve aggiungersi che, nel corso dell'udienza di convalida, non risulta sia stata eccepita la mancata traduzione del mandato di arresto europeo, sicchè, ove pure non si fosse proceduto a tale adempimento, la nullità risulterebbe in ogni caso sanata ai sensi dell'art. 182, comma 2, cod.proc.pen. Come recentemente affermato dalle Sezioni Unite, con riferimento alla omessa traduzione della sentenza di primo grado, si tratta di una nullità a regime intermedio ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. (Sez. U, n. 38306 del 29/05/2025, Ndiaye, Rv. 288798); siffatta nullità deve, dunque, ritenersi sanata nel caso in cui al compimento dell'atto abbiano assistito la parte ed il suo difensore senza nulla eccepire (si veda, proprio con riferimento alla traduzione dell'ordinanza cautelare effettuata in forma orale, anzichè scritta, Sez. F, n. 47739 del 27/08/2015, Vafancevif, Rv. 265217). 2.1. Ad analoga conclusione deve giungersi anche in relazione al fatto che non sarebbero state tradotte "la notifica e l'esecuzione della misura cautelare in carcere". Invero, trattandosi di decisione assunta contestualmente alla celebrazione dell'udienza, non vi è ragione di ritenere che il provvedimento non sia stato tradotto dall'interprete presente né, del resto, la difesa ha articolato un motivo di ricorso specifico su tale aspetto contestando,che, a fronte di specifica richiesta, la traduzione non sia stata eseguita. 3. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. In merito alla valutazione della gravità indiziaria e della riferibilità delle condotte contestate al ricorrente, deve sottolinearsi come la Corte di appello non sia tenuta ad alcuna verifica di merito. In tema di mandato di arresto europeo, l'eliminazione, ad opera del d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, dal testo dell'art. 17, comma 4, legge 22 aprile 2005, n. 69 del riferimento ai gravi indizi di colpevolezza comporta che la mancata indicazione di essi non costituisce legittimo motivo di rifiuto alla consegna, nemmeno di carattere facoltativo (Sez.6, n. 39196 del 28/10/2021, Ferrari, Rv. 282118; Sez.6, n.35462 del 23/9/2021, Ry.282253; Sez.6, n.23030 del 16/5/2025, Lamaj, Ry.288183). 3.1. Per quanto attiene, invece, alla sussistenza delle esigenze cau elari deve 3ritenersi ampiamente esaustiva la motivazione resa dalla Corte di appello, lì dove sottolinea la presenza assolutamente precaria ed occasionale del ricorrente in Italia, ritenendo che l'eventuale scarcerazione determinerebbe l'inevitabile impossibilità di dar seguito alla consegna a fronte dell'elevatissimo rischio che il ricorrente si renda irreperibile. I requisiti di concretezza ed attualità del pericolo di fuga per l'applicazione delle misure coercitive di cui all'art. 9 legge 22 aprile 2005, n. 69, devono essere scrutinati dal giudice della cautela avuto riguardo alle caratteristiche ed alle esigenze proprie del procedimento di consegna, finalizzato alla traditio in vinculis della persona richiesta, formulando un giudizio prognostico sul rischio di sottrazione verificabile, ovvero ancorato ad obiettivi elementi concreti della vita del consegnando (Sez.6, n.34525 del 31/5/2023, Surdu, Rv.285178). La peculiarità del procedimento cautelare, che si inserisce nella procedura dettata per il mandato di arresto europeo, comporta che non siano ad esso automaticamente trasferibili i principi elaborati dalla giurisprudenza per i provvedimenti emessi per le esigenze di giustizia interna e giustificati dal pericolo di fuga. I requisiti di concretezza ed attualità del pericolo di fuga richiesti per l'applicazione delle misure coercitive di cui all'art. 9 I. n. 69 del 2005, al pari dei criteri per la scelta della misura cautelare, devono essere scrutinati dal giudice della cautela avendo presente le esigenze e le caratteristiche proprie del procedimento di consegna. Nel caso di specie, tale verifica risulta esser stata correttamente eseguita, né è possibile procedere ad uno scrutinio avente ad oggetto il vizio di motivazione, posto che, in tema di mandato di arresto europeo, l'unico rimedio esperibile avverso i provvedimenti relativi a misure cautelari personali è il ricorso per cassazione per violazione di legge, a norma degli artt. 9, comma 7, della L. n. 69/2005 e 719 cod. proc. pen., che può essere dunque proposto per dedurre, oltre ad errori di diritto, anche l'inesistenza della motivazione o per la presenza di una motivazione solo apparente, ma non vizi logici della stessa (Sez. 6, n. 10906 del 06/03/2013, Rv. 254418). 3.2. Una volta ritenuta la sussistenza del pericolo di fuga, quale presupposto legittimante l'applicazione della misura, risulta assorbita ogni ulteriore deduzione riferita al rischio di reiterazione di reati di analoga natura, trattandosi di profilo non rilevante con riferimento all'applicazione delle misure cautelari in relazione alle richieste di mandato di arresto europeo. 4. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato 4inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di €3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M