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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 dicembre 2021

Cassazione n. 46903/2021

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/04/2018 del [OSCURATO:PERSONA] di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1 - [OSCURATO:PERSONA] di pace di Palermo, con la sentenza impugnata, dichiarava [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto di cui all'art. 612 cod. pen., irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Ha proposto appello l'imputata, e l'atto è stato convertito in ricorso per cassazione non essendovi statuizioni civili.

Nel medesimo lamentata la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione: - alla ritenuta responsabilità della prevenuta sulla base delle sole dichiarazioni della persona offesa; - alla misura della pena ed al diniego delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1 - Il primo motivo è interamente versato in fatto e non tiene così conto dei limiti del sindacato di legittimità che non può giungere a riconsiderare gli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez.

Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, Rv. 207944; ed ancora: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). [OSCURATO:PERSONA] di pace, con motivazione priva di manifesti vizi logici, aveva osservato come dovesse considerarsi attendibile la sola ricostruzione offerta dalla persona offesa anche tenendo conto delle parziali ammissioni della prevenuta. 2 - La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e la misura della pena sono giustificate da motivazione esente da manifesta illogicità (l'assenza di ragioni di meritevolezza per le prime, le caratteristiche del fatto la seconda), che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419). 3 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando la medesima in colpa, anche della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma il 14 dicembre 2021.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Scarlini

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/04/2018 del [OSCURATO:PERSONA] di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1 - [OSCURATO:PERSONA] di pace di Palermo, con la sentenza impugnata, dichiarava [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto di cui all'art. 612 cod. pen., irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Ha proposto appello l'imputata, e l'atto è stato convertito in ricorso per cassazione non essendovi statuizioni civili. Nel medesimo lamentata la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione: - alla ritenuta responsabilità della prevenuta sulla base delle sole dichiarazioni della persona offesa; - alla misura della pena ed al diniego delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1 - Il primo motivo è interamente versato in fatto e non tiene così conto dei limiti del sindacato di legittimità che non può giungere a riconsiderare gli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, Rv. 207944; ed ancora: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). [OSCURATO:PERSONA] di pace, con motivazione priva di manifesti vizi logici, aveva osservato come dovesse considerarsi attendibile la sola ricostruzione offerta dalla persona offesa anche tenendo conto delle parziali ammissioni della prevenuta. 2 - La mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e la misura della pena sono giustificate da motivazione esente da manifesta illogicità (l'assenza di ragioni di meritevolezza per le prime, le caratteristiche del fatto la seconda), che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419). 3 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando la medesima in colpa, anche della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 14 dicembre 2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Scarlini