CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 17831/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso n. 7997-2015proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] GENNARO tutti elettivamente domiciliati in ROMA, presso l o studio dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappreentati e difesi dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difendegiusta procura speciale in atti -ricorrenti – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis -resistente– avverso la sentenza n. 5132/40/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALEdel LAZIO , depositata il 1 3 / 8 /2014 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata - tenutasi in modalità da remoto previo decreto di autorizzazione del Presidente del Collegio - del l’8 / 6 / 20 2 3 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssaANTONELLA DELL'[OSCURATO:PERSONA] i contribuenti indicati in epigrafe propon gono ricorso, affidato a quattordici motiv i , per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] del Lazio aveva sia parzialmente accolto l’appello dei medesimi , sia accolto l’appello incidentale dell’Agenzia delle entrateavverso la sentenza n. 356/1/2010 della [OSCURATO:PERSONA] di Latina con cui era stato parzialmente accolto il ricorso proposto avverso avviso di rettifica e liquidazione di imposte di registro, ipotecarie e catastali relativead atto di compravendita immobiliare, stipulato con atto notarile del 7.11.2007; l’Agenzia delle entrate si è costituita al solo scopo di partecipare all’udienza di discussione [OSCURATO:PERSONA] 1.1. i ricorrenti, tramite il proprio difensore,hanno depositato, in data 26/5/2023, un'istanza con la quale hannomanifestato la volontà di volersi avvalere della definizione agevolata della controversia sulla scorta di quanto previsto dall’art. 1, comma 190, legge [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 197, ed hannochiesto la sospensione del giudizio; 1.2. l'art. 1, comma 186, L. n. 197/2022 prevede che«le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui èparte l'Agenzia delle entrate ovvero l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio, … possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi èsubentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia»; il comma 194 prevede che «la definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della domanda di cui al comma 195 e con il pagamento degli importi dovuti ai sensi dei commi da 186 a 191 entro il 30 giugno 2023», ed il successivo comma 197 come modificato dall’art. 20, comma 1, lett. c) d.l. 30 marzo 2023, n. 34, prevede che «le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione agevolata. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l'onere di depositare, presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata»; il comma 198 prevede che «nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito ai sensi del comma 197, secondo periodo, il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione. Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate»; 1.3. con riferimento al caso di specie, ricorrono, dunque,i presupposti per la concessione della richiestasospensione, trattandosi di controversia tributaria pendente dinanzi alla Corte di C assazione alla data 1° gennaio 2023, non riguardante risorse proprie della UE o somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato; 1.4. deve quindi essere disposta la sospensione del giudizio fino al 10 ottobre 2023 con rinvio della causa a nuovo ruolo P.Q.M. La Corte sospende il giudizio fino al 10 ottobre 2023 ex art. 1, comma 197, legge n.197/2022 e rinvia la causa a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nella camera di co