CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 23242/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/09/2021 della CORTE APPELLO di CAGLIARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA], per ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'ad 23. Comma 8 D.L. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA] 1. La CORTE di APPELLO di CAGLIARI, con sentenza in data 21/09/2021- dep. 20/12/2021, confermava la sentenza con la quale il TRIBUNALE di CAGLIARI in data 19/04/2018 aveva condannato BELLINI Gianluca a pena di giustizia per il reato di truffa, commesso a S. [OSCURATO:PERSONA] il 1°/10/2013, col beneficio della sospensione della pena. La condotta era consistita nell'aver ordinato pannelli fotovoltaici del valore di euro 17.223,80 dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. con sede a BRESCIA, e nell'aver prodotto una falsa distinta di bonifico bancario per un importo pari al 30% della merce opzionata, così inducendo in errore CASALE Marco, rappresentante legale della della s.r.I., che gli faceva pervenire i pannelli, con fattura recante la data del 24/07/2013, senza ricevere alcun pagamento.2. BELLINI propone ricorso per cassazione, per il tramite del difensore di fiducia, e deduce i seguenti motivi: • come primo, la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. b) cod. proc. pen. per omessa declaratoria della prescrizione, che sarebbe maturata prima della pronuncia in appello. Rileva in proposito come la data di consumazione del reato indicata nel capo di imputazione era errata, perché il 1°/10/2013 la persona offesa aveva proposto querela nei suoi confronti, ma l'illecito doveva ritenersi consumato al momento della effettiva diminuzione patrimoniale, cioè quando i pannelli erano pervenuti al ricorrente, e quindi il 23/07/2013. Pertanto il reato era prescritto, tenuto conto dei periodi di sospensione del relativo termine, alla data del 12/09/2021, antecedente alla pronuncia in appello; • come secondo, la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. e) cod. proc. pen. perché, pur avendo eccepito il decorso della prescrizione con memoria depositata davanti alla CORTE territoriale, quest'ultima non l'aveva presa in considerazione, né aveva speso parola in proposito; come terzo, la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. e) cod. proc. pen. per inidoneità degli artifici e raggiri, in quanto la persona offesa avrebbe potuto rendersi conto della truffa, una volta verificato che il bonifico del presunto acconto del 30% non era mai stato effettivamente versato. Il PROCURATORE GENERALE di questa S.C. presenta conclusioni scritte nel senso dell'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, a causa dell'intervenuta prescrizione. Il difensore dell'imputato invia memoria scritta, riprendendo e confermando i motivi del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile perché sono manifestamente infondati i motivi posti a base di esso. 1. Quanto al decorso del termine di prescrizione, non vi è dubbio che la data di consumazione del reato debba essere portata, rispetto a quella della presentazione della querela - e cioè il 1°/10/2013 - al momento del conseguimento del profitto della truffa, e quindi al 23/07/2013, allorché i pannelli fotovoltaici erano stati recapitati nell'abitazione del ricorrente. Va in tale direzione il consolidato e condiviso orientamento di questa S.C., secondo cui (cf. Sez. 2 sentenza n. 17322 del 18/01/2019 dep. 19/04/2019 Rv. 276420 imputato [OSCURATO:PERSONA]) "la truffa è reato istantaneo e di danno che si perfeziona nel momento e nel luogo in cui alla realizzazione della condotta tipica da parte dell'autore fa seguito la "deminutio patrimonii" del soggetto passivo", e al tempo stesso (cf.Sez. 2 sentenza n. 27833 del 07/05/2019 dep. 24/06/2019 Rv. 276665-02 imputato [OSCURATO:PERSONA]) "nel momento in cui l'autore della condotta fraudolenta ottiene l'ingiusto profitto della propria attività criminosa". Negli stessi termini Sez. 2 sentenza n. 8438 del 05/02/2013 dep. 21/02/2013 Rv. 255235 imputato [OSCURATO:PERSONA]. Ne consegue che, in assenza di sospensioni, la prescrizione si sarebbe completata il 23/01/2021 (7 anni e 6 mesi dal 23/07/2013), quindi prima della pronuncia di appello, che è del 21/09/2021. Tuttavia in primo grado il giudizio ha conosciuto due sospensioni, dal 15/06 al 30/11/2017, a causa della partecipazione del difensore all'astensione dalle udienze (quindi per un periodo di 5 mesi e 15 giorni) e dal 30/11/2017 al 19/04/2018, per un rinvio motivato da una richiesta del difensore (pertanto per 4 mesi e 19 giorni). Sommando il periodo totale di sospensione, pari a 10 mesi e 4 giorni, e aggiungendolo alla scadenza del 23/01/2021 si perviene al 27/11/2021, quindi a un momento successivo rispetto alla sentenza di appello. Tale conclusione deve ritenersi implicitamente raggiunta dalla CORTE territoriale, allorché non ha dichiarato l'intervenuta prescrizione: questa considerazione assorbe il secondo motivo di ricorso. 2. Manifestamente infondato è anche l'ultimo dei motivi proposti, che punta a una rivalutazione del fatto, quanto alla diligenza che la persona offesa avrebbe dovuto usare nel riconoscere l'evidenza degli artifici e raggiri. Va sul punto ricordato il condivisibile orientamento di questa S.C. (cf. per tutte Sez. 2 sentenza n. 7986 del 18/11/2016 dep. 20/02/2017 Rv. 269217 imputati [OSCURATO:PERSONA] e altro), secondo cui "con riguardo ai limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione dei provvedimenti oggetto di ricorso per cassazione, delineati dall'art. 606, comma 1, lettera e), c.p.p., come vigente a seguito delle modifiche introdotte dalla L. n. 46 del 2006, che (...) la predetta novella non ha comportato la possibilità, per il giudice della legittimità, di effettuare un'indagine sul discorso giustificativo della decisione, finalizzata a sovrapporre la propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito, dovendo il giudice della legittimità limitarsi a verificare l'adeguatezza delle considerazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per giustificare il suo convincimento". La CORTE territoriale ha in modo congruo e logico valorizzato, ai fini della concretezza e della idoneità dei raggiri, la circostanza che BELLINI avesse fornito una mail con un numero identificativo del bonifico falso, e al tempo stesso avesse sollecitato la consegna dei pannelli, sostenendone l'urgenza. Va ricordato in proposito che (cf. Sez. 2 sentenza n. 51538 del 20/11/2019 dep. 20/12/2019 Rv. 278230 imputato C.) "ai fini della sussistenza del delitto di truffa, non ha rilievo la mancanza dì diligenza da parte della persona offesa, dal momento che tale circostanza non esclude l'idoneità del mezzo, risolvendosi in una mera deficienza di attenzione spesso determinata dalla fiducia ottenuta con artifici e raggiri". Negli stessi termini Sez. 2 sentenza n. 30952 del 15/06/2016 dep. 20/07/2016 Rv. 267380 imputati [OSCURATO:PERSONA] e altro) Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso a Roma il 19/05