CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 24096/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/06/2022 emessa dalla Corte d'appello di Napoli; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso al difensore di [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta dal nsigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile perché proposto personalmente dalla parte. Ai firi della valida instaurazione del giudizio di legittimità trova applicazione la regola dettata dal vigente art. 613, comma 1, cod. proc. pen., secondo cui «l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi» devono essere sottoscritti, «a pena di inammissibilità», da un difensore iscritto nell'apposito albo speciale della Corte di cassazione munito di specifico mandato difensivo. Non vale a rendere ammissibile il ricorso la circostanza che il difensore abbia autenticato la firma del ricorrente (Sez. 6, n. 54681 del 03/12/2018, Zahir, Rv. 274636) perché l'autenticazione della firma attiene unicamente al perfezionamento del presupposto formale della identificazione personale della persona che propone l'impugnazione ,ma non incide sulla natura, di carattere strettamente personale, dell'impugnazione proposta; Considerato che il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], con cui si deduce l'insussistenza dei requisiti della violenza o della minaccia necessari ali fini della configurabilità del reato di cui all'art. 337 cod..pen., è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, nonché manifestamente infondato, dal momento che la condotta posta in essere dal ricorrente al fine di sottrarsi al controllo dei Carabinieri - caratterizzata da guida spericolata e pericolosità per la pubblica incolumità, con manovre a zig zag tra i veicoli e lancio di catalizzatori dal finestrino in direzione del veicolo degli operanti - integra a pieno il requisito della violenza richiesto dal delitto di resistenza a pubblico ufficiale; il ritenuto che alla inammissibilità dei ricorsi, resa de plano nei soli confronti di [OSCURATO:PERSONA], seguono le pronunce di cui all'art.616 cpp P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così dec