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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 21484/2022

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ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14256/2013 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, in persona ciel Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, Piazza d' Aracoeli n. 1, giusta procura in calce al controricorso/ricorso incidentale; - controricorrente/ricorrente incidentale - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 27/42/13, depositata il 20 febbraio 2013. sul ricorso iscritto al n. 14245/2013 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, Piazza d' Aracoeli n. 1, giusta procura in calce al controricorso; - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 28/42/13, depositata il 20 febbraio 2013.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 dicembre 2021 dal [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: L'Agenzia delle entrate, ufficio locale di Milano 2, emise nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA] (anche come consolidata) due distinti avvisi di accertamento in relazione al periodo d'imposta 2004 (il primo dal 1°gennaio al 31 maggio, il secondo dal 1°giugno al 31 dicembre) a titolo di maggiore IRES, frutto di riprese varie.

Tali atti impositivi vennero impugnati avanti alla Commissione tributaria provinciale di Milano unitamente all'avviso di accertamento nei confronti della medesima [OSCURATO:SOCIETA] e della [OSCURATO:PERSONA] spa (come consolidante; accertamento di "secondo livello").

La CTP, riuniti i ricorsi, li accolse.

Avverso tale decisione vennero proposti dall'Agenzia delle entrate, rispettivi uffici locali (DRE e Milano 2), distinti appelli. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Lombardia decise i gravami con le sentenze indicate in epigrafe, in entrambi i casi con sentenze favorevoli alle contribuenti.

Avverso la decisione ha proposto distinti ricorsi per cassazione l'Agenzia delle entrate deducendo rispettivamente due motivi (R.G. 14256/2013) ed un motivo unico (R.G. 14245/2013), In entrambi i giudizi si è costituita [OSCURATO:SOCIETA], nel primo proponendo controricorso e ricorso incidentale condizionato, affidato a tre motivi, nel secondo soltanto controricorso.

Nelle more dei giudizi la società contribuente ha depositato dapprima istanza di sospensione e poi istanza di estinzione per cessazione della materia del contendere ex art. 6, di 119/2018.

Considerato che: Stante l'evidente connessione, i ricorsi vanno preliminarmente riuniti.

Con la documentazione dimessa la società contribuente ha asseverato l'avvenuta definizione delle liti in base alle previsioni di cui all'art. 6, dl n. 119/2018.

Più specificamente risulta definito l'accertamento c.d. di "primo livello" e conseguentemente risulta cessata la materia del contendere anche per l'accertamento di "secondo livello".

Le spese rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.

PQM riuniti i giudizi, li dichiara estinti per cessazione della materia del contendere.

Così deciso in Roma nella

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 14256/2013 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, in persona ciel Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, Piazza d' Aracoeli n. 1, giusta procura in calce al controricorso/ricorso incidentale; - controricorrente/ricorrente incidentale - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 27/42/13, depositata il 20 febbraio 2013. sul ricorso iscritto al n. 14245/2013 R.G. proposto da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, Piazza d' Aracoeli n. 1, giusta procura in calce al controricorso; - controricorrente - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 28/42/13, depositata il 20 febbraio 2013. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17 dicembre 2021 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: L'Agenzia delle entrate, ufficio locale di Milano 2, emise nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA] (anche come consolidata) due distinti avvisi di accertamento in relazione al periodo d'imposta 2004 (il primo dal 1°gennaio al 31 maggio, il secondo dal 1°giugno al 31 dicembre) a titolo di maggiore IRES, frutto di riprese varie. Tali atti impositivi vennero impugnati avanti alla Commissione tributaria provinciale di Milano unitamente all'avviso di accertamento nei confronti della medesima [OSCURATO:SOCIETA] e della [OSCURATO:PERSONA] spa (come consolidante; accertamento di "secondo livello"). La CTP, riuniti i ricorsi, li accolse. Avverso tale decisione vennero proposti dall'Agenzia delle entrate, rispettivi uffici locali (DRE e Milano 2), distinti appelli. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Lombardia decise i gravami con le sentenze indicate in epigrafe, in entrambi i casi con sentenze favorevoli alle contribuenti. Avverso la decisione ha proposto distinti ricorsi per cassazione l'Agenzia delle entrate deducendo rispettivamente due motivi (R.G. 14256/2013) ed un motivo unico (R.G. 14245/2013), In entrambi i giudizi si è costituita [OSCURATO:SOCIETA], nel primo proponendo controricorso e ricorso incidentale condizionato, affidato a tre motivi, nel secondo soltanto controricorso. Nelle more dei giudizi la società contribuente ha depositato dapprima istanza di sospensione e poi istanza di estinzione per cessazione della materia del contendere ex art. 6, di 119/2018. Considerato che: Stante l'evidente connessione, i ricorsi vanno preliminarmente riuniti. Con la documentazione dimessa la società contribuente ha asseverato l'avvenuta definizione delle liti in base alle previsioni di cui all'art. 6, dl n. 119/2018. Più specificamente risulta definito l'accertamento c.d. di "primo livello" e conseguentemente risulta cessata la materia del contendere anche per l'accertamento di "secondo livello". Le spese rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate. PQM riuniti i giudizi, li dichiara estinti per cessazione della materia del contendere. Così deciso in Roma nella
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