CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 14 maggio 2026
Cassazione n. 14189/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iaconi Antonella, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (gliultimi cinque quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA], GrumieriGianpaolo, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Leo FaldaRosanna, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], LoschiDiletta, [OSCURATO:PERSONA] (le ultime due quali eredi di [OSCURATO:PERSONA]), LucaAntonino, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MarchettiSulpizi [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Mariucci MariaMauro Vincenzo, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (gli ultimi tre quali eredi diMonteleone Enrico), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],Numero registro generale 1581/2024N.R.G.: 1581/24Camera di consiglio del 17 marzo 2026 Numero sezionale 1015/2026Numero di raccolta generale 14189/2026Data pubblicazione 14/05/2026domiciliati ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difesi dall'avvocatoMarco Tortorella;- ricorrenti -nonché da-) [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], domiciliati ex legeall’indirizzo PEC del proprio difensore, difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- ricorrenti -contro-) Presidenza del [OSCURATO:PERSONA], Ministero dell’Istruzione,dell’Università e della Ricerca, Ministero dell’Economia e delledel Consiglio e del ministro pro tempore, tutti domiciliati ex lege all’indirizzoPEC del proprio difensore, difesi dall’Avvocatura Generale Dello Stato;- controricorrenti -avverso la sentenza della Corte d’appello di Roma 12 giugno 2023 n. 4194;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17 marzo2026 dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA];1. Nel 2014 gli odierni ricorrenti convennero dinanzi al Tribunale di Roma laPresidenza del Consiglio dei ministri e le altre amministrazioni sopra indicate,esponendo che:-) dopo avere conseguito la laurea in medicina, si erano iscritti ad unascuola di specializzazione in anni compresi tra il 1979 ed il 1991;-) durante il periodo di specializzazione non avevano percepito alcunaremunerazione o compenso da parte della scuola stessa;-) le direttive comunitarie n. 75/362/CEE e 75/363/CEE, così comemodificate dalla Direttiva 82/76/CEE, avevano imposto agli Stati membri diprevedere che ai frequentanti le scuole di specializzazione fosse corrispostauna adeguata retribuzione;-) l’Italia aveva dato tardiva e parziale attuazione a tali direttive solocon la legge 8.8.1991 n. 257.Numero registro generale 1581/2024N.R.G.: 1581/24Camera di consiglio del 17 marzo 2026 Numero sezionale 1015/2026Numero di raccolta generale 14189/2026Data pubblicazione 14/05/2026Conclusero pertanto chiedendo la condanna delle amministrazioni convenuteal risarcimento del danno sofferto in conseguenza della tardiva attuazionedelle suddette direttive.2. Il Tribunale di Roma rigettò la domanda per maturata prescrizione e laCorte d’appello, con l’impugnata sentenza, rigettò il gravame.3. La sentenza d'appello è stata impugnata per Cassazione da:-) [OSCURATO:PERSONA] ed altri 63 ricorrenti, con ricorso fondato su duemotivi;-) [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con ricorso fondato suquattro motivi.Le amministrazioni sopra indicate hanno resistito con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo del ricorso con capofila Faccin.Col primo motivo la sentenza d’appello è censurata nella parte in cui haindividuato il dies a quo del termine di prescrizione nella data del 27.10.1999.Sostengono l’originale tesi giuridica secondo cui, dal momento che in altre edifferenti questioni concernenti il risarcimento del danno da tardivagiurisprudenziali, anche il tradizionale orientamento di questa Corte circal’exordium praescriptionis dovrebbe essere rimeditata; in subordine chiedonoche “la questione” (non si sa bene quale) sia sottoposta alla Corte di giustiziadell’Unione Europea.1.1. Il motivo è inammissibile ex art. 360-bis n. 1 c.p.c., alla luce delconsolidato orientamento di questa Corte, secondo cui “il diritto alrisarcimento del danno da tardiva od incompleta trasposizionenell'ordinamento interno - realizzata solo con il d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257- delle direttive n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, relative al compenso in favoredei medici ammessi ai corsi di specializzazione universitari, si prescrive (…)nel termine decennale decorrente dalla data di entrata in vigore (27 ottobreN.R.G.: 1581/24Camera di consiglio del 17 marzo 2026 Numero registro generale 1581/2024Numero sezionale 1015/2026Numero di raccolta generale 14189/2026Data pubblicazione 14/05/20261999) della legge 19 ottobre 1999, n. 370, il cui art. 11 ha riconosciuto ildiritto ad una borsa di studio soltanto in favore di quanti, tra costoro,risultavano beneficiari delle sentenze irrevocabili emesse dal giudiceamministrativo” (così Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 6606 del 20/03/2014, Rv.630184 – 01; nello stesso senso, ex multis, Sez. 3, Ordinanza n. 2958 del31/01/2024; Sez. L, Ordinanza n. 18961 del 11/09/2020; Sez. 6 - L,Ordinanza n. 14112 del 07/07/2020; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 13281 del1°/07/2020; Sez. 3 - , Ordinanza n. 13758 del 31/05/2018, Rv. 649044 - 01;Sez. 3 - , Sentenza n. 23199 del 15/11/2016, Rv. 642976 – 01; Sez. 3,Sentenza n. 16104 del 26/06/2013, Rv. 626903 – 01; Sez. 3, Sentenza n.17868 del 31/08/2011, Rv. 619357 - 01); princìpi, com’è noto, risalenti allesentenze gemelle nn. 101813, 10814, 10815 e 10816 del 2011, confermatianche dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, Sentenza n. 17619 del31/05/2022).1.2. Quanto alla pertinacia - di per sé meritevole di censura per i fini di cuiall’art. 96 terzo comma, c.p.c. - con la quale (pur avendo collezionato proprioil difensore dei ricorrenti duecentosettantacinque rigetti di altrettanti ricorsiproposti su questioni identiche), si insiste affinché questa Corte sollevi unapregiudiziale comunitaria, basterà ricordare che:a) la materia della prescrizione non è armonizzata, ma di competenzadegli Stati membri;b) l’unico principio che questi ultimi ed i loro organi giurisdizionalidebbono osservare in subiecta materia è impedire che le norme in materia diprescrizione rendano più difficoltoso l’esercizio di diritti riconosciutidall’ordinamento comunitario, rispetto a diritti riconosciuti dall’ordinamentonazionale;c) tale principio non viene in rilievo nel nostro caso, in quanto laviolazione da parte dello Stato italiano delle prescrizioni contenute nellaDirettiva 1982/76 (la quale introdusse l’obbligo di adeguata remunerazione)fui così evidente, palmare ed indiscutibile che gli odierni ricorrenti non hannoNumero registro generale 1581/2024N.R.G.: 1581/24Camera di consiglio del 17 marzo 2026 Numero sezionale 1015/2026Numero di raccolta generale 14189/2026Data pubblicazione 14/05/2026che da imputare a se stessi se attesero trentadue anni prima di introdurreuna domanda risarcitoria.1.3. Da ultimo, ma non per ultimo, l’istanza di rimessione alla Corte diLussemburgo trascura di considerare che la Corte di Lussemburgo si è giàpronunciata su fattispecie esattamente identica, stabilendo che:a) il diritto comunitario non osta a che uno Stato membro eccepisca lascadenza di un termine di prescrizione ragionevole (e ci mancherebbe chedieci anni non fosse un termine ragionevole) a fronte di un'azionegiurisdizionale proposta da un singolo per ottenere la tutela dei diritti conferitida una direttiva;b) nulla rileva, ai fini del decorso del termine di prescrizione, che loStato non abbia correttamente trasposta la Direttiva attributiva del dirittoprescritto;c) non è necessaria una pronuncia della Corte di Lussemburgo chedichiari l’inadempimento dello Stato, per far decorrere il termine diprescrizione;c) unica deroga a tali princìpi ricorre quando lo Stato, con il suocomportamento, sia stato all'origine della tardività dell’azione giudiziaria daparte del danneggiato: ipotesi chiaramente insussistente nel nostro caso (cosìCorte giust. UE, 19 maggio 2011, in causa C-452/09, Iaia ed all. c. Ministerodell’Istruzione).2. Il secondo motivo del ricorso con capofila Faccin”.Il secondo motivo del ricorso in esame concerne la posizione del solo CarloIl ricorrente deduce che erroneamente la Corte d’appello ha escluso laresponsabilità dello Stato per il fatto che egli si era iscritto alla scuola dispecializzazione dopo il 1991, e quindi in epoca in cui la direttiva era stataspecializzandi.Numero registro generale 1581/2024N.R.G.: 1581/24Camera di consiglio del 17 marzo 2026 Numero sezionale 1015/2026Numero di raccolta generale 14189/2026Data pubblicazione 14/05/20262.1. Il motivo è manifestamente infondato.Non si vede come ci si possa lagnare di un “inadempimento dello Stato agliobblighi comunitari”, dopo l’emanazione del d. lgs. 257/91, ovvero la normache introdusse in attuazione della Direttiva 1982/76 l’obbligo per le Universitàdi remunerare quanti frequentavano le scuole di specializzazione.Con tale atto normativo l’inadempimento dello Stato cessò; se poi il ricorrentenon ebbe riconosciuto il suo diritto, tale omissione non costituì frutto d’un“illecito” dello Stato, ma l’inadempimento d’una obbligazione scaturente dallalegge e posta a carico dell’istituto universitario.3. Il primo motivo di ricorso “Fiore-Merolle”.Col primo motivo è denunciata la “violazione dell’art. 101 Cost.”.Tale norma sarebbe stata violata perché la Corte d’appello sarebbe “rimastaancorata ad un’interpretazione, neppure pacifica, tenuta sul punto in altrefattispecie, peraltro non necessariamente identiche da Codesta SupremaCorte”.1.1. Il motivo è inammissibile, come questa Corte ha già stabilito innumerosissimi ricorsi proposti dallo stesso difensore in identiche fattispecie.La Corte d’appello non solo ha limpidamente esposto le ragioni delladecisione, ma si è uniformata a pacifici princìpi di diritto stabiliti da questaCorte.2. Il secondo motivo di ricorso “Fiore-Merolle”.Il secondo motivo denuncia la violazione dell’art 2935 c.c..Nell’illustrazione del motivo si censura il giudizio di accoglimentodell’eccezione di prescrizione.2.1. Il motivo è manifestamente inammissibile ex art. 360-bis c.p.c., per leragioni già indicate al § 1.1.3. Il terzo motivo di ricorso “Fiore-Merolle”.N.R.G.: 1581/24Camera di consiglio del 17 marzo 2026 Numero registro generale 1581/2024Numero sezionale 1015/2026Numero di raccolta generale 14189/2026Data pubblicazione 14/05/2026Col terzo motivo i ricorrenti sostengono che la decisione d’appello avrebbeviolato gli artt. 3 Cost. e 14 CEDU.3.1. Il motivo è manifestamente inammissibile ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c.,per le ragioni già indicate ai §§ 1.1, 1.2 e 1.3.4. Il quarto motivo di ricorso “Fiore-Merolle”.Col quarto motivo i ricorrenti deducono che la Corte d’appello avrebbe violatol’articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, nella partein cui ha ritenuto di non sottoporre alla Corte di giustizia dell’Unione Europeala questione dell’exordium praescriptionis del diritto al risarcimento del dannoda tardiva attuazione di una direttiva comunitaria.4.1. Il motivo è manifestamente infondato per le ragioni già indicate aiprecedenti §§ 1.2 e 1.3.5. Il quinto motivo del ricorso “Fiore-Merolle”.Col quinto motivo è lamentata la violazione degli artt. 91 e 92, secondocomma, c.p.c..Nella illustrazione del motivo i ricorrenti si limitano a dedurre che la Corted’appello avrebbe dovuto compensare le spese, in ragione delle oscillazionigiurisprudenziali.5.1. Il motivo è manifestamente inammissibile: sia perché la scelta di noncompensare le spese è insindacabile in sede di legittimità (Cass., Sez. Un., n.14989 del 2005 e successive conformi), sia perché al momento in cui fuproposto l’appello non vi era nessuna “oscillazione giurisprudenziale” nellaconsolidata giurisprudenza di questa Corte, alla quale unicamente occorrevabadare ex art. 65 ord. giud.Che la prescrizione del diritto al risarcimento del danno da inattuazione delledirettive 75/362, 75/363 e 82/16 fosse decennale e decorresse dal27.10.1999 questa Corte lo stabilì nel 2011, ovvero sette anni primaNumero registro generale 1581/2024N.R.G.: 1581/24Camera di consiglio del 17 marzo 2026 Numero sezionale 1015/2026Numero di raccolta generale 14189/2026Data pubblicazione 14/05/2026dell’introduzione del giudizio d’appello, e lo ha costantemente ribadito daallora in poi e ciò anche a Sezioni Unite.Se poi, un singolo Tribunale abbia manifestato una opinione dissenziente, talecircostanza non è propriamente quel che si dice “una oscillazionegiurisprudenziale”, e non scusa la scelta di proporre un gravame avverso unasentenza puntualmente conforme ai princìpi stabiliti da questa Corte, senzaperaltro nemmeno metterli seriamente in discussione.6. Le spese vanno poste a carico dei ricorrenti.A tal fine il valore della causa va determinato in base al petitum, che in primogrado fu di euro 11.104 euro per ogni anno di frequenza della scuola dispecializzazione, oltre interessi e rivalutazione.Il valore da porre a base del calcolo è euro 55.520 più interessi e rivalutazionedal 1981, ovvero euro 569.012,76 (Cass. Sez. 3, 17/04/2024, n. 10367). Ilrisultato deve essere infine maggiorato nella misura stabilita dall’art. 4,comma 2, d.m. 55/14.Tutte le spese sono liquidate nel dispositivo.7. La palese ed inescusabile infondatezza d’ambo i ricorsi rende manifestoche sono stati proposti quanto meno con abuso del processo ai sensi dell’art.96, terzo comma, c.p.c. (se non con dolo o colpa grave ai sensi del primocomma della medesima norma), e giustifica la condanna dei ricorrenti nellamisura indicata nel dispositivo.P.q.m.(-) dichiara inammissibili ambo i ricorsi;(-) condanna [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],Graziella, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], LauriaNumero registro generale 1581/2024N.R.G.: 1581/24Camera di consiglio del 17 marzo 2026 Numero sezionale 1015/2026Numero di raccolta generale 14189/2026Data pubblicazione 14/05/2026Giuseppe, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], LiottaGiusto, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], LucianoAntonio, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MannironiAntonio, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MarcuzziPierluigi, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Mazzola BrunaClaudia, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MonteleoneChiara, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], insolido, alla rifusione in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri dellespese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro60.900, oltre spese prenotate a debito se dovute;(-) condanna [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],Graziella, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], LauriaGiuseppe, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], LiottaGiusto, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], LucianoAntonio, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MannironiAntonio, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MarcuzziPierluigi, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Mazzola BrunaClaudia, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MonteleoneChiara, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], insolido, al pagamento in favore di Presidenza del Consiglio dei Ministri dellasomma di euro 30.450 ai sensi dell’art. 96, terzo comma, c.p.c.;(-) condanna [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in solido, allarifusione in favore della Presidenza del Consiglio dei Ministri delle spese delN.R.G.: 1581/24Camera di consiglio del 17 marzo 2026 Numero registro generale 1581/2024Numero sezionale 1015/2026Numero di raccolta generale 14189/2026Data pubblicazione 14/05/2026presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 6.500,oltre spese prenotate a debito se dovute;(-) condanna [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in solido, alpagamento in favore di Presidenza del Consiglio dei Ministri della somma dieuro 3.250 ex art. 96, terzo comma, c.p.c.;(-) ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte deiricorrenti tutti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, sedovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile dellaCorte di cassazione, addì 17 marzo 2026.Il Presidente([OSCURATO:PERSONA])