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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 47107/2021

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/05/2019 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

Udito il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA], il quale chiede l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La CORTE di APPELLO di NAPOLI, con sentenza in data 28/05/2019- dep. 25/07/2019, confermava in confronti di MAZZEI Giuseppe la sentenza con la quale in data 27/03/2018 il GUP del TRIBUNALE di NAPOLI, all'esito di giudizio celebrato nelle forme del rito abbreviato, lo aveva condannato a pena di giustizia per il reato di concorso in tentativo di estorsione continuato, commesso a NAPOLI dalla metà del mese di luglio 2017 fino all'[OSCURATO:DATA_NASCITA], col riconoscimento delle attenuanti generiche, equivalenti alle aggravanti mafiosa e del numero delle persone.

La condotta contestata è consistita nell'avere, MAZZEI quale mediatore fra i coimputati (non ricorrenti) e la vittima, minacciato [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], gestore di fatto di un bar e i suoi figli a recarsi, con reiterati I inviti, a S. [OSCURATO:PERSONA] per una 'imbasciata' il cui oggetto era il pagamento del 'pizzo'.

2. MAZZEI propone ricorso per cassazione, per il tramite del difensore, e deduce i seguenti motivi: - come primo, la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. e) cod. proc. pen. per avere egli agito quale mero intermediario, come confermato dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva dichiarato che, nel tentativo di risolvere bonariamente la vicenda correlata alla richiesta estorsiva, aveva pensato di inviare ai vertici del clan un regalo di 4/500 euro, e per questo si era rivolto a MAZZEI, suo conoscente.

Costui pertanto avrebbe perseguito l'esclusivo interesse della vittima, senza neanche conoscere l'intenzione della stessa di pagare quella somma: sarebbe pertanto fuor di dubbio il suo scopo di umana solidarietà; - come secondo, la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. b) cod. proc. pen. perché, nell'ipotesi che la condotta venga confermata quale penalmente rilevante, egli avrebbe comunque prestato un contributo di minima importanza alla preparazione e alla esecuzione del reato, valutabile ai sensi dell'art. 114 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] era infatti già determinato a consegnare una somma in denaro, che immaginava potesse contenersi in 500 euro, e ciò contrasta quanto asserito nella sentenza, allorché attribuisce al ricorrente un ruolo propositivo.

Ciò sarebbe peraltro avvalorato dal fatto che si tratta di un unico episodio, estraneo alle logiche associative. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile.

1. Manifestamente infondato è il primo motivo, che punta a una rivalutazione in fatto della vicenda.

Va ricordato in proposito il condivisibile orientamento di questa S.C. (cf. per tutte Sez. 2 sentenza n. 7986 del 18/11/2016 dep. 20/02/2017 Rv. 269217 imputati [OSCURATO:PERSONA] e altro), secondo cui "con riguardo ai limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione dei provvedimenti oggetto di ricorso per cassazione, delineati dall'art. 606, comma 1, lettera e), c.p.p., come vigente a seguito delle modifiche introdotte dalla L. n. 46 del 2006, che (...) la predetta novella non ha comportato la possibilità, per il giudice della legittimità, di effettuare un'indagine sul discorso giustificativo della decisione, finalizzata a sovrapporre la propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito, dovendo il giudice della legittimità limitarsi a verificare l'adeguatezza vs delle considerazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per giustificare il suo convincimento".

In coerenza con tali consolidati principi, l'infondatezza del primo motivo deriva dal fatto che esso sollecita a rivisitare il fatto, in presenza di una doppia conforme pronuncia di condanna e della mera reiterazione di analoghi motivi proposti in appello, cui la CORTE territoriale ha fornito una risposta congrua e motivata - risposta peraltro da ricollegare a quanto illustrato dal GUP, e richiamato dal Collegio di appello -, senza che il ricorso contenga ulteriori repliche sostanzialmente innovative; il ricorso appare anzi la pedissequa riproposizione di quanto già sottoposto al Collegio di appello, tanto nella sua compilazione non è stato cambiato neanche il destinatario dell'atto, che figura essere ancora il Presidente della CORTE di NAPOLI.

2. Il primo motivo - come si è detto - punta a identificare MAZZEI quale intermediario che avrebbe agito nell'esclusivo interesse della vittima e per un intento solidale.

La CORTE territoriale ha ben chiarito, in coerenza con quanto esposto dal GUP, che i due si conoscevano, poiché l'imputato aveva installato proprie slot nnachines nel bar di [OSCURATO:PERSONA], e il primo aveva relazioni di parentela con esponenti del clan SEQUINO, nel cui contesto si erano collocate le richieste estorsive.

L'elemento qualificante, col quale il ricorso non si è confrontato, è che, dopo un iniziale contatto fra i due, durante il quale MAZZEI aveva rassicurato l'altro che avrebbe fatto tutto il possibile, era stato lo stesso MAZZEI a riferire a [OSCURATO:PERSONA] che la pretesa estorsiva ammontava a 1.000 euro: il Giudice di secondo grado ha correttamente rilevato che il ricorrente, piuttosto che aiutare la vittima, si era fatto portavoce nei suoi confronti da parte dei vertici dei clan dell'esatta consistenza di quanto avrebbe dovuto corrispondere.

Ha aggiunto che fino a quel momento [OSCURATO:PERSONA] era ignaro di tale ammontare, tanto da aver rifiutato di recarsi nel luogo che dai coimputati gli era stato indicato per ricevere la richiesta, e pertanto è stato proprio l'imputato che, quantificandogli il 'dovuto', aveva reso possibile far pervenire la pretesa alla vittima.

Ciò emerge con evidenza anche dall'intercettazione ambientale del 25/07/2017 nella stazione dei Carabinieri fra [OSCURATO:PERSONA] e MAROTTA Giovanni (fg. 19 ss sentenza di primo grado).

Pur se MAZZEI non aveva dato inizio all'estorsione, va dunque escluso che l'intervento di "mediazione" da questi svolto sia stato esclusivamente dovuto a motivi di solidarietà umana.

È vero che il ricorrente si era attivato su richiesta di [OSCURATO:PERSONA], ma questi si era rivolto a lui perché imparentato col clan SEQUINO, e quindi grazie a tali legami avrebbe potuto appianare la questione, come peraltro N assicurato dallo stesso imputato.

La "questione" però, per quanto riferito dalla persona offesa, lungi dal realizzare l'interesse di costui, si è concretizzata nel dare corso alla vicenda estorsiva, precisando qual era l'entità della somma da versare agli autori del delitto.

Non di mero aiuto si era quindi trattato, bensì di agevolazione nell'esecuzione del reato, che integra il contestato concorso, avendo MAZZEI arrecato un contributo apprezzabile alla sua commissione, facilitandone l'esecuzione (ex plurimis Sez. 6, n. 1986 del 6/12/2016, Rv. 268972).

Si è cioè realizzata la figura del concorrente nel delitto di estorsione materialmente ascritto ai correi.

Ai fini dell'integrazione del concorso nel reato di estorsione è sufficiente la coscienza e volontà di contribuire, col proprio comportamento, al raggiungimento dello scopo perseguito da colui che esercita la pretesa illecita; ne consegue che anche l'intermediario, nelle trattative per la determinazione della somma estorta, risponde del reato di concorso in estorsione, salvo che il suo intervento abbia avuto la sola finalità di perseguire l'interesse della vittima e sia stato dettato da motivi di solidarietà umana (Sez. 2, n. 6824 del 18/1/2017, Rv. 269117 e id. sentenza n. 37896 del 20/07/2017 dep. 28/07/2017 Rv. 270723): il che, per le ragioni anzidette, non si è realizzato nel caso in esame.

3. Egualmente manifestamente infondato è il secondo motivo, poiché con motivazione congrua e coerente il Collegio di appello ha escluso l'applicabilità della diminuente di cui all'art. 114 cod. pen., allorché ha considerato tutt'altro che minimo il contributo causale apportato da MAZZEI: tale certamente non può ritenersi l'aver permesso ai vertici del clan di specificare il quantum che a [OSCURATO:PERSONA] era stato intimato di versare.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso a Roma il 28/10/

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/05/2019 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Udito il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA], il quale chiede l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La CORTE di APPELLO di NAPOLI, con sentenza in data 28/05/2019- dep. 25/07/2019, confermava in confronti di MAZZEI Giuseppe la sentenza con la quale in data 27/03/2018 il GUP del TRIBUNALE di NAPOLI, all'esito di giudizio celebrato nelle forme del rito abbreviato, lo aveva condannato a pena di giustizia per il reato di concorso in tentativo di estorsione continuato, commesso a NAPOLI dalla metà del mese di luglio 2017 fino all'[OSCURATO:DATA_NASCITA], col riconoscimento delle attenuanti generiche, equivalenti alle aggravanti mafiosa e del numero delle persone. La condotta contestata è consistita nell'avere, MAZZEI quale mediatore fra i coimputati (non ricorrenti) e la vittima, minacciato [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], gestore di fatto di un bar e i suoi figli a recarsi, con reiterati I inviti, a S. [OSCURATO:PERSONA] per una 'imbasciata' il cui oggetto era il pagamento del 'pizzo'. 2. MAZZEI propone ricorso per cassazione, per il tramite del difensore, e deduce i seguenti motivi: - come primo, la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. e) cod. proc. pen. per avere egli agito quale mero intermediario, come confermato dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva dichiarato che, nel tentativo di risolvere bonariamente la vicenda correlata alla richiesta estorsiva, aveva pensato di inviare ai vertici del clan un regalo di 4/500 euro, e per questo si era rivolto a MAZZEI, suo conoscente. Costui pertanto avrebbe perseguito l'esclusivo interesse della vittima, senza neanche conoscere l'intenzione della stessa di pagare quella somma: sarebbe pertanto fuor di dubbio il suo scopo di umana solidarietà; - come secondo, la violazione dell'art. 606 co. 1 lett. b) cod. proc. pen. perché, nell'ipotesi che la condotta venga confermata quale penalmente rilevante, egli avrebbe comunque prestato un contributo di minima importanza alla preparazione e alla esecuzione del reato, valutabile ai sensi dell'art. 114 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] era infatti già determinato a consegnare una somma in denaro, che immaginava potesse contenersi in 500 euro, e ciò contrasta quanto asserito nella sentenza, allorché attribuisce al ricorrente un ruolo propositivo. Ciò sarebbe peraltro avvalorato dal fatto che si tratta di un unico episodio, estraneo alle logiche associative. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Manifestamente infondato è il primo motivo, che punta a una rivalutazione in fatto della vicenda. Va ricordato in proposito il condivisibile orientamento di questa S.C. (cf. per tutte Sez. 2 sentenza n. 7986 del 18/11/2016 dep. 20/02/2017 Rv. 269217 imputati [OSCURATO:PERSONA] e altro), secondo cui "con riguardo ai limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione dei provvedimenti oggetto di ricorso per cassazione, delineati dall'art. 606, comma 1, lettera e), c.p.p., come vigente a seguito delle modifiche introdotte dalla L. n. 46 del 2006, che (...) la predetta novella non ha comportato la possibilità, per il giudice della legittimità, di effettuare un'indagine sul discorso giustificativo della decisione, finalizzata a sovrapporre la propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito, dovendo il giudice della legittimità limitarsi a verificare l'adeguatezza vs delle considerazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per giustificare il suo convincimento". In coerenza con tali consolidati principi, l'infondatezza del primo motivo deriva dal fatto che esso sollecita a rivisitare il fatto, in presenza di una doppia conforme pronuncia di condanna e della mera reiterazione di analoghi motivi proposti in appello, cui la CORTE territoriale ha fornito una risposta congrua e motivata - risposta peraltro da ricollegare a quanto illustrato dal GUP, e richiamato dal Collegio di appello -, senza che il ricorso contenga ulteriori repliche sostanzialmente innovative; il ricorso appare anzi la pedissequa riproposizione di quanto già sottoposto al Collegio di appello, tanto nella sua compilazione non è stato cambiato neanche il destinatario dell'atto, che figura essere ancora il Presidente della CORTE di NAPOLI. 2. Il primo motivo - come si è detto - punta a identificare MAZZEI quale intermediario che avrebbe agito nell'esclusivo interesse della vittima e per un intento solidale. La CORTE territoriale ha ben chiarito, in coerenza con quanto esposto dal GUP, che i due si conoscevano, poiché l'imputato aveva installato proprie slot nnachines nel bar di [OSCURATO:PERSONA], e il primo aveva relazioni di parentela con esponenti del clan SEQUINO, nel cui contesto si erano collocate le richieste estorsive. L'elemento qualificante, col quale il ricorso non si è confrontato, è che, dopo un iniziale contatto fra i due, durante il quale MAZZEI aveva rassicurato l'altro che avrebbe fatto tutto il possibile, era stato lo stesso MAZZEI a riferire a [OSCURATO:PERSONA] che la pretesa estorsiva ammontava a 1.000 euro: il Giudice di secondo grado ha correttamente rilevato che il ricorrente, piuttosto che aiutare la vittima, si era fatto portavoce nei suoi confronti da parte dei vertici dei clan dell'esatta consistenza di quanto avrebbe dovuto corrispondere. Ha aggiunto che fino a quel momento [OSCURATO:PERSONA] era ignaro di tale ammontare, tanto da aver rifiutato di recarsi nel luogo che dai coimputati gli era stato indicato per ricevere la richiesta, e pertanto è stato proprio l'imputato che, quantificandogli il 'dovuto', aveva reso possibile far pervenire la pretesa alla vittima. Ciò emerge con evidenza anche dall'intercettazione ambientale del 25/07/2017 nella stazione dei Carabinieri fra [OSCURATO:PERSONA] e MAROTTA Giovanni (fg. 19 ss sentenza di primo grado). Pur se MAZZEI non aveva dato inizio all'estorsione, va dunque escluso che l'intervento di "mediazione" da questi svolto sia stato esclusivamente dovuto a motivi di solidarietà umana. È vero che il ricorrente si era attivato su richiesta di [OSCURATO:PERSONA], ma questi si era rivolto a lui perché imparentato col clan SEQUINO, e quindi grazie a tali legami avrebbe potuto appianare la questione, come peraltro N assicurato dallo stesso imputato. La "questione" però, per quanto riferito dalla persona offesa, lungi dal realizzare l'interesse di costui, si è concretizzata nel dare corso alla vicenda estorsiva, precisando qual era l'entità della somma da versare agli autori del delitto. Non di mero aiuto si era quindi trattato, bensì di agevolazione nell'esecuzione del reato, che integra il contestato concorso, avendo MAZZEI arrecato un contributo apprezzabile alla sua commissione, facilitandone l'esecuzione (ex plurimis Sez. 6, n. 1986 del 6/12/2016, Rv. 268972). Si è cioè realizzata la figura del concorrente nel delitto di estorsione materialmente ascritto ai correi. Ai fini dell'integrazione del concorso nel reato di estorsione è sufficiente la coscienza e volontà di contribuire, col proprio comportamento, al raggiungimento dello scopo perseguito da colui che esercita la pretesa illecita; ne consegue che anche l'intermediario, nelle trattative per la determinazione della somma estorta, risponde del reato di concorso in estorsione, salvo che il suo intervento abbia avuto la sola finalità di perseguire l'interesse della vittima e sia stato dettato da motivi di solidarietà umana (Sez. 2, n. 6824 del 18/1/2017, Rv. 269117 e id. sentenza n. 37896 del 20/07/2017 dep. 28/07/2017 Rv. 270723): il che, per le ragioni anzidette, non si è realizzato nel caso in esame. 3. Egualmente manifestamente infondato è il secondo motivo, poiché con motivazione congrua e coerente il Collegio di appello ha escluso l'applicabilità della diminuente di cui all'art. 114 cod. pen., allorché ha considerato tutt'altro che minimo il contributo causale apportato da MAZZEI: tale certamente non può ritenersi l'aver permesso ai vertici del clan di specificare il quantum che a [OSCURATO:PERSONA] era stato intimato di versare. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso a Roma il 28/10/