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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 aprile 2024

Cassazione n. 15849/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 05QRH2B ) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/06/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che i motivi di ricorso sono privi di specificità poiché fondati su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame con corretti argomenti giuridici; in particolare la Corte di appello: ha motivato la mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. e di quella di cui all'art. 62-bis cod. pen. a pag.5 della sentenza; ha motivato la sussistenza dell'aggravante dell'arma relativamente allo spray urticante utilizzato dall'imputato a pag. 5 della sentenza impugnata; che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; ritenuto inoltre che i motivi di ricorso propongono censure di merito, senza considerare che secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte nel giudizio di legittimità rimane comunque esclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito. (vedi Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 11/02/2021, F., Rv. 280601); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 9 aprile 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 05QRH2B ) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/06/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che i motivi di ricorso sono privi di specificità poiché fondati su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame con corretti argomenti giuridici; in particolare la Corte di appello: ha motivato la mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. e di quella di cui all'art. 62-bis cod. pen. a pag.5 della sentenza; ha motivato la sussistenza dell'aggravante dell'arma relativamente allo spray urticante utilizzato dall'imputato a pag. 5 della sentenza impugnata; che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; ritenuto inoltre che i motivi di ricorso propongono censure di merito, senza considerare che secondo il costante insegnamento di questa Suprema Corte nel giudizio di legittimità rimane comunque esclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito. (vedi Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 11/02/2021, F., Rv. 280601); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 9 aprile 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 15849/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris