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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 27 maggio 2022

Cassazione n. 26541/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (MAROCCO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/05/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha depositato requisitoria scritta, con cui chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza emessa in data 27 maggio 2022 il Giudice di pace di Caltanissetta ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di 10.000 euro di multa per la violazione dell'art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n. 286/1998, da lui commessa per avere omesso di ottemperare all'ordine di espulsione emesso nei suoi confronti dal Questore di Caltanissetta il 01/10/2013 e notificato in pari data, come accertato il 12/07/2018.

Secondo il giudice di merito l'imputato, il [OSCURATO:DATA_NASCITA], venne fermato e regolarmente l'identificato, risultando inottemperante al decreto di espulsione emesso a suo carico dal prefetto di Caltanissetta il 01/10/2013 e all'ordine di espulsione emesso dal questore di Roma il 20/06/2016, atti a lui regolarmente notificati.

Il giudice ha ritenuto irrilevante la pendenza di una impugnazione contro il decreto di espulsione emesso dopo il rintraccio del 12/07/2018, in quanto proposta dopo la commissione del reato contestato, e irrilevante l'affermazione della sussistenza di condizioni che impedivano o rendevano difficoltosa l'ottemperanza al provvedimento di espulsione, diverse rispetto alla mera mancanza di un lavoro o di mezzi economici leciti, perché non provata.

2. Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello al Tribunale di Caltanissetta, ai sensi degli artt. 37 e 39 d.lgs. n. 274/2000 e 574, quarto comma, cod.proc.pen., per mezzo del proprio difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], chiedendo l'assoluzione per insussistenza del fatto, avendo egli il diritto di trattenersi nel territorio dello Stato.

Secondo l'appellante il decreto di espulsione emesso dal Questore di Caltanissetta il 01/10/2013 non gli era stato mai notificato, e gli venne notificato solo il giorno 12/07/2018.

Egli lo ha impugnato con ricorso depositato il 13/07/2018, e in data 17/09/2018 il Giudice di pace di Caltanissetta lo ha dichiarato illegittimo, avendo egli sposato una cittadina italiana, con la quale viveva da tempo more uxorio, e dalla quale stava per avere un figlio.

La condanna inflitta il 27 maggio 2022 dal Giudice di pace di Caltanissetta è perciò errata, essendo stato dichiarato illegittimo il decreto di espulsione asseritamente violato.

3. Il Tribunale di Caltanissetta, con ordinanza emessa in data 20/12/2022, ha ritenuto la sentenza inappellabile, ai sensi dell'art. 37 d.lgs. n. 274/2000, ed ha qualificato l'atto di appello come ricorso per cassazione, in quanto contenente anche motivi di legittimità, disponendone la trasmissione a questa Corte.

4. [OSCURATO:PERSONA] generale ha depositato requisitoria scritta, con cui chiede dichiararsi l'inammissibilità dell'impugnazione: l'atto di appello parla di una causa ostativa all'espulsione, insorta però successivamente al decreto di espulsione.

5. Il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte, ripetendo il contenuto del proprio atto di impugnazione e chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

1. L'impugnazione proposta dall'imputato è manifestamente infondata, e deve essere dichiarata inammissibile.

2. E' in primo luogo corretta la qualificazione dell'appello come ricorso in cassazione, essendo stata impugnata una sentenza di condanna a pena solo pecuniaria, che non contiene condanne al risarcimento del danno.

Essa è perciò inappellabile, ai sensi dell'art. 37, comma 1, d.lgs. n. 274/2000.

Il principio del favor impugnationis, stabilito dall'art. 568, quinto comma, cod.proc.pen., rende legittima la qualificazione dell'impugnazione come ricorso in cassazione, risultando proposti motivi inerenti la sussistenza dell'elemento oggettivo del reato e la ricorrenza di una causa di giustificazione, e non inerenti una rivalutazione del giudizio nel merito.

3. Le censure proposte sono però manifestamente infondate.

Dagli atti presenti nel fascicolo, correttamente indicati dall'impugnante ai fini dell'autosufficienza dell'impugnazione, risulta che il decreto di espulsione emesso dal Questore di Caltanissetta il 01/10/2013 venne regolarmente notificato al Daanoune nel giorno stesso dell'emissione, diversamente da quanto sostenuto nell'atto di appello.

Esso, perciò, era efficace ed imponeva all'imputato di allontanarsi dal territorio dello Stato.

Il rintraccio del medesimo il giorno 12/07/2018, e già in precedenza a Roma il 20/06/2016, come riportato nella sentenza impugnata, dimostra la inottemperanza contestata, che l'imputato non ha giustificato in alcun modo, e la conseguente sussistenza del reato di cui all'imputazione.

La Corte di cassazione ha infatti stabilito che «Il reato di ingiustificato trattenimento dello straniero nel territorio dello Stato, in violazione dell'ordine di allontanamento impartito dal Questore, ha natura di reato commissivo permanente, per il quale la situazione di flagranza inizia allo scadere del termine posto dal provvedimento questorile e si protrae fino all'adempimento dello stesso ordine» (Sez. 1, n. 40012 del 23/09/2009, Rv. 245325 e le molte conformi).

3.1. Il provvedimento con cui il Giudice di pace di Caltanissetta, in data 17/09/2018, ha dichiarato illegittimo il decreto di espulsione non riguarda tale atto, diversamente da quanto sostenuto nell'atto di appello, bensì un diverso decreto, emesso dal Prefetto di Caltanissetta il giorno 12/07/2018 a seguito dell'accertata inottemperanza al primo decreto, come correttamente riferito nella sentenza impugnata.

Tale nuovo decreto di espulsione è stato dichiarato illegittimo, come sottolineato dall'impugnante, perché emesso in violazione dell'art. 19, comma 2, d.lgs. n. 286/1998, avendo il Daanoune sposato una cittadina italiana con cui conviveva da tempo.

Questa pronuncia non esplica, quindi, alcun effetto sul decreto di espulsione che si assume violato, il quale non è stato mai dichiarato illegittimo né risulta emesso in violazione di alcuna norma.

Secondo la sentenza del Giudice di pace del 17/09/2018, infatti, il Daanoune ha contratto matrimonio con la cittadina italiana solo il 04/09/2018, e quindi solo da quella data sussiste la condizione ostativa al suo allontanamento dall'Italia, riconosciuta dallo stesso giudice.

Deve infatti richiamarsi il principio della Corte di cassazione, secondo cui «In tema di ingiustificata inosservanza dell'ordine del questore allo straniero espulso di lasciare il territorio dello Stato, non integra il "giustificato motivo" la mera convivenza "more uxorio" del cittadino extracomunitario con cittadina italiana. (In motivazione la Corte ha specificato che la convinzione dello straniero di potere permanere nel territorio dello Stato per tale motivo deve essere qualificato come errore di diritto non utilmente invocabile)» (Sez. 1, n. 3599 del 04/12/2008, Rv. 242518).

Tale convivenza, peraltro, nel presente procedimento non risulta essere stata mai allegata né dimostrata.

3.2. E' noto il principio secondo cui «Non sussistono gli estremi del reato di cui all'art. 14, comma quinto bis D.Lgs. n. 286 del 1998, come modificato dall'art. 13 L. n. 189 del 2002 (inosservanza dell'ordine di allontanamento dello straniero dal territorio dello Stato senza giustificato motivo) qualora la successiva concessione del permesso di soggiorno si fondi su condizioni preesistenti all'ordine di espulsione, in quanto, in tal caso, l'inosservanza del detto ordine è priva di valenza offensiva.» (Sez. 5, n. 11611 del 14/02/2008, Rv. 239477).

Nel presente caso, però, è evidente che le condizioni che hanno determinato la dichiarazione di illegittimità del decreto di espulsione emesso il 12/07/2018 non preesistevano al momento del matrimonio dell'imputato con la cittadina italiana, ed in particolare non sussistevano né alla data della emissione del decreto di espulsione non ottemperato né al momento di accertamento del reato.

Non sussiste quindi alcuna causa di giustificazione per l'inottemperanza al decreto di espulsione emesso dal Questore di Caltanissetta il 01/10/2013, come ritenuto dal giudice di primo grado.

4. L'impugnazione proposta deve perciò essere dichiarata inammissibile, per la sua manifesta infondatezza.

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favor

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (MAROCCO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/05/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha depositato requisitoria scritta, con cui chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte del difensore avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 27 maggio 2022 il Giudice di pace di Caltanissetta ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di 10.000 euro di multa per la violazione dell'art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n. 286/1998, da lui commessa per avere omesso di ottemperare all'ordine di espulsione emesso nei suoi confronti dal Questore di Caltanissetta il 01/10/2013 e notificato in pari data, come accertato il 12/07/2018. Secondo il giudice di merito l'imputato, il [OSCURATO:DATA_NASCITA], venne fermato e regolarmente l'identificato, risultando inottemperante al decreto di espulsione emesso a suo carico dal prefetto di Caltanissetta il 01/10/2013 e all'ordine di espulsione emesso dal questore di Roma il 20/06/2016, atti a lui regolarmente notificati. Il giudice ha ritenuto irrilevante la pendenza di una impugnazione contro il decreto di espulsione emesso dopo il rintraccio del 12/07/2018, in quanto proposta dopo la commissione del reato contestato, e irrilevante l'affermazione della sussistenza di condizioni che impedivano o rendevano difficoltosa l'ottemperanza al provvedimento di espulsione, diverse rispetto alla mera mancanza di un lavoro o di mezzi economici leciti, perché non provata. 2. Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello al Tribunale di Caltanissetta, ai sensi degli artt. 37 e 39 d.lgs. n. 274/2000 e 574, quarto comma, cod.proc.pen., per mezzo del proprio difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], chiedendo l'assoluzione per insussistenza del fatto, avendo egli il diritto di trattenersi nel territorio dello Stato. Secondo l'appellante il decreto di espulsione emesso dal Questore di Caltanissetta il 01/10/2013 non gli era stato mai notificato, e gli venne notificato solo il giorno 12/07/2018. Egli lo ha impugnato con ricorso depositato il 13/07/2018, e in data 17/09/2018 il Giudice di pace di Caltanissetta lo ha dichiarato illegittimo, avendo egli sposato una cittadina italiana, con la quale viveva da tempo more uxorio, e dalla quale stava per avere un figlio. La condanna inflitta il 27 maggio 2022 dal Giudice di pace di Caltanissetta è perciò errata, essendo stato dichiarato illegittimo il decreto di espulsione asseritamente violato. 3. Il Tribunale di Caltanissetta, con ordinanza emessa in data 20/12/2022, ha ritenuto la sentenza inappellabile, ai sensi dell'art. 37 d.lgs. n. 274/2000, ed ha qualificato l'atto di appello come ricorso per cassazione, in quanto contenente anche motivi di legittimità, disponendone la trasmissione a questa Corte. 4. [OSCURATO:PERSONA] generale ha depositato requisitoria scritta, con cui chiede dichiararsi l'inammissibilità dell'impugnazione: l'atto di appello parla di una causa ostativa all'espulsione, insorta però successivamente al decreto di espulsione. 5. Il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte, ripetendo il contenuto del proprio atto di impugnazione e chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'impugnazione proposta dall'imputato è manifestamente infondata, e deve essere dichiarata inammissibile. 2. E' in primo luogo corretta la qualificazione dell'appello come ricorso in cassazione, essendo stata impugnata una sentenza di condanna a pena solo pecuniaria, che non contiene condanne al risarcimento del danno. Essa è perciò inappellabile, ai sensi dell'art. 37, comma 1, d.lgs. n. 274/2000. Il principio del favor impugnationis, stabilito dall'art. 568, quinto comma, cod.proc.pen., rende legittima la qualificazione dell'impugnazione come ricorso in cassazione, risultando proposti motivi inerenti la sussistenza dell'elemento oggettivo del reato e la ricorrenza di una causa di giustificazione, e non inerenti una rivalutazione del giudizio nel merito. 3. Le censure proposte sono però manifestamente infondate. Dagli atti presenti nel fascicolo, correttamente indicati dall'impugnante ai fini dell'autosufficienza dell'impugnazione, risulta che il decreto di espulsione emesso dal Questore di Caltanissetta il 01/10/2013 venne regolarmente notificato al Daanoune nel giorno stesso dell'emissione, diversamente da quanto sostenuto nell'atto di appello. Esso, perciò, era efficace ed imponeva all'imputato di allontanarsi dal territorio dello Stato. Il rintraccio del medesimo il giorno 12/07/2018, e già in precedenza a Roma il 20/06/2016, come riportato nella sentenza impugnata, dimostra la inottemperanza contestata, che l'imputato non ha giustificato in alcun modo, e la conseguente sussistenza del reato di cui all'imputazione. La Corte di cassazione ha infatti stabilito che «Il reato di ingiustificato trattenimento dello straniero nel territorio dello Stato, in violazione dell'ordine di allontanamento impartito dal Questore, ha natura di reato commissivo permanente, per il quale la situazione di flagranza inizia allo scadere del termine posto dal provvedimento questorile e si protrae fino all'adempimento dello stesso ordine» (Sez. 1, n. 40012 del 23/09/2009, Rv. 245325 e le molte conformi). 3.1. Il provvedimento con cui il Giudice di pace di Caltanissetta, in data 17/09/2018, ha dichiarato illegittimo il decreto di espulsione non riguarda tale atto, diversamente da quanto sostenuto nell'atto di appello, bensì un diverso decreto, emesso dal Prefetto di Caltanissetta il giorno 12/07/2018 a seguito dell'accertata inottemperanza al primo decreto, come correttamente riferito nella sentenza impugnata. Tale nuovo decreto di espulsione è stato dichiarato illegittimo, come sottolineato dall'impugnante, perché emesso in violazione dell'art. 19, comma 2, d.lgs. n. 286/1998, avendo il Daanoune sposato una cittadina italiana con cui conviveva da tempo. Questa pronuncia non esplica, quindi, alcun effetto sul decreto di espulsione che si assume violato, il quale non è stato mai dichiarato illegittimo né risulta emesso in violazione di alcuna norma. Secondo la sentenza del Giudice di pace del 17/09/2018, infatti, il Daanoune ha contratto matrimonio con la cittadina italiana solo il 04/09/2018, e quindi solo da quella data sussiste la condizione ostativa al suo allontanamento dall'Italia, riconosciuta dallo stesso giudice. Deve infatti richiamarsi il principio della Corte di cassazione, secondo cui «In tema di ingiustificata inosservanza dell'ordine del questore allo straniero espulso di lasciare il territorio dello Stato, non integra il "giustificato motivo" la mera convivenza "more uxorio" del cittadino extracomunitario con cittadina italiana. (In motivazione la Corte ha specificato che la convinzione dello straniero di potere permanere nel territorio dello Stato per tale motivo deve essere qualificato come errore di diritto non utilmente invocabile)» (Sez. 1, n. 3599 del 04/12/2008, Rv. 242518). Tale convivenza, peraltro, nel presente procedimento non risulta essere stata mai allegata né dimostrata. 3.2. E' noto il principio secondo cui «Non sussistono gli estremi del reato di cui all'art. 14, comma quinto bis D.Lgs. n. 286 del 1998, come modificato dall'art. 13 L. n. 189 del 2002 (inosservanza dell'ordine di allontanamento dello straniero dal territorio dello Stato senza giustificato motivo) qualora la successiva concessione del permesso di soggiorno si fondi su condizioni preesistenti all'ordine di espulsione, in quanto, in tal caso, l'inosservanza del detto ordine è priva di valenza offensiva.» (Sez. 5, n. 11611 del 14/02/2008, Rv. 239477). Nel presente caso, però, è evidente che le condizioni che hanno determinato la dichiarazione di illegittimità del decreto di espulsione emesso il 12/07/2018 non preesistevano al momento del matrimonio dell'imputato con la cittadina italiana, ed in particolare non sussistevano né alla data della emissione del decreto di espulsione non ottemperato né al momento di accertamento del reato. Non sussiste quindi alcuna causa di giustificazione per l'inottemperanza al decreto di espulsione emesso dal Questore di Caltanissetta il 01/10/2013, come ritenuto dal giudice di primo grado. 4. L'impugnazione proposta deve perciò essere dichiarata inammissibile, per la sua manifesta infondatezza. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favor
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