CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 10 settembre 2026
Cassazione n. 05324/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.15519/2025 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (già [OSCURATO:PERSONA]. s.p.a., di seguito, “LEH” o “Lancio”), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, , rappresentata e difesa, giusta procura speciale alle liti, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domiciliazione digitale ex lege -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., società con socio unico, direzione e coordinamento di CK [OSCURATO:PERSONA] S.a.r.l, in persona dei legali rappresentanti, investiti dei necessari poteri in forza della delibera del C.d.A. dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], rappresentata e difesa, giusta procura speciale alle liti dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domiciliazione legale ex lege. -controricorrente avversol’ordinanza del Tribunale di Roma n. 5509/2025 , pubbl icata il 12/06/2025; udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA]dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione del 29/06/2022 [OSCURATO:PERSONA]. s.p.a., successivamente incorporata in LEH (d’ora innanzi, anche solo “Lancio” o “LEH”), ha convenuto in giudizio [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (d’ora innanzi, anche solo “[OSCURATO:PERSONA]”), chiedendo ne la condanna al pagamento in suo favore della somma di € 1.192.830,35, o quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi monetari ex d.lgs. n. 231 del 9/10/ 2002, dal dovuto al soddisfo e, i n ogni caso, al risarcimento dei danni quantificati nella medesima somma sopra indicata. La pretesa di LEH ha ad oggetto i corrispettivi dovuti dalla [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. per la fornitura da parte della ricorrente dei servizi a valore aggiunto ([OSCURATO:PERSONA] o “VAS -“[OSCURATO:PERSONA]”) ai clienti di telefonia mobile di [OSCURATO:PERSONA] negli anni 2020-2021. Fino alDicembre 2019, la fornitura dei [OSCURATO:PERSONA] di Lancio ai clienti di telefonia mobile di [OSCURATO:PERSONA] era disciplinata dai contratti sottoscritti direttamente tra Lancio e [OSCURATO:PERSONA] l’1/06/ 2016 e successivamente integrati (di seguito, i “Contratti”). A partire dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA] ha interrotto i rapporti contrattuali diretti con Lancio per affidare a [OSCURATO:SOCIETA]. (poi in liquidazione) l’incarico di gestire i propri rapporti (di essa [OSCURATO:PERSONA]) con tutti i CSP(“[OSCURATO:PERSONA]”), tra i quali Lancio. LEH ritiene, quindi,[OSCURATO:PERSONA] responsabile, a vario , titolo dell’operato di [OSCURATO:SOCIETA]. e dei debiti che questa ha accumulato nei confronti dell’odierna ricorrente nel periodo 2020-2021, in esecuzione del contratto [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.-Lancio. Pertanto, LEH ha incardinato avanti il Tribunale di Roma il giudizio n.r.g. 47772/2022, divenutola causa pregiudicante. Nella comparsa di costituzione del 4/11/2022, [OSCURATO:PERSONA], oltre a lamentare l’infondatezza delle tesi di LEH, ha rilevato l’inadempimento di Lancio ai diversi rapporti contrattuali in essere con [OSCURATO:PERSONA] nel periodo antecedente all’entrata in scena di [OSCURATO:SOCIETA]., avanzando la domanda riconvenzionale, con la quale ha chiesto di accertare e dichiarare i gravi fatti di inadempimento, da parte di Lancio, ai contratti per la fornitura di contenuti e servizi in modalità [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sottoscritti con [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], successivamente integrati, e per l’effetto, dichiarare tenuta e condannare la stessa Lancio al risarcimento, in favore di [OSCURATO:PERSONA], di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali, patiti e patiendi, comprensivi delle penali e/o di tutte le ulteriori voci di danno, maggiorata degli interessi exart. 1284, comma 4, c.c. , dalla domanda giudiziale sino al soddisfo,e della rivalutazione monetaria. Depositate le memorie exart. 183, comma 6, c . p . c . , la causa n.r.g. 47772/2022 è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni prima all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]e, successivamente, all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Nelle more della definizione del primo giudizio, con atto di citazione dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], l’odierna ricorrente ha convenuto [OSCURATO:PERSONA] avanti il Tribunale di Roma, così incardinando un secondo giudizio ( n.r.g. 30808/24), con il quale ha chiesto –inter alia - la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento di € 4,1 milioni -o la diversa somma da accertarsi in corso di causa -a titolo di corrispettivo per la fornitura dei [OSCURATO:PERSONA] nonché la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento di tutti i danni a qualsiasi titolo subiti e subendi da quest’ultima, in conseguenza delle condotte illecite ed inadempienti, quantificati nella misura di € 23,4 milioni, o nella diversa misura ritenuta di giustizia anche in via equitativa ex art. 1226 c .c. o determinata in corso di causa, oltre, in ogni caso, al pagamento di rivalutazione ed interessi sugli importi di cui sopra dal giorno della domanda al saldo. In particolare, LEH ha chiesto al giudice del s econdo g iudizio di accertare gli inadempimenti di [OSCURATO:PERSONA] alle obbligazioni di pagamento previste nei c ontratti efficaci tra le parti fino al 31 dicembre 2019 e, conseguentemente, di condannare quest’ultima al pagamento dei corrispettivi dalla stessa dovuti per la fornitura da parte di LEH ai clienti finali di [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] nel periodo 2016-2019. Con comparsa di costituzione e risposta del 7/10/2024, [OSCURATO:PERSONA] si è costituita e ha formulato una domanda riconvenzionale identica a quella proposta nel primo giudizio. Per l’effetto, [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto che il secondo giudizio fosse riunito al primo giudizio ex art. 273 c.p.c.o, in subordine, che fosse sospeso ex art. 295 c.p.c. Il giudice designato per il secondo giudizio ha rimesso la questione al p residente del t ribunale, affermando che t ra le due cause sarebbero ravvisabili “evidenti profili di parziale identità e comunque di connessione oggettiva e soggettiva che inducono a sollecitarne la riunione anche al fine di evitare eventuali contrasti di giudicato”. Con decreto del 18/12/2024, il presidente del tribunale ha dichiarato che non era opportuno riunire i due procedimenti, visto che il primo giudizio (n.r.g. 47772/2022) era già stato rinviato “per precisazione conclusioni”. Con l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] qui impugnata, il Tribunale di Roma ha sospeso exart. 295 c.p.c. il giudizio in attesa che la causa iscritta al n.r.g. 47772/2022 fosse definita con sentenza passata in giudicato. In particolare, il tribunale ha ritenuto che, “ in analogia a quanto statuito dalla Suprema Corte con riferimento alle norme dettate dall'art. 39 comma 2, c.p.c. (Cfr. Cass. Ordinanza n. 26835 del 14/11/2017 e Cass. Ordinanza n. 10439 del 03/06/2020), l'esigenza di coordinamento sottesa anche alla disciplina di cui all’art. 274 c.p.c. deve essere assicurata comunque,ai sensi dell'art. 295 c.p.c., ossia a mezzo della sospensione della causa che avrebbe dovuto subire la riunione all'altra se avesse potuto operare detta disciplina, in attesa della definizione, con sentenza passata in giudicato, della causa che avrebbe esercitato l'attrazione”. Avverso la predetta ordinanza LEH ha proposto ricorso per cassazione affidato atre motivi. Il ricorso è resistito da memoria difensiva della [OSCURATO:PERSONA]. Le parti hanno depositato memorie. Il P.G. ha depositato, in data 5 /12/202 5 , le conclusioni scritte , chiedendoalla Corte di accogliere il ricorso e di rinviare al Tribunale di Roma per la prosecuzione del giudizio. [OSCURATO:PERSONA] 1.Va preliminarmente rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso. Secondo la difesa della [OSCURATO:PERSONA], nel caso di specie, risulterebbe violato il requisito previsto dall’art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c., in quanto il ricorso si limiterebbe a generici e sintetici richiami ad atti e documenti del giudizio di merito, senza una loro riproduzione puntuale e pertinente nel corpo dell’atto – per la parte rilevante ai fini del decidere –né un’adeguata indicazione della loro collocazione all’internodel fascicolo di parte o d’ufficio. L’eccezione è infondata perché, contrariamente a quanto sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA], il ricorso appare rispettoso del canone dell’autosufficienza, essendo specificamente indicati, per ciascuno dei motivi, gli atti processuali su cui si fondano le censure, con illustrazione del contenuto rilevante. 2.Il primo motivo di ricorsorubricato “violazione e falsa applicazione degli artt. 36, 39, 40, 273, 274, 295, e 103 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.”. Il motivo è articolato in tre distinte censure. Con la prima censura, la ricorrente deduce che, nel caso di specie, non ricorrerebbe alcun rapporto di pregiudizialità tecnico-giuridica tra i due giudizi, tale da giustificare la sospensione exart. 295 c.p.c.; semmai, avendo il primo giudice rilevato profili di connessione oggettiva e soggettiva e parziale identità, il rimedio appropriato sarebbe stato quello della riunione, tramite il procedimento di cui all’art. 274 c.p.c. o, in alternativa, ex art. 273, comma 2, c.p.c. Con la seconda censura, formulata in via subordinata, la ricorrente deduce che l’ordinanza sarebbe viziata perché pronunciata senza che il giudice avesse sottoposto al contradditorio tra le parti il tema dell’eventuale possibilità di separare la domanda riconvenzionale formulata da [OSCURATO:PERSONA] nel giudizio pregiudicato e, quindi, di limitare la sospensione eventualmente soltanto a quella domanda. Con la terza censura, la ricorrente deduce che il giudice non avrebbe potuto “disapplicare” la valutazione del presidente del tribunale e sospendere egli stesso il giudizio, ma avrebbe potuto “uniformarsi al provvedimento del Presidente del Tribunale e così condurre regolarmente il giudizio r.g.n. 30808/2024”, ovvero “rimettere nuovamente la questione al Presidente del Tribunale, sollecitandone un ulteriore vaglio, se lo avesse ritenuto necessario”. 2.1.Il primo motivo di ricorso è, nel suo complesso, infondato. La prima censura va disattesa. Come correttamente evidenziato dal P.G.nelle conclusioni scritte, il rapporto di pregiudizialità tecnico-giuridica, rilevante ex art 295 c.p.c., sussiste tra la domanda principale proposta nel secondo giudizio e quella riconvenzionale oggetto del primo giudizio, entrambe relative a reciprociinadempimenti derivanti dal medesimo rapporto di fornitura (contratti del 2016 e successive integrazioni). La definizione del primo giudizio – nel quale è stata formulata la domanda riconvenzionale – è pregiudiziale rispetto al secondo, in quanto dall’accoglimento o dal rigetto di detta domanda riconvenzionale proposta nella causa pregiudicante dipende l’accertamento,nel quantum, del controcredito fatto valere dalla LEH nella causa pregiudicata. È orientamento consolidato della S.C. che, nel caso in cui tra due procedimenti, pendenti dinanzi al medesimo ufficio o a sezioni diverse del medesimo ufficio, esista un rapporto di identità o di connessione, il giudice del giudizio pregiudicato non può adottare un provvedimento di sospensione ex art. 295 c.p.c., ma deve rimettere gli atti al capo dell'ufficio, secondo le previsioni degli artt. 273 o 274 c.p.c., a meno che il diverso stato in cui si trovano i due procedimenti non ne precluda la riunione. La violazione di tale principio può essere sindacata, anche d'ufficio, da questa Corte in sede di regolamento di competenza proposto avverso il provvedimento di sospensione (Sez. 3, Ordinanza n. 21727 del 11/10/2006, Rv. 593986-01; Sez. 3, Sez. 6-3, Ordinanza n. 17468 del 23/07/2010, Rv. 614471-01; Sez. 6-3, Ordinanza n. 16963 del 04/08/2011, Rv. 618739-01; Sez. 6-1, Ordinanza n. 13330 del 26/07/2012, Rv. 623609-01; Sez. 6-3, Ordinanza n. 12441 del 17/05/2017, Rv. 644294-01). Nel caso di specie, l’ordinanza impugnata- sebbene abbia richiamato precedenti giurisprudenziali non pertinenti alla fattispecie in esame (Sez. 6-3, Ordinanza n. 10439 del 3/06/2020, Rv. 658030 - 02 ; Sez. 6-3, Ordinanza n. 26835 del 14/11/2017, Rv. 647137 - 01 ) - si è attenuta al sopra indicato principio. L’infondatezza della prima censura assorbe la seconda censura , formulata in via subordinata,relativa alla mancata sospensione del giudizio quanto alla riconvenzionale, previa separazione di essa dal resto del cumulo processuale. Peraltro, la questione veicolata con la seconda censura presenta profili di inammissibilità. In primo luogo, di tale questione non vi è cenno nell’ordinanza impugnata. In questi casi, secondo la giurisprudenza di questa S.C., il ricorrente deve, a pena di inammissibilità della censura, non solo allegarne l'avvenuta deduzione dinanzi al giudice di merito, ma anche, in virtù del principio di autosufficienza, indicare in quale specifico atto del grado precedente ciò sia avvenuto ex multis, Sez. L, Ordinanza n. 18018 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 671850 - 01). Inoltre, la separazione delle cause ex artt. 103, comma 2 , e 104 c.p.c. è esercizio di un potere discrezionale del giudice, che si fonda su valutazioni di mera opportunità, insindacabile in sede di legittimità(Sez. 1, Ordinanza n. 28539 del 30/09/2022, Rv. 665810 - 01). Infondata è, infine, anche la terza censura svolta con il primo motivo, con la quale -dopo essere state riproposte argomentazioni in parte già illustrate - si sostiene che, una volta che il p residente del tribunale aveva escluso la riunione, il giudice dell’ordinanza impugnata non avrebbe potuto “disapplicarne la valutazione” e disporre la sospensione, ma avrebbe dovuto uniformarsi al provvedimento del capo dell’ufficio o, in alternativa, sollecitarne un’ulteriore valutazione. L’assunto è manifestamente privo di fondamento, atteso che l’art. 274, comma 2, c.p.c. non prevede che il p residente eserciti altro potere che quello di disporre la chiamata dei due giudizi dinanzi allo stesso giudice. Nella fattispecie in esame, il presidente non ha esercitato tale potere e il giudice ha sospeso il processo in base a quanto previsto dall’art.295 c.p.c. 3.Il secondo motivo di ricorsodenuncia “violazione degli artt. 295 e 377, comma 2, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3. cod. proc. civ.” In particolare, la ricorrente censura l’ordinanza del Tribunale di Roma nella parte in cui ha statuito che il secondo giudizio ( n.r.g. 30808/2024)possa essere riassunto soltanto una volta che il p rimo (n.r.g. 47772/22) venga definito con sentenza passata in giudicato. Secondo la ricorrente, tale statuizione sarebbe contraria a quanto stabilito da Sez. Un. n. 21763 del 29/072021, secondo cui “quando fra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità tecnica e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato non può ritenersi obbligatoria ai sensi dell'art. 295 c.p.c. (e, se sia stata disposta, è possibile proporre subito istanza di prosecuzione in virtù dell'art. 297 c.p.c., il cui conseguente provvedimento giudiziale è assoggettabile a regolamento necessario di competenza)”. 3.1. Il secondo motivo è infondato. Tanto la ricorrente quanto il P.G.,nella sua requisitoria,evocano S.U. n. 21763 del 29/07/ 2021 , senza che , tuttavia, ne ricorrano i presupposti, cioè senza che sul preteso giudizio pregiudicante sia stata pronunciata sentenza e, dunque, senza che possa rilevare l’art.337 c.p.c., che suppone che la stessa sia impugnata. La statuizione del giudice capitolino è corretta, in quanto, ove la sentenzarelativa al giudizio pregiudicante fosse pronunciata e non fosse impugnata, così passando in cosa giudicata, allora verrebbe meno la causa giustificativa della sospensione e il giudizio sospeso potrebbe essere riassunto, in conformità a quanto disposto con il provvedimento impugnato. Ove, invece, la sentenza sul rapporto pregiudicante fosse impugnata, la causa pregiudicata rimarrebbe, comunque, sospesa secondo quanto correttamente statuito dal primo giudice. Tuttavia, in tale ipotesi particolare, troverebbe, allora,applicazione l’art. 337, comma 2,c.p.c.; infatti, la parte interessata potrebbe, in tal caso,sollecitare una valutazione del t ribunale circa la possibilità di revocare o meno la già disposta sospensione, giacch é , in base all’art. 337, comma 2,c.p.c., in conformità all’interpretazione fornita dalla richiamata pronuncia delle S.U., la sospensione è facoltativa e il giudice potrebbe decidere la causa pregiudicata in forza dell’ “autorità della sentenza”, pur impugnata, che ha definito la causa pregiudicante. 4. Il terzo motivo di ricorso denuncia “ violazione degli artt. 101, 103 e 171 bis, comma 2, cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.” Secondo la ricorrente, l’ordinanza del Tribunale di Roma sarebbe stata emessa in violazione dell’art. 171 bis , comma 2, c . p . c . , in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., poiché il g iudice , nel fissare l’udienza di prima comparizione dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], poi effettivamente tenuta il 17/04/2025 (per via di un mero differimento dovuto ad un concomitante impegno dei difensori di [OSCURATO:PERSONA]), nel relativo decreto non avrebbe indicato il tema della possibile sospensione necessaria del giudizio tra le questioni rilevabili di ufficio su cui si sarebbe concentrata la relativa trattazione. Conseguentemente, il giudice avrebbe violato i dettami dell’art. 171 bis, comma 2, c.p.c., perché non avrebbe garantito il contraddittorio tra le parti in merito alla questione della sussistenza di un’ipotesi di sospensione necessaria exart. 295 c.p.c. 4.1. A nche il terzo motivo è infondato. Non sussiste la dedotta violazione del diritto al contraddittorio. Ed invero, come correttamente osserva dal P.G. nella requisitoria scritta, dal verbale di udienza del 17/04/2025, all’esito della quale il giudice aveva assunto la riserva, poi sciolta con l’ordinanza impugnata,emerge che sulla questione relativa alla sospensione del processo le parti avevanoregolarmente interloquito. Vi si legge, infatti,da un lato, che “ i difensori di parte convenuta (… omissis…) chiedono la sospensione del presente procedimento in attesa della definizione del procedimento iscritto al n. 47772/2022 RG pendente davanti ad altro giudice di questo Tribunale e dei procedimenti penali n. 14564/2023 e n. 14284/2023 pendenti davanti al Tribunale di Milano” e, dall’altro, che “I difensori di parte attrice si oppongono alla sospensione del presente giudizio rilevando che la domanda di [OSCURATO:SOCIETA]. proposta nel procedimento n. 47772/2022 RG è diversa da quella oggetto del presente giudizio”. 5. In conclusione, il ricorso va rigettato. Le spese sono liquidate come da dispositivo secondo il criterio della soccombenza. Ricorrono le condizioni per dare atto- ai sensi dell’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 24/12/2012, (“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato- Legge di stabilità 2013 ” ), che ha aggiunto il comma 1-quater all’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 30/05/2002 - della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte dellaricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, ai sensi del comma 1 - bis del medesimo articolo 13,ove dovuto. P.Q.M Rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore della contro ricorrente, che liquida in € 15.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, oltre agli esborsi liquidati in € 200,00 ed agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. n. 115/2002, dichiara la sussistenza dei presuppost