CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 46890/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/02/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata con la quale la Corte di appello di Firenze ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile dei reati di detenzione di una pistola lanciarazzi, un portatessere con distintivo dei Vigili del Fuoco contraffatto e della ricettazione di targhe di ciclomotori; letto il ricorso con il quale sono stati articolati tre motivi aventi ad oggetto la grossolanità del falso del tesserino, l'elemento soggettivo del delitto di ricettazione e la mancata concessione delle attenuanti generiche; letta la memoria depositata dal difensore; rilevato che: quanto al primo motivo, non risulta un adeguato e completo confronto del motivo di ricorso con quanto specificato nella sentenza impugnata in ordine alla grossolanità del falso; la Corte di appello si è soffermata sul punto, escludendo la fondatezza del correlato motivo di appello formulato sulla scorta di argomentazioni manifestamente infondate, siccome basate su una asserita carenza motivazionale; in relazione al secondo motivo i giudici di appello hanno reso una motivazione completa avendo affrontato la questione dell'elemento soggettivo del delitto di ricettazione a pag. 7 della sentenza che è stata risolta sulla scorta dell'orientamento giurisprudenziale consolidato espresso da questa Corte sul punto; infine, anche sul diniego delle circostanze attenuanti generiche la sentenza contiene l'indicazione specifica delle insindacabili ragioni poste dai giudici a fondamento del proprio giudizio negativo fondato sulla mancanza adi elementi positivamente valutabili per la concessione del beneficio; appare pertinente il richiamo all'orientamento consolidato e qui ribadito secondo cui «il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato» (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986); considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle a