CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 maggio 2022
Cassazione n. 21745/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/12/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, tramite un medesimo atto di impugnazione a cura del Difensore di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Roma il 21 dicembre 2021, in parziale riforma della sentenza con la quale il Tribunale di Roma l' 1 luglio 2020, all'esito del giudizio abbreviato, ha riconosciuto gli imputati responsabili del reato di cui agli artt. 110 cod.pen. e 73, comma 4, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, condannandoli alla pena di giustizia, ha rideterminato, riducendola, la pena. Ad avviso dei ricorrenti, la sentenza sarebbe viziata da violazione di legge e vizio di motivazione, per non avere il giudice dato conto dell'insussistenza di alcuna tra le cause di proscioglimento di cui all'art. 129 cod.proc.pen.. I ricorsi sono manifestamente infondati, in quanto assertivi, assai vaghi e non sorretti da concreta specificità e pertinenza censoria. I ricorrenti non indicano gli elementi di fatto e le regioni di diritto posti alla base delle proprie richieste, né individuano le prove di cui si adduce l'inesistenza o l'omessa assunzione e/o valutazione, formulando motivi del tutto apparenti in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). Essendo, dunque, i ricorsi inammissibili e non ravvisandosi ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna degli imputati al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 18 maggio 2022. [OSCURATO:PERSONA]g13re e_s_teusefé , I Pre iente In' le Cenci 02 i , eni rao [OSCURATO:PERSONA] oggi O