CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 7 marzo 2023
Cassazione n. 25497/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente O R D I N A N Z A sul ricorso 36571/2019 proposto da [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione (02283840342), in persona del liquidatore pro tempore, e [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante della medesima società ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentati e difesi con procura speciale in calce al ricorso dagli Avv. [OSCURATO:PERSONA] (LDGMDL64P5217810) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) del foro di Verona, elettivamente domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 59 presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA]-ROMAGNA (80062590379), in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa con procura speciale in calce al controricorso dagli Avv. [OSCURATO:PERSONA] (RGNSFN7IT26D704A) e [OSCURATO:PERSONA] (PPODNL55M52L78IP), entrambi dell'Avvocatura della Regione [OSCURATO:PERSONA]-Romagna, con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 5 presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – Avverso la sentenza della Corte di Appello di Bologna n. 1067/2019 pubblicata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e non notificata. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7 marzo 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Ritenuto che: - con ricorso ai sensi dell'art. 22 L. 689/81 depositato dinanzi al Tribunale di Parma, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale liquidatore della predetta società, proponevano opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 5377/SA erogata dalla Regione [OSCURATO:PERSONA]-Romagna e notificata in data 21/27.03.2017, con la quale, premettendo che i trasgressori avevano violato l'art. 5, comma 5 del d.l. n. 49/2003, convertito in legge n. 119/2003, in materia di prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, la Regione [OSCURATO:PERSONA]-Romagna erogava la sanzione prevista dalla medesima disposizione l'art. 5, comma 5 d.l. cit. nella misura di euro 98.008,25 ovvero nel massimo previsto e detratto il pagamento in forma ridotta che era nel frattempo intervenuto. L'ordinanza ingiunzione impugnata si basava sul precedente verbale n. 9/2012 redatto dalla Provincia di Parma (DOC. 2 fasc. 1° grado) che aveva accertato a carico della [OSCURATO:PERSONA] la violazione predetta; -instaurato il contraddittorio, nella resistenza della [OSCURATO:PERSONA],il giudice adito, con sentenza n. 347 del 2018, respingeva il ricorso e per l’effetto confermava l'ordinanza ingiunzione, compensate integralmente le spese di lite; - sul gravame interposto dagli originari ricorrenti, la Corte di appello di Bologna, nella resistenza della Regione appellata, rigettava l’appello, condannando il Giandini e [OSCURATO:PERSONA] a rifondere le spese processuali dell’impugnazione. A sostegno della decisione la Corte di merito evidenziava che correttamente il Giudice di prime cure aveva accolto la tesi della Regione, ritenendo insufficiente, ai fini estintivi della violazione, il pagamento di euro 2.000 individuando la norma i valori al di sotto e al di sopra dei quali la sanzione non poteva spingersi. La Regione identificava l'importo della definizione agevolata in misura pari ad un terzo del massimo della sanzione irrogabile anziché nel doppio, per cui si riteneva pacifico che in caso di pagamento in misura inferiore a quella prevista non si poteva produrre alcun effetto estintivo dell'obbligazione scaturente dall'illecito (Cass. n. 14181/2012). Nella fattispecie, invero, ciò che rilevava non era la possibilità, per il trasgressore, di essere ammesso alla definizione della violazione mediante il pagamento in misura ridotta, ma l'entità della somma da pagare. In merito al motivo secondo cui il giudice di primo grado non aveva considerato la natura tributaria del prelievo, e quindi non aveva applicato alla contestazione i principi agevolativi previsti per le sanzioni amministrative, la corte di appello riteneva tale argomentazione inammissibile, trattandosi di allegazione mai sollevata in primo grado; -avverso la citata sentenza della Corte di appello di Bologna proponevano ricorso per cassazione il Giandini e la Corte Soc. [OSCURATO:PERSONA], sulla base di un unico motivo, cui resisteva con controricorso la Regione [OSCURATO:PERSONA]-Romagna. Considerato che: - con l’ unico motivo i rico rrenti lamentano la violazione e la falsa applicazione, ai sensi dell'art. 360, n. 3 c.p.c., dell'art. 16, primo comma Legge n. 689/1981 in relazione all'art. 5, comma 5 d.l. n. 49/2003, per la mancata applicazione del principio del pagamento in misura ridotta pari al "doppio del minimo edittale", come concesso in tutte le altre regioni italiane. Inoltre, denunciavano la violazione dell'art. 3 Cost. per contrasto al principio di uguaglianza e di un trattamento sanzionatorio paritetico, oltre a violazione dell’art. 1 della legge n. 689/81, che garantisce il principio di legalità. Ad avviso dei ricorrenti la sentenza impugnata liquiderebbe in poche righe il motivo di appello afferente la deduzione di errata applicazione da parte della Regione [OSCURATO:PERSONA]-Romagna dell'art. 16 L. n. 689/81 inquadrando in maniera evidentemente non corretta la fattispecie di causa. La sanzione oggetto dell'ordinanza ingiunzione n. 5377/SA comminata dalla Regione [OSCURATO:PERSONA]-Romagna era già stata estinta in precedenza mediante il pagamento effettuato, con la conseguenza che l'ordinanza doveva essere dichiarata nulla, annullabile, illegittima o comunque inefficace, e ciò in accoglimento delle domande proposte sia in primo che in secondo grado dai ricorrenti. Si osserva anche che la pesantissima sanzione pecuniaria pretesa dalla Regione [OSCURATO:PERSONA] - Romagna viene incamerata totalmente dalla Regione che la trattiene integralmente, poichè non viene versata ad AGEA (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, ente comunitario che incamera il prelievo supplementare). In altre parole, la sanzione amministrativa de qua rappresenta una lucrosa entrata per la Regione che incassa ingentissime somme senza doverle reimpiegare per il settore agricolo da cui sono pervenute, con ciò stravolgendo, oltretutto, i presupposti dell'introduzione del prelievo supplementare. Come già rilevato nei precedenti gradi di giudizio, l'[OSCURATO:PERSONA]-Romagna è l'unica Regione a pretendere che l'art. 5 comma 5 D.L. 49/03 rappresenta una sanzione fissa. Diversamente operano le altre Regioni: il Friuli - Venezia - Giulia ha offerto un'interpretazione autentica della norma codificandola nell'art. 2, commi 39 e 40 della Legge Regione Friuli V.G. n. 14 del 11/08/2016, la quale prevede espressamente l'effetto liberatorio con il pagamento del doppio del minimo "anche nel caso di sanzione stabilita in misura proporzionale"; il Veneto, la Lombardia e il Lazio utilizzano per il pagamento in misura ridotta dell'art. 5, comma 5 d.l. n. 49del 2003 proprio il criterio del doppio del minimo Ne consegue che la corretta applicazione dell'art. 16 L. n. 689/81 impone, prima di erogare la sanzione, un raffronto tra la terza parte del massimo ed il doppio del minimo, individuando quale tra le due misure sia più favorevole all'interessato ed applicare la sanzione ridotta in quella misura. Nella fattispecie il doppio del minimo (pari ad euro 2.000) è più favorevole al terzo del massimo (pari ad euro 33.333,33), con la conseguenza che una corretta applicazione della norma in discorso avrebbe dovuto obbligare la Regione [OSCURATO:PERSONA]-Romagna a considerare estinta la sanzione per avvenuto pagamento in misura ridotta, avendo i ricorrenti ai fini estintivi, già pagato l’importo di euro 2.000 (DOC. 4 fasc. 1° grado). Insiste parte ricorrente nel ribadire che la violazione contestata ai ricorrenti (art. 5, comma 2 d.l. n. 49/2003) è puramente formale, poichè tale comportamento non ha creato alcun danno nè perdita. Infatti, come moltissime altre annate lattiero casearie (dal 01 aprile al 31 marzo) anche l'annata lattiero casearia 2011/2012, cui si riferisce l'ordinanza della Regione oggetto del giudizio, non ha prodotto alcuno sforamento della quota latte nazionale in quanto, al termine dell'annata, vi era stata la c.d. "compensazione nazionale" e pertanto gli sforamenti delle quote individuali sono stati poi compensati con quote non utilizzate da altri produttori. All'esito dei calcoli dell'annata 2011-2012 (come di quasi tutte le ultime annate lattiero casearie) Agea, ovvero l'Ente europeo che riscuote i prelievi supplementari, aveva comunicato che nessun prelievo supplementare era dovuto. L'obbligo di cui all'art. 5, comma 2 che la Regione assume essere stato violato dai ricorrenti, quali acquirenti del latte, si era quindi venuto a svuotare completamente di significato. Infatti, qualora fosse stato adempiuto l'obbligo da parte dei ricorrenti di anticipare mensilmente l'ipotetico prelievo supplementare dovuto dal singolo produttore che stava sforando la propria quota individuale di riferimento, AGEA avrebbe poi restituito tutto quanto versato in anticipo perchè nulla era dovuto. Il motivo è fondato e con esso il ricorso. E’ pacifico che agli ingiunti sia stata prospettata la definizione della contestazione con il versamento di un'oblazione nella misura di un terzo della sanzione irrogabile e che gli stessi abbiano versato a tal fine l’importo di euro 2.000,00. Osserva il Collegio che l'art. 16 della legge n. 689/1981 consente di estinguere l'illecito anche col pagamento del doppio del minimo edittale, se più favorevole, e poiché il riferimento del minimo edittale preso in considerazione dall’art. 5, comma 5 d.l. n. 49/2003, conv. in l. n. 119/2003, come modificato dall'art. 2 d.l. n. 22/2005, conv. in l. n. 71/2005 è di euro 1.000,00, con il pagamento della somma di euro 2.000,00, pari al doppio del minimo edittale, la sanzione doveva essere considerata estinta. [OSCURATO:PERSONA]Romagna ha coltivato la tesi, fatta propria anche dal giudice d'appello, e prima ancora dal giudice unico, sulla base di un parere ministeriale, secondo cui il criterio del doppio del minimo non potrebbe operare per la sanzione de qua, in ragione della sua natura proporzionale, cosicché residuerebbe il solo criterio del terzo della sanzione, venendo meno, altrimenti, la funzione deterrente della proporzionalità sanzionatoria. Tuttavia, la sanzione di che trattasi non è una sanzione proporzionale, in quanto essa ha il limite massimo di euro 100.000,00 (art. 5, comma 5, d.l. n. 49/2003), mentre «le sanzioni proporzionali non hanno limite massimo» (art. 10 l. n. 689/1981). In ogni caso l'art. 16 l. n. 689/1981 esclude l'operatività del criterio del doppio del minimo non per la sanzione sia proporzionale, ma per effetto della modifica introdotta dall'art. 52 d.lgs. n. 213/1998, qualora non sia per essa stabilito un minimo edittale, qui invece fissato, come detto, in euro 1.000,00. Né può un parere ministeriale «modificare, limitare e, ancor di più, abrogare una norma di legge» (Cass. n. 26979 del 2018), per tale ragione questa Corte (Cass. n. 808362 del 2020) nello specifico settore che si occupa ha affermato il principio di diritto, cui si intende dare continuità, secondo cui «in tema di c.d. quote-latte, l'acquirente che non abbia rispettato l'obbligo di versamento del prelievo supplementare di cui all'art. 5, comma 5, d.l. n. 49/2003, conv. in l. n. 119/2003, può estinguere l'illecito amministrativo, a norma dell'art. 16, comma 1 l. n. 689/1981, col pagamento di una somma in misura ridotta pari al doppio del minimo edittale di euro 1.000,00». In definitiva, il ricorso va accolto e la sentenza va cassata, con rinvio per nuovo esame alla Corte d'appello di Bologna, in diversa composizione, che si atterrà al principio di diritto sopra richiamato. Il giudice del rinvio provvederà anche a regolare le spese processuali anche delgiudizio di legittimità. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il ricorso e cassa la sentenza impugnata; rinvia