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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 ottobre 2021

Cassazione n. 41485/2021

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/10/2015 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, di conferma di quella di primo grado, con cui era stato condannato alla pena di mesi due di arresto ed euro 1500,00 di ammenda per il reato di cui agli artt. 186, comma 2, lett. b) e 2-sexies cod. strada, fatto commesso il 19/5/2011.

Rileva che il reato è estinto per intervenuta prescrizione, essendo decorsi oltre cinque anni dalla consumazione del reato e non essendo intervenuta l'irrevocabilità della pronuncia di condanna.

Con memoria del 20/9/21, la difesa insiste nell'invocare la prescrizione del reato, maturata 19/5/2016, rimarcando la natura sostanziale delle norme che disciplinano la prescrizione del reato, come recentemente ribadito dalla Corte Costituzionale (sent. n. 278/20) e sottolineando che, all'atto del decorso del termine massimo di prescrizione del reato, la sentenza emessa a carico del ricorrente non era divenuta irrevocabile.

Il ricorso proposto esclusivamente per dedurre la prescrizione maturata tra il deposito della sentenza e quello per proporre ricorso non è accoglibile.

Si è osservato che, essendo privo di qualsiasi doglianza relativo alla motivazione della sentenza, viola il criterio della specificità ed è pertanto inammissibile.

Dalla inammissibilità discende la mancanza della instaurazione di un regolare rapporto processuale, inibitorio della declaratoria di estinzione del reato per prescrizione [cfr. Sez.

U, n. 33542 del 27/06/2001, Rv. 219531 - 01:"È inammissibile il ricorso per cassazione proposto unicamente per far valere la prescrizione maturata dopo la decisione impugnata e prima della sua presentazione, privo di qualsiasi doglianza relativa alla medesima, in quanto viola il criterio della specificità dei motivi enunciato nell'art.581, lett.c) cod. proc.pen. ed esula dai casi in relazione ai quali può essere proposto a norma dell'art. 606 dello stesso codice.(La Corte, in motivazione, ha chiarito che nella specie si è in presenza di un ricorso soltanto apparente e, pertanto,inidoneo a instaurare il rapporto di impugnazione)"; Sez.

U, n. 32 del 22/11/2000, Rv. 217266 - 01:"L'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (Nella specie la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso)].

Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 6 ottobre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/10/2015 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, di conferma di quella di primo grado, con cui era stato condannato alla pena di mesi due di arresto ed euro 1500,00 di ammenda per il reato di cui agli artt. 186, comma 2, lett. b) e 2-sexies cod. strada, fatto commesso il 19/5/2011. Rileva che il reato è estinto per intervenuta prescrizione, essendo decorsi oltre cinque anni dalla consumazione del reato e non essendo intervenuta l'irrevocabilità della pronuncia di condanna. Con memoria del 20/9/21, la difesa insiste nell'invocare la prescrizione del reato, maturata 19/5/2016, rimarcando la natura sostanziale delle norme che disciplinano la prescrizione del reato, come recentemente ribadito dalla Corte Costituzionale (sent. n. 278/20) e sottolineando che, all'atto del decorso del termine massimo di prescrizione del reato, la sentenza emessa a carico del ricorrente non era divenuta irrevocabile. Il ricorso proposto esclusivamente per dedurre la prescrizione maturata tra il deposito della sentenza e quello per proporre ricorso non è accoglibile. Si è osservato che, essendo privo di qualsiasi doglianza relativo alla motivazione della sentenza, viola il criterio della specificità ed è pertanto inammissibile. Dalla inammissibilità discende la mancanza della instaurazione di un regolare rapporto processuale, inibitorio della declaratoria di estinzione del reato per prescrizione [cfr. Sez. U, n. 33542 del 27/06/2001, Rv. 219531 - 01:"È inammissibile il ricorso per cassazione proposto unicamente per far valere la prescrizione maturata dopo la decisione impugnata e prima della sua presentazione, privo di qualsiasi doglianza relativa alla medesima, in quanto viola il criterio della specificità dei motivi enunciato nell'art.581, lett.c) cod. proc.pen. ed esula dai casi in relazione ai quali può essere proposto a norma dell'art. 606 dello stesso codice.(La Corte, in motivazione, ha chiarito che nella specie si è in presenza di un ricorso soltanto apparente e, pertanto,inidoneo a instaurare il rapporto di impugnazione)"; Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, Rv. 217266 - 01:"L'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (Nella specie la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso)]. Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 6 ottobre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]