CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 11534/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/07/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];RG.30550/25 Ritenuto che il primo motivo dedotto dal ricorrente è affetto da genericità rispetto alla motivazione della Corte di appello di Catania, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito all'accertamento del reato e del dolo, atteso che la notifica del provvedimento era relativa alla prosecuzione della misura cautelare degli arresti donniciliari cui l'imputato era già sottoposto con provvedimenti a lui noti; rilevato che anche i residui motivi dedotto per la mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art.131 bis c.p. e del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche sono ugualmente aspecifici, avendo la Corte di merito fornito adeguata motivazione su tali punti, considerate le valutazioni espresse sull'inattendibilità delle giustificazioni rese dall'imputato sulle ragioni ed i motivi della violazione, sull'abitualità delle condotte, che non possono dirsi affette da evidenti vizi logici e quindi non sono suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE 11534-26 Composta da: [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 3855/2026 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 30550/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/07/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];RG.30550/25 Ritenuto che il primo motivo dedotto dal ricorrente è affetto da genericità rispetto alla motivazione della Corte di appello di Catania, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito all'accertamento del reato e del dolo, atteso che la notifica del provvedimento era relativa alla prosecuzione della misura cautelare degli arresti donniciliari cui l'imputato era già sottoposto con provvedimenti a lui noti; rilevato che anche i residui motivi dedotto per la mancata applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art.131 bis c.p. e del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche sono ugualmente aspecifici, avendo la Corte di merito fornito adeguata motivazione su tali punti, considerate le valutazioni espresse sull'inattendibilità delle giustificazioni rese dall'imputato sulle ragioni ed i motivi della violazione, sull'abitualità delle condotte, che non possono dirsi affette da evidenti vizi logici e quindi non sono suscettibili di una diversa ed autonoma rivalutazione in sede di legittimità; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.MP.Q.M