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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 14 novembre 2023

Cassazione n. 05942/2024

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unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 8032-2022 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], natoin Tunisia, il 12 ottobre 2000, rappresentato e difeso in virtù di procura in calce al ricorso dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA] del Foro di Torino, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA],in Roma, Via del [OSCURATO:PERSONA], n. 31. - ricorrente - contro Questore della Provincia di Torino, in persona del Questore pro tempore, Ministro dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore. - intimati - avverso il decreto emesso dal Giudice diPace di Torino in data 17 settembre 2021, nell’ambito del procedimento n. R.G. 10569/21, di proroga del trattenimentopresso il Centro di permanenza per i rimpatri (C.P.R.) di Torino “Brunelleschi”, ai sensi dell’art. 14, c. 5, D. Lgs. 286/1998;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/11/2023 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.La vicenda processuale del ricorrente, secondo la ricostruzione operata da quest’ultimo nel ricorso introduttivo, prende le mosse dal suo soccorso in mare, intervenuto tramite un mezzo della marina militare ital iana: il ricorrente veniva dunque condotto a Lampedusa, identificato allo sbarco e successivamente trasferito dall’isolaa Ventimiglia. 2. Il 22 luglio 2022 MOULAHI Amin veniva condotto presso gli uffici della Questura di Imperia, dove riceveva la notifica di un decreto di espulsione per essere entrato in Italia “sottraendosi ai controlli di frontiera”, ai sensi dell’art. 13,c. 2, lett. a), D.Lgs. 286/98, e di un contestuale decreto di trattenimento presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri (C.P.R.) di Torino - “Brunelleschi”. 3. Il 26 luglio 2021 il Giudice di Pace convalidava il trattenimento presso il C.P.R. di Torino, prorogandolo una prima volta il 20 agosto 2021.In data 16 settembre 2021, la Questura di Torino chiedeva la seconda proroga del trattenimento del Moulahi“in quanto permangono le condizioni di cui all’art. 14 comma 1 del medesimo D.L.vo., come da documentazione prodotta in sede di proroga”. 4. All’udienza di discussione della proroga del 17 settembre 2021 la Questura di Torino chiedeva la proroga del trattenimento riferendo che “si tratta di una seconda richiesta di proroga e che rientra negli accordi della Tunisia del 5.4.2011, il volo charter è previsto per lunedìp.v., il trattenuto si rifiuta di fare il tampone necessario per il rimpatrio”.La difesa dell’odierno ricorrente si opponeva alla proroga del trattenimento “richiamando la memoria depositata e per manifesta illegittimità del decre to di espulsione adottato ai sensi dell’art. 13 comma 2lettera A in quanto all’ingresso in Italia lo straniero era stato fotosegnalato e dunque vi è erroneità per i presupposti di fatto”. 5. A fronte di tale deduzione difensiva, il Giudice di prime cure prorogava tuttaviail trattenimento “richiamando quanto riferito dalla P.A. in ordine alla condotta dello straniero di cui sopra”. 5.1 Il provvedimento qui impugnato così disponeva:“Vista la richiesta formulata del Questore di Torino ai sensi dell’art. 14 co. 5 D.lgs. 286/98 come modificato dalla L.94/09 ai fini della proroga del trattenimento dello straniero MOULAHI Amin, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12.10.2000 presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri “Brunelleschi” di Torino; P.Q.M. Visto il provvedimento emesso dal Questore di Imperia il 22.07.2021 relativo al trattenimento dello straniero presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri “Brunelleschi” di Torino; Visto il provvedimento di convalida di tale trattenimento emesso dal Giudice di Pace di Torino in data 26.07.2021;Visto l’ultimo provvedimento di proroga del trattenimento emesso dal Giudice di Pace di Torino in data 20.08.2021; Ritenute fondate le motivazioni della Questura di Torino che qui integralmente si richiamano, unitamente al verbale d’udienza odierno;Letto l’art. 14, co. 5 T.U. 286/98 e successive modifiche PROROGA d i ulteriori giorni trenta il periodo di trattenimento del predetto straniero presso presso il CC.P.R. “Brunelleschi” di Torino” 2.Il provvedimento, pubblicatoil 17.9.2021, è stato impugnato da MOULAHI Amincon ricorso per cassazione, affidato a due motivi. [OSCURATO:PERSONA] della Provincia di Torino e il Ministro dell’Interno, intimati, non hanno svolto difese. Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione dell'art. 360, n. 4), c.p.c. in relazione agli artt. 14, cc. 4, 5 e 5e 5 bis, D. Lgs. 286/98, 15, parr. 2 e 4, Direttiva 2008/115/CE, bis, art. 111, c. 6,Cost. art. 111, c. 6, Cost. e vizio di “motivazione inesistente e/o apparente del provvedimento di proroga del trattenimento”. 1.1 Il motivo è in realtà fondato. 1.1.1 Osserva il ricorrente che all’udienza del 17 settembre 2021 la sua difesa si era opposta alla richiesta di proroga affermando la manifesta illegittimità del provvedimento espulsivo adottato neisuoi confronti in quanto fondato su presupposti di fatto erronei. Nonostante tale deduzione, dettagliatamente riportata anche nella memoria difensiva depositata inoccasione dell’udienza, il Giudice di Pace di Torino aveva prorogato il suo trattenimento solo “richiamando quanto riferito dalla P.A. in ordine alla condotta dello straniero di cui sopra”. Aggiunge il ricorrente che con il successivo provvedimento, oggetto della odierna impugnazione, il medesimo Giudice ricorreva alla seguente formula di stile: “Ritenute fondate le motivazioni della Questura di Torino che qui integralmente si richiamano, unitamente al verbale di udienza odierno”. 1.1.2 Emerge rebbe con chiarezza - pertanto - la natura meramente apparente della motivazione impugnata che, oltre ad essere formulata attraverso una dicitura quasi interamente prestampata, suggerival’adesione alle tesi della pubblica amministrazione ancora prima della loro esposizione. Si evidenzia ancora da parte del ricorrente che il generico richiamo alle “motivazioni” esposte dalla Questura di Torino risultava del tutto insoddisfacente, poiché quest’ultima non opponeva alcuna argomentazione alle deduzioni difensive relative alla manifesta illegittimità del decreto di espulsione presupposto del trattenimento. 1.1.3 Ricorda infatti il ricorrente che,come già affermato da questa Corte di legittimità in altri analoghi precedenti, la decisione del Giudice di pace sarebbe illegittima per mancanza della motivazione, sia con riguardo al verbale di convalida, che l’avevadisposta senza alcuna spiegazione, e sia con riguardo alla successiva integrazione motivazionale, che avevaomesso del tutto di dar risposta alle circostanze allegate e documentate. 1.2 Le obiezioni del ricorrente, come già sopra annunciato, colgono nel segno. In realtà, il ricorrente, in ossequio al principio di autosufficienza, haindicato le questioni sottoposte all'esame del giudice di merito nella propriamemoria difensiva illustrata alla udienza fissata per ladecisione sull'istanza di proroga del suo trattenimento, ovverosia la questione della manifesta illegittimità del provvedimento espulsivo a lui stesso già notificato in precedenza. Osserva il Collegio che, a fronte delle articolate prospettazioni difensive del ricorrente, il Giudice di pace, senza alcuna specifica motivazione, aveva prorogato il trattenimento, utilizzando una clausola di mero stile preventivamente predisposta su un moduloprestampato, così decretando “la proroga del termine di trattenimento,sussistendone i presupposti di legge, per ulteriori trenta giorni”. Non vi è dubbio che a fronte del thema decidendum, come cristalizzatosi a seguito delle articolate deduzioni svolte dal ricorrente nella propria memoria difensiva, il giudice di merito ha reso una motivazione meramente apparente, che non soddisfa il requisito del "minimo costituzionale" secondo i parametri della sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 8053/2014, e non prendendo alcuna posizione sui punti sottoposti dal ricorrente alla sua attenzione, è incorsa nel sopra denunciato vizio di legittimità del provvedimento impugnato. 1.3Sul punto, va aggiunto che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte il trattenimento dello straniero, che non possa essere allontanato coattivamente contestualmente all'espulsione, costituisce una misura di privazione della libertà personale legittimamente realizzabile soltanto in presenza delle condizioni giustificative previste dalla legge e secondo una modulazione dei tempi rigidamente predeterminata(Cass., 22 gennaio 2021, n. 1322; Cass., 30 ottobre 2019, n. 27939). Ne consegue che, in virtù del rango costituzionale e della naturainviolabile del diritto inciso, la cui conformazione e concreta limitazioneè garantita dalla riserva assoluta di legge prevista dall'art. 13 Cost.,l'Autorità amministrativa è priva di qualsiasi potere discrezionale enegli stessi limiti opera anche il controllo giurisdizionale non potendo essere autorizzate proroghe non rigidamente ancorate a limititemporali e condizioni legislativamente imposte, con l'ulteriorecorollario che la motivazione del provvedimento giudiziale di convalida della proroga del trattenimento deve accertare la specificità dei motiviaddotti a sostegno della richiesta, nonché la loro congruenza rispetto alla finalità di rendere possibile il rimpatrio (Cass., 7 gennaio 2021, n.82; Cass., 28 febbraio 2019, n. 6064).E ciò tenuto conto anche della specificità delle condizionigiustificative del trattenimento dello straniero previste dalla legge per la concessione delle diverse proroghe e della rigida predeterminazione dei tempi di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 286/1998, sia nella fase autorizzativa relativa alla scansione temporale iniziale di trentagiorni (art. 14, commi 2, 3 e 4) sia nella fase, eventuale, di proroga(art. 14, comma 5) (così, Cass. 15647/2021). 1.4 Nel caso di specie, infatti, il provvedimento di proroga, redatto sumodulo prestampato non reca alcuna specifica motivazione in ordinealla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 14, comma 5, del decreto legislativo n. 286/1998, senza dunque poter ricavare dallo stesso un percorso argomentativo esaustivo e coerente (Cass., 5 agosto 2019, n.20883). 1.4.1 A ciò va aggiunto che, secondo la consolidata giurisprudenza espressa da questa Corte, in tema di proroga del trattenimento del cittadino straniero presso un Centro di permanenza per i rimpatri (CPR), la modifica dell'art. 14, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998, operata dalla l. n. 161 del 2014, ha introdotto una disciplina più rigorosa per la concessione della seconda proroga e di quelle successive, in modo tale da garantire una più stretta osservanza dell'art. 13 Cost., essendo necessario accertare l'esistenza di elementi concreti che consentano di ritenere probabile l'identificazione dello straniero o la necessità di mantenere il trattenimento per organizzare le operazioni di rimpatrio (Cass. 25875/2021; Cass. 1648/2022). È stato anche precisato che “in tema di espulsione del cittadino straniero, il decreto con il quale il giudice di pace convalidi l'ulteriore proroga del trattenimento in un Centro di permanenza per i rimpatri (CPR) non può limitarsi a richiamare le informative dell'autorità di polizia, senza riprodurne il contenutoe, in particolare, senza spiegare in base a quali concreti elementi sia ritenuta probabile l'identificazione dello straniero, secondo quanto previsto dall'art. 14, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998, poiché la misura incide su un diritto inviolabile, la cui limitazione è garantita dalla riserva assoluta di legge di cui all'art. 13 Cost., e la motivazione "per relationem", pur ammissibile, non può essere totalmente manchevole di ogni indicazione che ne attesti la condivisione da parte del decidente” (così, espressamente Cass. 610/2022). Ne consegue l’accoglimento del primo motivo e l’assorbimento del secondo motivo di censura con il quale si denuncia “violazione dell'art. 360, n. 3), c.p.c. in relazione agli azione agli artt. 10, 13 D. Lgs. 286/98––illegittimità della proroga del trattenimento per la manifesta illegittimità del decreto di espulsione presupposto––erronea contestazione della fattispecie espulsiva”.Alla ritenuta fondatezza del primo motivo di ricorso consegue, con decisione nel merito, lacassazione senza rinvio del provvedimento emesso dal G.d.P. e qui impugnato, in quanto risultano decorsi i termini per disporre legittimamente la proroga. 1.5 Poiché la parte ricorrente è ammessa al patrocinio a spese dello Stato in ungiudizio in cui è parte soccombente un’Amministrazione statale, non vi è luogoalla regolazione delle spese, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversiacivile promossa contro un’Amministrazione statale, il compenso e le spesespettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell’art. 82 d.P.R. n. 115 del2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, e più precisamente, ai sensi dell’art. 83, comma 2, dello stesso d.P.R., nel caso di giudizio di cassazione, al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (v. Cass. 11028/2009, 23007/2010, rese in fattispecie di cassazione con decisione nel merito); l’art. 133 del medesimo d.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può, infatti, riferirsi all’ipotesi di soccombenza di un’Amministrazione statale (Cass.18583/2012, 22882/2018, 30876/2018, 19299/2021, nonché Cass. S.U. 24413/2021). Pertanto le spese processuali, relative anche al giudizio di legittimità

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 8032-2022 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], natoin Tunisia, il 12 ottobre 2000, rappresentato e difeso in virtù di procura in calce al ricorso dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA] del Foro di Torino, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA],in Roma, Via del [OSCURATO:PERSONA], n. 31. - ricorrente - contro Questore della Provincia di Torino, in persona del Questore pro tempore, Ministro dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore. - intimati - avverso il decreto emesso dal Giudice diPace di Torino in data 17 settembre 2021, nell’ambito del procedimento n. R.G. 10569/21, di proroga del trattenimentopresso il Centro di permanenza per i rimpatri (C.P.R.) di Torino “Brunelleschi”, ai sensi dell’art. 14, c. 5, D. Lgs. 286/1998;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/11/2023 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.La vicenda processuale del ricorrente, secondo la ricostruzione operata da quest’ultimo nel ricorso introduttivo, prende le mosse dal suo soccorso in mare, intervenuto tramite un mezzo della marina militare ital iana: il ricorrente veniva dunque condotto a Lampedusa, identificato allo sbarco e successivamente trasferito dall’isolaa Ventimiglia. 2. Il 22 luglio 2022 MOULAHI Amin veniva condotto presso gli uffici della Questura di Imperia, dove riceveva la notifica di un decreto di espulsione per essere entrato in Italia “sottraendosi ai controlli di frontiera”, ai sensi dell’art. 13,c. 2, lett. a), D.Lgs. 286/98, e di un contestuale decreto di trattenimento presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri (C.P.R.) di Torino - “Brunelleschi”. 3. Il 26 luglio 2021 il Giudice di Pace convalidava il trattenimento presso il C.P.R. di Torino, prorogandolo una prima volta il 20 agosto 2021.In data 16 settembre 2021, la Questura di Torino chiedeva la seconda proroga del trattenimento del Moulahi“in quanto permangono le condizioni di cui all’art. 14 comma 1 del medesimo D.L.vo., come da documentazione prodotta in sede di proroga”. 4. All’udienza di discussione della proroga del 17 settembre 2021 la Questura di Torino chiedeva la proroga del trattenimento riferendo che “si tratta di una seconda richiesta di proroga e che rientra negli accordi della Tunisia del 5.4.2011, il volo charter è previsto per lunedìp.v., il trattenuto si rifiuta di fare il tampone necessario per il rimpatrio”.La difesa dell’odierno ricorrente si opponeva alla proroga del trattenimento “richiamando la memoria depositata e per manifesta illegittimità del decre to di espulsione adottato ai sensi dell’art. 13 comma 2lettera A in quanto all’ingresso in Italia lo straniero era stato fotosegnalato e dunque vi è erroneità per i presupposti di fatto”. 5. A fronte di tale deduzione difensiva, il Giudice di prime cure prorogava tuttaviail trattenimento “richiamando quanto riferito dalla P.A. in ordine alla condotta dello straniero di cui sopra”. 5.1 Il provvedimento qui impugnato così disponeva:“Vista la richiesta formulata del Questore di Torino ai sensi dell’art. 14 co. 5 D.lgs. 286/98 come modificato dalla L.94/09 ai fini della proroga del trattenimento dello straniero MOULAHI Amin, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12.10.2000 presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri “Brunelleschi” di Torino; P.Q.M. Visto il provvedimento emesso dal Questore di Imperia il 22.07.2021 relativo al trattenimento dello straniero presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri “Brunelleschi” di Torino; Visto il provvedimento di convalida di tale trattenimento emesso dal Giudice di Pace di Torino in data 26.07.2021;Visto l’ultimo provvedimento di proroga del trattenimento emesso dal Giudice di Pace di Torino in data 20.08.2021; Ritenute fondate le motivazioni della Questura di Torino che qui integralmente si richiamano, unitamente al verbale d’udienza odierno;Letto l’art. 14, co. 5 T.U. 286/98 e successive modifiche PROROGA d i ulteriori giorni trenta il periodo di trattenimento del predetto straniero presso presso il CC.P.R. “Brunelleschi” di Torino” 2.Il provvedimento, pubblicatoil 17.9.2021, è stato impugnato da MOULAHI Amincon ricorso per cassazione, affidato a due motivi. [OSCURATO:PERSONA] della Provincia di Torino e il Ministro dell’Interno, intimati, non hanno svolto difese. Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo il ricorrente lamenta violazione dell'art. 360, n. 4), c.p.c. in relazione agli artt. 14, cc. 4, 5 e 5e 5 bis, D. Lgs. 286/98, 15, parr. 2 e 4, Direttiva 2008/115/CE, bis, art. 111, c. 6,Cost. art. 111, c. 6, Cost. e vizio di “motivazione inesistente e/o apparente del provvedimento di proroga del trattenimento”. 1.1 Il motivo è in realtà fondato. 1.1.1 Osserva il ricorrente che all’udienza del 17 settembre 2021 la sua difesa si era opposta alla richiesta di proroga affermando la manifesta illegittimità del provvedimento espulsivo adottato neisuoi confronti in quanto fondato su presupposti di fatto erronei. Nonostante tale deduzione, dettagliatamente riportata anche nella memoria difensiva depositata inoccasione dell’udienza, il Giudice di Pace di Torino aveva prorogato il suo trattenimento solo “richiamando quanto riferito dalla P.A. in ordine alla condotta dello straniero di cui sopra”. Aggiunge il ricorrente che con il successivo provvedimento, oggetto della odierna impugnazione, il medesimo Giudice ricorreva alla seguente formula di stile: “Ritenute fondate le motivazioni della Questura di Torino che qui integralmente si richiamano, unitamente al verbale di udienza odierno”. 1.1.2 Emerge rebbe con chiarezza - pertanto - la natura meramente apparente della motivazione impugnata che, oltre ad essere formulata attraverso una dicitura quasi interamente prestampata, suggerival’adesione alle tesi della pubblica amministrazione ancora prima della loro esposizione. Si evidenzia ancora da parte del ricorrente che il generico richiamo alle “motivazioni” esposte dalla Questura di Torino risultava del tutto insoddisfacente, poiché quest’ultima non opponeva alcuna argomentazione alle deduzioni difensive relative alla manifesta illegittimità del decreto di espulsione presupposto del trattenimento. 1.1.3 Ricorda infatti il ricorrente che,come già affermato da questa Corte di legittimità in altri analoghi precedenti, la decisione del Giudice di pace sarebbe illegittima per mancanza della motivazione, sia con riguardo al verbale di convalida, che l’avevadisposta senza alcuna spiegazione, e sia con riguardo alla successiva integrazione motivazionale, che avevaomesso del tutto di dar risposta alle circostanze allegate e documentate. 1.2 Le obiezioni del ricorrente, come già sopra annunciato, colgono nel segno. In realtà, il ricorrente, in ossequio al principio di autosufficienza, haindicato le questioni sottoposte all'esame del giudice di merito nella propriamemoria difensiva illustrata alla udienza fissata per ladecisione sull'istanza di proroga del suo trattenimento, ovverosia la questione della manifesta illegittimità del provvedimento espulsivo a lui stesso già notificato in precedenza. Osserva il Collegio che, a fronte delle articolate prospettazioni difensive del ricorrente, il Giudice di pace, senza alcuna specifica motivazione, aveva prorogato il trattenimento, utilizzando una clausola di mero stile preventivamente predisposta su un moduloprestampato, così decretando “la proroga del termine di trattenimento,sussistendone i presupposti di legge, per ulteriori trenta giorni”. Non vi è dubbio che a fronte del thema decidendum, come cristalizzatosi a seguito delle articolate deduzioni svolte dal ricorrente nella propria memoria difensiva, il giudice di merito ha reso una motivazione meramente apparente, che non soddisfa il requisito del "minimo costituzionale" secondo i parametri della sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 8053/2014, e non prendendo alcuna posizione sui punti sottoposti dal ricorrente alla sua attenzione, è incorsa nel sopra denunciato vizio di legittimità del provvedimento impugnato. 1.3Sul punto, va aggiunto che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte il trattenimento dello straniero, che non possa essere allontanato coattivamente contestualmente all'espulsione, costituisce una misura di privazione della libertà personale legittimamente realizzabile soltanto in presenza delle condizioni giustificative previste dalla legge e secondo una modulazione dei tempi rigidamente predeterminata(Cass., 22 gennaio 2021, n. 1322; Cass., 30 ottobre 2019, n. 27939). Ne consegue che, in virtù del rango costituzionale e della naturainviolabile del diritto inciso, la cui conformazione e concreta limitazioneè garantita dalla riserva assoluta di legge prevista dall'art. 13 Cost.,l'Autorità amministrativa è priva di qualsiasi potere discrezionale enegli stessi limiti opera anche il controllo giurisdizionale non potendo essere autorizzate proroghe non rigidamente ancorate a limititemporali e condizioni legislativamente imposte, con l'ulteriorecorollario che la motivazione del provvedimento giudiziale di convalida della proroga del trattenimento deve accertare la specificità dei motiviaddotti a sostegno della richiesta, nonché la loro congruenza rispetto alla finalità di rendere possibile il rimpatrio (Cass., 7 gennaio 2021, n.82; Cass., 28 febbraio 2019, n. 6064).E ciò tenuto conto anche della specificità delle condizionigiustificative del trattenimento dello straniero previste dalla legge per la concessione delle diverse proroghe e della rigida predeterminazione dei tempi di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 286/1998, sia nella fase autorizzativa relativa alla scansione temporale iniziale di trentagiorni (art. 14, commi 2, 3 e 4) sia nella fase, eventuale, di proroga(art. 14, comma 5) (così, Cass. 15647/2021). 1.4 Nel caso di specie, infatti, il provvedimento di proroga, redatto sumodulo prestampato non reca alcuna specifica motivazione in ordinealla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 14, comma 5, del decreto legislativo n. 286/1998, senza dunque poter ricavare dallo stesso un percorso argomentativo esaustivo e coerente (Cass., 5 agosto 2019, n.20883). 1.4.1 A ciò va aggiunto che, secondo la consolidata giurisprudenza espressa da questa Corte, in tema di proroga del trattenimento del cittadino straniero presso un Centro di permanenza per i rimpatri (CPR), la modifica dell'art. 14, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998, operata dalla l. n. 161 del 2014, ha introdotto una disciplina più rigorosa per la concessione della seconda proroga e di quelle successive, in modo tale da garantire una più stretta osservanza dell'art. 13 Cost., essendo necessario accertare l'esistenza di elementi concreti che consentano di ritenere probabile l'identificazione dello straniero o la necessità di mantenere il trattenimento per organizzare le operazioni di rimpatrio (Cass. 25875/2021; Cass. 1648/2022). È stato anche precisato che “in tema di espulsione del cittadino straniero, il decreto con il quale il giudice di pace convalidi l'ulteriore proroga del trattenimento in un Centro di permanenza per i rimpatri (CPR) non può limitarsi a richiamare le informative dell'autorità di polizia, senza riprodurne il contenutoe, in particolare, senza spiegare in base a quali concreti elementi sia ritenuta probabile l'identificazione dello straniero, secondo quanto previsto dall'art. 14, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998, poiché la misura incide su un diritto inviolabile, la cui limitazione è garantita dalla riserva assoluta di legge di cui all'art. 13 Cost., e la motivazione "per relationem", pur ammissibile, non può essere totalmente manchevole di ogni indicazione che ne attesti la condivisione da parte del decidente” (così, espressamente Cass. 610/2022). Ne consegue l’accoglimento del primo motivo e l’assorbimento del secondo motivo di censura con il quale si denuncia “violazione dell'art. 360, n. 3), c.p.c. in relazione agli azione agli artt. 10, 13 D. Lgs. 286/98––illegittimità della proroga del trattenimento per la manifesta illegittimità del decreto di espulsione presupposto––erronea contestazione della fattispecie espulsiva”.Alla ritenuta fondatezza del primo motivo di ricorso consegue, con decisione nel merito, lacassazione senza rinvio del provvedimento emesso dal G.d.P. e qui impugnato, in quanto risultano decorsi i termini per disporre legittimamente la proroga. 1.5 Poiché la parte ricorrente è ammessa al patrocinio a spese dello Stato in ungiudizio in cui è parte soccombente un’Amministrazione statale, non vi è luogoalla regolazione delle spese, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversiacivile promossa contro un’Amministrazione statale, il compenso e le spesespettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell’art. 82 d.P.R. n. 115 del2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, e più precisamente, ai sensi dell’art. 83, comma 2, dello stesso d.P.R., nel caso di giudizio di cassazione, al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (v. Cass. 11028/2009, 23007/2010, rese in fattispecie di cassazione con decisione nel merito); l’art. 133 del medesimo d.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può, infatti, riferirsi all’ipotesi di soccombenza di un’Amministrazione statale (Cass.18583/2012, 22882/2018, 30876/2018, 19299/2021, nonché Cass. S.U. 24413/2021). Pertanto le spese processuali, relative anche al giudizio di legittimità