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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 12 ottobre 2021

Cassazione n. 01076/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/12/2012 del Tribunale di Modena visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione; lette le richieste del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Modena ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dalla imputazione di molestie continuate e ha affermato la sua penale responsabilità per il delitto di ingiuria, condannandolo alla pena di giustizia.

2. Avverso detta sentenza ha proposto appello il difensore di [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, articolando tre motivi.

2.1. Con il primo motivo deduce la nullità della sentenza per la mancata indicazione in essa del capo di imputazione nella sentenza medesima e nel decreto di citazione a giudizio.

2.2. Con il secondo motivo l'appellante lamenta la nullità assoluta della sentenza per erroneo rigetto di un'istanza di rinvio dell'udienza del 20 novembre 2012 per impedimento del difensore dovuto a concomitanti impegni professionali.

2.3. Con il terzo motivo il ricorrente si duole dell'omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche e del trattamento sanzionatorio.

3. La Corte di appello di Bologna, ritenendo erroneamente che il Tribunale avesse pronunciato condanna per il reato di cui agli artt. 81 e 660 cod. pen., punito con la pena dell'ammenda, con ordinanza del 24 agosto 2020, ha ritenuto inappellabile la sentenza impugnata ex art. 593 cod. proc. pen. e ha riqualificato l'impugnazione, ex art. 568, comma 5, cod. proc. pen., come ricorso per cassazione trasmettendo gli atti a questa Corte di cassazione.

4. In realtà, trattandosi di sentenza emessa nel 2012 dal Tribunale per reato di competenza del giudice di pace e punito con la pena della multa, essa non rientra tra le sentenze inappellabili di cui all'art. 193, comma 3, cod. proc. pen. e neppure tra le ipotesi in cui la sentenza è inappellabile dall'imputato previste dall'art. 37 del d.lgs. n. 274 del 2000.

5. Tuttavia, deve rilevarsi che il fatto per il quale è stata pronunciata condanna non è più previsto dalla legge come reato.

Conseguentemente, ai sensi dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto di ingiuria non è previsto dalla legge come reato.

Così deciso il 12/10/2021. •R 0,3 rn (1) (...,r, ‘d Il Consigliere estensore ( Il residente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/12/2012 del Tribunale di Modena visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione; lette le richieste del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Modena ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dalla imputazione di molestie continuate e ha affermato la sua penale responsabilità per il delitto di ingiuria, condannandolo alla pena di giustizia. 2. Avverso detta sentenza ha proposto appello il difensore di [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, articolando tre motivi. 2.1. Con il primo motivo deduce la nullità della sentenza per la mancata indicazione in essa del capo di imputazione nella sentenza medesima e nel decreto di citazione a giudizio. 2.2. Con il secondo motivo l'appellante lamenta la nullità assoluta della sentenza per erroneo rigetto di un'istanza di rinvio dell'udienza del 20 novembre 2012 per impedimento del difensore dovuto a concomitanti impegni professionali. 2.3. Con il terzo motivo il ricorrente si duole dell'omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche e del trattamento sanzionatorio. 3. La Corte di appello di Bologna, ritenendo erroneamente che il Tribunale avesse pronunciato condanna per il reato di cui agli artt. 81 e 660 cod. pen., punito con la pena dell'ammenda, con ordinanza del 24 agosto 2020, ha ritenuto inappellabile la sentenza impugnata ex art. 593 cod. proc. pen. e ha riqualificato l'impugnazione, ex art. 568, comma 5, cod. proc. pen., come ricorso per cassazione trasmettendo gli atti a questa Corte di cassazione. 4. In realtà, trattandosi di sentenza emessa nel 2012 dal Tribunale per reato di competenza del giudice di pace e punito con la pena della multa, essa non rientra tra le sentenze inappellabili di cui all'art. 193, comma 3, cod. proc. pen. e neppure tra le ipotesi in cui la sentenza è inappellabile dall'imputato previste dall'art. 37 del d.lgs. n. 274 del 2000. 5. Tuttavia, deve rilevarsi che il fatto per il quale è stata pronunciata condanna non è più previsto dalla legge come reato. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto di ingiuria non è previsto dalla legge come reato. Così deciso il 12/10/2021. •R 0,3 rn (1) (...,r, ‘d Il Consigliere estensore ( Il residente