CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 12 febbraio 2026
Cassazione n. 16248/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Montesarchio e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] - difiduciaavverso l’ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Napolivisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;preso atto che si è proceduto con trattazione orale in pubblica udienza, in presenza delleparti, a seguito di rituale richiesta da parte della difesa del ricorrente;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], cheha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile;udito il difensore del ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendol’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza in data 12 febbraio 2026, a seguito di giudizio di riesame, il [OSCURATO:PERSONA] ha confermato l’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del medesimoTribunale in data 16 gennaio 2026 con la quale era stata disposta nei confronti di AntonioAloia (e di altri) la misura cautelare personale della custodia in carcere in relazione al reatodi concorso in tentata estorsione pluriaggravata (anche dall’uso del metodo mafioso e dalfatto che l’azione è stata posta in essere da un membro di associazione camorristica quale èl’[OSCURATO:PERSONA]) commesso dal 22 luglio al 15 ottobre 2025 (erroneamente indicato nell’ordinanzacome 2022) ai danni di [OSCURATO:PERSONA].2. Ricorre per cassazione avverso la predetta ordinanza il difensore (avv. [OSCURATO:PERSONA])dell’indagato, deducendo:2.1. Violazione di legge con riferimento all’art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen. evizi di motivazione nella parte in cui l'ordinanza esclude che le dichiarazioni rese daPasquale [OSCURATO:PERSONA] debbano essere valutate unitamente agli altri elementi di prova che neiconfermino l'attendibilità.Il ricorrente ha premesso una ricostruzione di fatti secondo la quale:a) [OSCURATO:PERSONA] nella notte del 7 agosto 2025 aveva allertato i Carabinieriaffermando di essere stato vittima di un attentato ai suoi danni, realizzato attraverso il lanciodi un ordigno esplodente contro la finestra della sua abitazione;b) successive investigazioni consentivano di appurare che si era trattato di unamenzogna ideata dal [OSCURATO:PERSONA] in modo tale da non poter essere verificata dal momento chel'abitazione della persona offesa risultava essere dotata di un sistema di videosorveglianzache riprende esclusivamente l'ingresso della stessa, con la conseguenza che, sulla basedelle immagini registrate e selezionate dall’interessato, non era possibile notare l'eventualelancio del materiale esplodente ad opera di ignoti;c) il [OSCURATO:PERSONA] riferiva, poi, agli inquirenti un episodio delittuoso avvenuto il precedente22 luglio 2025 affermando che in tale data due soggetti a lui sconosciuti si erano recatipresso la sua abitazione preannunciandogli “un'imbasciata” da parte di un amico;nell’occasione uno dei due aveva consegnato al [OSCURATO:PERSONA] un telefono cellulare già collegatoin videochiamata con un terzo soggetto, che secondo l'accusa deve identificarsi nell'attualericorrente [OSCURATO:PERSONA], e quest'ultimo avrebbe detto alla persona offesa che tutti ad Acerralo stavano pagando e che, pertanto, anche lui doveva fargli un regalo perché si era saputoche “stava facendo i soldi” e che stava aprendo un'altra scuola;d) il [OSCURATO:PERSONA] raccontava altresì agli inquirenti altri episodi verificatisi nei giorni 5, 6, 7e 8 agosto 2025, ed in particolare:- il fatto che in una occasione si erano presentate presso la sua abitazione duepersone - una delle quali indicata in [OSCURATO:PERSONA] - ma non erano state da luifatte entrare in casa in quanto temeva che si trattasse di emissari dell’[OSCURATO:PERSONA];- il fatto di avere incontrato in un’altra occasione tale [OSCURATO:PERSONA] il quale gliaveva confidato di essere stato a sua volta vittima di richieste estorsive ad opera diSalvatore [OSCURATO:PERSONA] e dell’[OSCURATO:PERSONA], i quali si erano anche presentati presso la suaabitazione e che, in altra occasione presso la sua abitazione si era presentato anche tale“[OSCURATO:PERSONA] ‘o Piuzo” (da lui indicato in [OSCURATO:PERSONA]) che riteneva collegato agli estorsori,versione da lui smentita in un momento successivo.Ciò premesso, la difesa del ricorrente ha sottolineato che il comportamento delBalascio non è mai stato cristallino tanto è vero che lo stesso, in data 21 ottobre 2025, èstato interrogato dal Pubblico Ministero quale indagato in relazione al reato di cui all’art. 367cod. pen. fornendo peraltro una spiegazione non plausibile nella quale ha comunqueammesso di aver lanciato lui stesso l’ordigno contro la propria abitazione.Aggiunge, ancora, la difesa del ricorrente che il [OSCURATO:PERSONA] era portatore di uninteresse ad accusare il [OSCURATO:PERSONA], il quale era stato a sua volta vittima di estorsione ed usuraad opera dello stesso [OSCURATO:PERSONA] nei cui confronti era pertanto in corso un processo nel qualeera già intervenuta una sentenza di condanna del [OSCURATO:PERSONA] che, per tale ragione, era statoposto agli arresti domiciliari.In ogni caso, ricorda la difesa – dolendosene – il Pubblico Ministero ha formulatorichiesta di archiviazione del procedimento per simulazione di reato a carico del Balasciosostenendo che difettava l’elemento soggettivo del reato stesso e non ha mai provveduto adiscrivere nei suoi confronti un procedimento per calunnia ai danni delle persone che lostesso ha accusato.Con specifico riguardo all’ordinanza impugnata deduce la difesa del ricorrente che:a) non corretta, alla luce degli elementi sopra indicati, sarebbe la positivavalutazione di attendibilità della persona offesa;b) come affermato dagli stessi Giudici dell’incidente cautelare, non vi sono specificielementi di riscontro al segmento della narrazione della persona offesa che riguardal’odierno ricorrente;c) l’ordinanza impugnata non ha tenuto in debito conto le doglianze difensive;d) è errato sostenere che le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] non necessitano di riscontriesterni;e) il Tribunale ha confuso il piano della attendibilità delle dichiarazioni con quellodella utilizzabilità delle stesse, ciò in quanto le dichiarazioni della persona offesa sono statecomunque rese prima del provvedimento di archiviazione adottato nei confronti della stessae da soggetto indagato o indagabile per un delitto collegato ai sensi dell’art. 371, comma 2,lett. b), cod. proc. pen.;f) erroneamente il Tribunale ha ritenuto circoscritte le condotte delittuose attribuite alBalascio alla sola simulazione di reato mentre era ravvisabile anche il reato di calunnia;g) l’assenza di riscontri specifici ed individualizzanti nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA] priva divalenza probatoria le dichiarazioni della predetta persona offesa. 2.2. Violazione di legge con riferimento all’art. 192, commi 2, 3 e 4, cod. proc. pen. evizi di motivazione nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto credibile la persona offesa,affidandosi solo alle sue stesse dichiarazioni - rese in qualità di indagato - ed a circostanzedi contorno nessuna delle quali dotata di autonomo potere dimostrativo della veridicità delnarrato, operando, inoltre, una valutazione frazionata degli episodi, che non ha tenuto contodello stretto collegamento tra l'attentato falsamente simulato dal [OSCURATO:PERSONA] e il tentativo diestorsione in suo danno, vicende che sono strettamente collegate sul piano probatorio eteleologico, avendo la persona offesa affermato di aver simulato l'attentato a suo danno,denunciato il tentativo di estorsione.A ciò si aggiunge che l’ordinanza impugnata difetterebbe di motivazione conriguardo alla attendibilità della persona offesa proprio con riguardo alle accuse rivolte neiconfronti dell’[OSCURATO:PERSONA], ciò in quanto, sebbene il [OSCURATO:PERSONA] non abbia formalmente accusatol’odierno ricorrente, ha comunque finito per simulare l’esistenza di elementi contro lo stesso.Mentre, poi, da un lato il Tribunale, per cercare un fondamento alla valutazione didell’indagato, dall’altro ha del tutto trascurato il fatto che il [OSCURATO:PERSONA] si trovava agli arrestidomiciliari per effetto di una condotta di natura usuraria ai danni del [OSCURATO:PERSONA].2.3. Violazione di legge in relazione all’art. 63, comma 2, cod. proc. pen. per avere iGiudici utilizzato le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] nonostante l’inutilizzabilità dellestesse ai sensi dell’art. 63, comma 2, cod. proc. pen.Evidenzia la difesa del ricorrente che, con riferimento alle dichiarazioni rese dallapersona offesa il 7 ed il 9 agosto 2025 in qualità di persona informata sui fatti, a quellerilasciate il 9 ottobre 2025, interrotte all’emergere di elementi indizianti a suo carico, e aquelle del 21 ottobre 2025 rese in qualità di indagato, le stesse richiedevano una attentaverifica di attendibilità e, prima ancora, di utilizzabilità che la giurisprudenza siacostituzionale che di legittimità demandano al Giudice e che, non può considerarsi il fattoche detto vizio sia stato sanato per il solo fatto che il [OSCURATO:PERSONA], in occasionedell’interrogatorio del 21 ottobre 2025 innanzi al Pubblico Ministero, ha confermato quanto inprecedenza dichiarato, senza tuttavia ripetere analiticamente le accuse, perché cosìoperando i Giudici dell’incidente cautelare avrebbero fatto una utilizzazione illegittima di attiinutilizzabili.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Ritiene il Collegio che il ricorso formulato nell’interesse dell’indagato AntonioAloia, in tutte le sue articolazioni che appaiono meritevoli di trattazione congiunta attesi ireciproci collegamenti, sia da ritenersi non fondato.1.1. Ribaltando l’ordine degli argomenti indicati dalla difesa del ricorrente nei motividi ricorso sopra riassunti è, innanzitutto, doveroso prendere le mosse dalla questione didiritto dedotta dalla difesa circa l’inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesaPasquale [OSCURATO:PERSONA].Osserva al riguardo il Collegio che la questione risulta essere stata posta alTribunale in sede di giudizio di riesame e che i Giudici territoriali vi hanno dato una rispostaadeguata, logica e soprattutto rispondente ai principi di diritto che regolano la materia.Il Tribunale (pag. 15) ha, infatti, chiarito che le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] del 7 e del 9agosto 2025 sono state raccolte prima che emergessero a suo carico indizi di reità inrelazione all’evento esplosivo dallo stesso falsamente denunciato in quanto i primi elementiindiziari a carico dello stesso sono contenuti nell’informativa dei carabinieri di Acerra del10/11 agosto 2025.Ne consegue che, allorquando il [OSCURATO:PERSONA] rese le prime dichiarazioni, non solo nonera formalmente indagato, ma neppure sussistevano elementi a carico dello stesso tali dafar ritenere che il predetto fosse indiziato di reità in ordine al reato di cui all’art. 367 cod. pen.1.2. Lo stesso Tribunale ha, poi, anche chiarito che le dichiarazioni rese dallapersona offesa il 9 agosto 2025 si riferiscono ad altro indagato e non all’[OSCURATO:PERSONA].1.3. Quanto, infine, alle dichiarazioni rese dal [OSCURATO:PERSONA] il 21 ottobre 2025 in meritoalla “visita” che il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe fatto presso la sua abitazione, poiché nel frattempo eranoemersi elementi di reità nei suoi confronti in merito alla simulazione dell’attentato esplosivoai suoi danni, dette dichiarazioni risultano essere state raccolte nel pieno rispetto dellegaranzie di legge.1.4. E’, poi, un dato di fatto che la posizione del [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cuiall’art. 367 cod. pen. è stata oggetto di richiesta di archiviazione accolta dal Giudice per leindagini preliminari in data 3 novembre 2025.1.4.1. Ne consegue che, proprio per la ritenuta non configurabilità del reato di cuiall’art. 367 cod. pen. a carico del [OSCURATO:PERSONA], ancorché sotto il profilo della assenzadell’elemento soggettivo di detto reato (non va dimenticato che il dichiarante ha resoconfessione al riguardo), valutata dal Pubblico Ministero e consacrata nelle decisione delGiudice, non ricorrevano le condizioni, né per ritenere l’inutilizzabilità originaria delledichiarazioni della persona offesa (quando lo stesso non era ancora indagato), né perritenere che le dichiarazioni successive dallo stesso rese devono essere sottoposte, comesostiene parte ricorrente, ad una valutazione ai sensi dell’art. 192, comma 3, cod. proc. pen.1.4.2. Anche, infatti, a considerare doverosamente come un unico complesso ledichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] nel senso che anche quelle dallo stesso rese prima di essereindagato e formalmente iscritto nel registro di cui all’art. 335 cod. proc. pen. dovevanoessere sottoposte ad una verifica giudiziale di utilizzabilità in base al principio secondo ilquale «spetta al giudice il potere di verificare nella sostanza al di là del riscontro di indiciformali quali la già intervenuta o meno iscrizione nominativa nel registro delle notizie di reatovengono rese» (cfr. in tal senso Sez. U, n. 15208 del 25/02/2010, Mills, Rv. 246581-01, inmotivazione), non si può tuttavia prescindere dalla circostanza che un adeguato vagliorisulta essere stato fatto ed essersi concluso con la archiviazione della posizione deldichiarante.1.4.3. Ne consegue che i Giudici dell’incidente cautelare risultano avere fattocorretta applicazione del principio di diritto, certamente applicabile anche al caso in esamesecondo il quale «Non sussiste incompatibilità ad assumere l'ufficio di testimone per lapersona già indagata, la cui posizione sia stata definita con provvedimento di archiviazione,in quanto la disciplina limitativa della capacità di testimoniare prevista dagli artt. 197, comma1, lett. a) e b), 197-bis, e 210 cod. proc. pen. si applica solo all'imputato, al quale èequiparata la persona indagata, nonché al soggetto già imputato, salvo che sia statoirrevocabilmente prosciolto per non aver commesso il fatto» (Sez. 6, n. 34562 del07/07/2021, Carleo, Rv. 281982-01, in fattispecie in cui la Corte ha ritenuto non necessarial'acquisizione di elementi di riscontro ai sensi dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. chesuffragassero le dichiarazioni testimoniali di un coindagato nei cui confronti era statadisposta l'archiviazione, in applicazione della causa di esclusione della punibilità previstadall'art. 323-ter cod. pen.; in senso conforme Sez. U, n. 12067 del 17/12/2009, dep. 2010,[OSCURATO:PERSONA], Rv. 246376-01 e Sez. 2, n. 4123 del 09/01/2015, Sconso, Rv. 262367-01).1.5. Il discorso fin qui affrontato non può, ovviamente, che valere non solo per ilreato di cui all’art. 367 cod. pen. ma anche per ogni altro reato ipotizzabile a carico deldichiarante (ivi compreso quello di calunnia sul quale ha posto l’accento la difesa delricorrente), reato per il quale neppure è stata iscritta la notizia di reato e sostanzialmenteneppure ritenibile sussistente nel momento in cui, come si dirà nel prosieguo i Giudici dellacautela hanno ritenuto attendibile il narrato del [OSCURATO:PERSONA]. E’, quindi, di tutta evidenza che, stante la posizione giuridica del [OSCURATO:PERSONA] il criterio divalutazione delle dichiarazioni dello stesso, pur necessariamente rigoroso, non dovevaessere quello di cui all’art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen. con la imprescindibileacquisizione di riscontri esterni, ma quello delle ordinarie valutazioni delle posizioni di undichiarante persona offesa ai sensi dell’art. 192, comma 1, cod. proc. pen.2. Doverosamente chiarito il profilo giuridico di cui sopra, occorre poi evidenziareche il Tribunale risulta avere ampiamente esposto, in modo certamente non manifestamenteillogico od oggetto di travisamenti, le ragioni per le quali ha valutato positivamentel’attendibilità del narrato della persona offesa.2.1. In particolare, i Giudici dell’incidente cautelare hanno evidenziato che:a) l’unico elemento distonico della linearità del narrato della persona offesa consistenella simulazione di essere stato vittima dell’attentato esplosivo ai danni della suaabitazione, vicenda ammessa dal [OSCURATO:PERSONA] che ne ha fornito una spiegazione ritenuta a suavolta logica ed attendibile al punto da portare all’emissione del menzionato provvedimento diarchiviazione;b) il racconto della persona offesa non solo è risultato credibile (testualmente“preciso, dettagliato, coerente e costante”) ma ha trovato numerosi riscontri analiticamenteindicati nell’ordinanza impugnata, tra i quali non solo le dichiarazioni delle persone informatesui fatti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ma anche in relazione a quanto è emerso dalleintercettazioni ambientali compiute (v. pagg. 9 e 10 dell'ordinanza impugnata);c) se è ben vero che tali riscontri (come detto non necessari) non hanno riguardatodirettamente la posizione dell’odierno ricorrente [OSCURATO:PERSONA], sono comunque stati ritenuti idonei aduna valutazione complessiva e non certo frazionata di tali dichiarazioni;d) il Tribunale ha altresì adeguatamente motivato circa l’attendibilità delledichiarazioni del dichiarante anche nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] (pagg. 13 e 14) e, per ciò che piùconta in questa sede, con riguardo alla posizione dell’[OSCURATO:PERSONA], ha evidenziato con stringentelogica che «non sono emersi rapporti pregressi tra il denunciante gli odierni ricorrenti chepossano giustificare un eventuale intento calunniatorio ed anzi la nota caratura criminaledell’[OSCURATO:PERSONA] induce a ritenere inverosimile che il [OSCURATO:PERSONA] possa avere accusato falsamentequesti e soggetti a lui vicini»;e) sempre il Tribunale ha chiarito, come situazione idonea a confortare il quadrogravemente indiziario nei confronti dell’[OSCURATO:PERSONA], anche le circostanze che questi all’epoca deifatti denunciati era latitante e che i provvedimenti giudiziari in atti attestano la piena ripresadelle attività criminali dell’[OSCURATO:PERSONA] durante detta latitanza.2.2. Così descritto il quadro complessivo della vicenda e delle valutazioni operate inmaniera conforme sia dal Giudice emettente il provvedimento cautelare genetico che dalTribunale del riesame, non resta che evidenziare che il ricorso per il resto svolge censure dimerito e che le Sezioni Unite di questa Corte Suprema hanno già avuto modo di chiarire che«in tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione,vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine allaconsistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta il compito diverificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità ed ai limiti che ad essoineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hannoindotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando lacongruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto aicanoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanzeprobatorie» (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828-01, nella cui parte motiva laS.C., dopo aver premesso che la richiesta di riesame ha la specifica funzione, come mezzodi impugnazione, sia pure atipico, di sottoporre a controllo la validità dell'ordinanza cautelarecon riguardo ai requisiti formali enumerati nell'art. 292 cod. proc. pen. e ai presupposti aiquali è subordinata la legittimità del provvedimento coercitivo, ha posto in evidenza che lamotivazione della decisione del tribunale del riesame, dal punto di vista strutturale, deveessere conformata al modello delineato dal citato articolo, ispirato al modulo di cui all'art. 546cod. proc. pen., con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronunciacautelare, non fondata su prove, ma su indizi e tendente all'accertamento non dellaresponsabilità, bensì di una qualificata probabilità di colpevolezza).Tale orientamento, dal quale l’odierno Collegio non intende discostarsi, ha trovatoconforto anche in pronunce più recenti di questa Corte Suprema (ex ceteris: Sez. 4, n.26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460).2.3. Ne consegue che «l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273cod. proc. pen. e delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 stesso codice è rilevabile incassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge od inmancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimentoimpugnato» (Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400-01, nella cui partemotiva la S.C. ha chiarito che il controllo di legittimità non concerne né la ricostruzione deifatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza econcludenza dei dati probatori, onde sono inammissibili quelle censure che, pur investendoformalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione dicircostanze già esaminate dal giudice di merito; nello stesso sostanziale senso, Sez. 3, n.40873 del 21/10/2010, Merja, Rv. 248698-01). Nessun vizio anche secondo i profili motivazionali è quindi ravvisabile nell’ordinanzaimpugnata in questa sede di legittimità.3. Da quanto sopra esposto consegue il rigetto del ricorso in esame, con condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali.4. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in liberta del ricorrente,deve disporsi - ai sensi dell'articolo 94, comma 1-ter, delle disposizioni di attuazione delcodice di procedura penale - che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istitutopenitenziario in cui l'indagato trovasi ristretto perché provveda a quanto stabilito dal comma1-bis del citato articolo 94. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda allacancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.Così è deciso, 22/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA]