CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 30 marzo 2022
Cassazione n. 10233/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
____________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 20596 del ruolo generale dell’anno 2020, proposto da [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 59H16 H501F) rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 70E08 A669D) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]’[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rap- presentante pro tempore BERNABEI Giovanna (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 53E47 B632Q) AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore VANNI Cristina (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 70E41 H501W) I.V.G. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresen- tante pro tempore FEDERICI Walter (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 72C18 H501L) PISTILLO [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 55R57 H501B) -intimati- Ric. n. 20596/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 9 marzo 2022 – Ordinanza – Pagina 1 di 5 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 20596/2020 Numero sezionale 2768/2022 per la cassazione della sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 10233/2022n. Data pubblicazione 30/03/2022 21969/2019, pubblicata in data 14 novembre 2019; udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 9 marzo 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso in opposizione, ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c., nel corso di un processo esecutivo per espropriazione immobiliare promosso nei suoi confronti nonché del suo coniuge [OSCURATO:PERSONA], dal [OSCURATO:PERSONA] per il personale dell’ex Banca di Roma, con l’intervento dei creditori [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (cui è oggi subentrata l’Agenzia delle En- trate - Riscossione) e [OSCURATO:PERSONA], all’esito del quale è stato aggiudicato e trasferito in favore di [OSCURATO:PERSONA] il com- plesso immobiliare pignorato. La domanda, qualificata dal Tribunale di Roma in termini di op- posizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., è stata dichiarata inammissibile. Ricorre il Cecconi, sulla base di due motivi. Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli intimati. È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichiarato manifestamente fondato. È stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazione della pro- posta. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia «Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 447 bis, 615, 616, 617, 618 2° comma e 618 bis c.p.c.». Con il secondo motivo si denunzia «Violazione e/o falsa appli- cazione degli artt. 163, 613 bis, 165 e 183 VI comma c.pc. 184 e 190 c.p.c., nonché del secondo comma dell’art. 4 del D. Lgs. Ric. n. 20596/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 9 marzo 2022 – Ordinanza – Pagina 2 di 5 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 20596/2020 Numero sezionale 2768/2022 n. 150/2011. Violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 111 Numero di raccolta generale 10233/2022Data pubblicazione 30/03/2022 della Costituzione». I due motivi del ricorso sono logicamente e giuridicamente con- nessi e possono, quindi, essere esaminati congiuntamente. Essi sono manifestamente fondati. 1.1 Il tribunale ha dichiarato inammissibile l’opposizione pro- posta dal Cecconi, espressamente qualificata come opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c. (qualificazione che non risulta del resto messa in discussione nel ricorso), rite- nendo tardivamente instaurata la relativa fase di merito a co- gnizione piena, sull’assunto che fosse nella specie applicabile il rito speciale delle locazioni, in quanto il titolo esecutivo azionato era costituito da decreto ingiuntivo emesso ai sensi dell’art. 664 c.p.c., per il pagamento di canoni di locazioni scaduti e a sca- dere. Ha ritenuto, in particolare, che il giudizio di merito a cognizione piena dovesse essere instaurato con ricorso, da depositare in Cancelleria nel termine perentorio fissato dal giudice dell’ese- cuzione all’esito della fase sommaria, ai sensi dell’art. 447 bis c.p.c.. Poiché, invece, l’opponente aveva introdotto il giudizio con atto di citazione che, pur notificato entro il predetto termine, era stato depositato in Cancelleria, ai fini dell’iscrizione a ruolo, dopo la sua scadenza, ha ritenuto tardivamente instaurata, e quindi inammissibile, la fase di merito a cognizione piena. 1.2 Il ricorrente sostiene che, al contrario, il rito applicabile era in realtà quello ordinario, onde era tempestiva l’istaurazione della fase di merito a cognizione piena dell’opposizione effet- tuata con atto di citazione e, di conseguenza, non conforme a diritto il mutamento del rito (da ordinario a rito speciale delle locazioni) disposto dal giudice della stessa. 1.3 In proposito, va certamente data continuità, ad avviso del Collegio, all’indirizzo di questa Corte, enunciato in una Ric. n. 20596/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 9 marzo 2022 – Ordinanza – Pagina 3 di 5 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 20596/2020 decisione ormai piuttosto risalente ma mai espressamente Numero sezionale 2768/2022Numero di raccolta generale 10233/2022 con- traddetta successivamente, secondo cui «in tema di compe- Data pubblicazione 30/03/2022 tenza nelle cause relative a rapporti di locazione, le controver- sie in materia di locazione disciplinate dal rito di cui agli artt.414 e ss. c.p.c. sono quelle che riguardano direttamente un rapporto locatizio, il suo accertamento e i suoi effetti nella fase di cognizione e non anche nella successiva fase di esecuzione, nella quale l’oggetto non è più detto rapporto, ma l’attuazione di un titolo che nella locazione trova origine remota; ne conse- gue che l’opposizione ai sensi dell'art. 615, comma 2, c.p.c., avverso una esecuzione iniziata in base ad una ordinanza di convalida di sfratto, non rientra nell’ambito delle controversie locative che ora sono soggette al rito speciale dell’art. 447 bis, ma va decisa con il rito ordinario e non con quello del lavoro» (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 16377 del 04/08/2005, Rv. 585208 – 01). È d’altra parte evidente che si tratta di un principio di diritto valido non solo per l’opposizione all’esecuzione di cui all’art.615 c.p.c., ma per tutte le opposizioni esecutive e, in partico- lare, anzi a più forte ragione, proprio per l’opposizione agli atti esecutivi di cui all’art. 617 c.p.c., nella quale viene in discus- sione la mera regolarità degli atti di esecuzione e, quindi, l’og- getto del giudizio è ancor meno legato all’originario rapporto di locazione. La decisione impugnata non è conforme agli enunciati principi di diritto, avendo ritenuto applicabile il rito speciale delle loca- zioni, mentre nella specie era applicabile il rito ordinario; essa va dunque cassata affinché la tempestività dell’introduzione del giudizio di merito dell’opposizione sia nuovamente valutata, in base ai suddetti principi di diritto. 2. Il ricorso è accolto e la sentenza impugnata è cassata in re- lazione, con rinvio al Tribunale di Roma, quale giudice di primo Ric. n. 20596/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 9 marzo 2022 – Ordinanza – Pagina 4 di 5 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 20596/2020 Numero sezionale 2768/2022 grado, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del Numero di raccolta generale 10233/2022Data pubblicazione 30/03/2022 giudizio di legittimità. per questi motivi La Corte: - accoglie il ricorso e cassa la decisione impugnata, con rin- vio al Tribunale di Roma, quale giudice di primo grado, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giu- dizio di legittimità. Così deciso nella camera di consiglio della Sesta Sezione Ci- vile, Sottosezione 3, in data 9 marzo 2022. Il presidente [OSCURATO:PERSONA]. n. 20596/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 9 marzo 2022 – Ordinanza – Pagina 5 di 5 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A