CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 06620/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 22324/2018 del ruolo generale, proposto DA[OSCURATO:PERSONA] A GENZIA DELLE E NTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), presso i cui uffici, ope legis, domicilia in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12. - RICORRENTE – CONTRO C HIARA P ALAZZETTI (codice fiscale non indicato), elettivamente domiciliata in secondo grado presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], in Pordenone, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 5 INTIMATA – per la cassazione della sentenza n. 6/1/2014 della Commissione tributaria regionale del [OSCURATO:PERSONA] - Giulia, depositata il 15 gennaio 2018, non notificata; [OSCURATO:PERSONA] le motivate conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], depositate il 9 novembre 2022, che ha chiesto di accogliere il ricorso. UDITA la relazione svolta all’udienza del 1° dicembre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] : 1. con la suindicata sentenza la Commissione tributaria regionale del Friuli-Venezia-Giulia, accoglieva l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] contro la pronuncia n. 320/1/2015 della Commissione tributaria provinciale di Pordenone e, in sua riforma, assegnava la categoria A/7 all’unità immobiliare della contribuente, sita nel Comune di Porcia, censita al folio 6, Mappale 1086, sub. 1, così rettificando quella attribuita dall’Ufficio (A/8) con avviso n. 0045961/15, emanato a seguito di procedura docfa presentata dalla contribuente in data 11 dicembre 2013. 1.1.[OSCURATO:PERSONA] regionale, nello specifico, riconosceva la fondatezza del motivo di appello concernente l’eccezione di nullità dell’avviso per violazione del principio del contraddittorio endoprocedimentale, reputando l’atto nullo, ai sensi dell’art. 21- octies della legge 7 agosto 1990, n. 241 e 12 della legge 27 luglio 2000, n. 212, in ragione del più convincente l’orientamento espresso dalla Corte di Cassazione, con la pronuncia del 18 settembre 2017, n. 19667, resa a Sezioni unite, secondo cui l’amministrazione ha sempre l’obbligo di assicurare il contraddittorio preventivo prima di adottare un provvedimento che possa incidere sui diritti del contribuente. 1.2.la Commissione esaminava, altresì, il merito della controversia, ritenendo che l’immobile avesse le caratteristiche proprie dei beni riconducibili alla categoria A/7, ravvisando in tal modo l’illegittimità della predetta rettifica operata dall’Ufficio. 2. l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione avverso detta sentenza con atto notificato tramite posta elettronica certificata in data 16 luglio 2018 (lunedì), articolando cinque motivi di impugnazione. 3.[OSCURATO:PERSONA] è restata intimata. L E [OSCURATO:PERSONA] 4. Con il primo motivo di doglianza l’Agenzia delle Entrate ha dedotto, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2 del d.l. 23 gennaio 1993, n. 16 (convertito in legge 24 marzo 1993, n. 75) e 12, comma 7, della legge 27 luglio 2000, n. 212, reputando erronea la valutazione del primo Giudice nella parte in cui ha ravvisato l’esigenza di attivare, anche nell’ambito della procedura docfa, il contraddittorio preventivo, osservando –di contro – l’Ufficio che la partecipazione del contribuente è tratto immanente al procedimento in questione, stante la natura di atto complesso ed a formazione progressiva del riclassamento, qualificato dalla interlocuzione con il contribuente che ha presentato la rendita proposta, sottoponendola ai controlli dell’Ufficio. Per altra via, l’Agenzia ha sottolineato che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con un intervento (sentenza n. 24823/2015) successivo a quello indicato dal Giudice dell’appello, avevanoprecisato che il principio dell’obbligo del contraddittorio preventivo opera solo per i tributi armonizzati e nei casi (non ricorrente nella specie) in cui è sancito dal legislatore; 6.2.con la seconda censura l’Agenzia ha lamentato, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc., civ., la violazione dell’art.112 cod. proc. civ., segnalando che il motivo di appello della contribuente riguardava solo il profilo della nullità dell’avviso in relazione alla dedotta violazione del principio del contradditorio endoprocedimentale, per cui la Commissione non poteva pronunciarsi sul merito della vicenda, soprattutto quando aveva già annullato l’avviso impugnato; 6.3 con la terza ragione di impugnazione, l’Agenzia ha denunciato, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3 cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 132, secondo comma, num. 4, e 36 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, non avendo la sentenza impugnata indicato le ragioni di fatto e di diritto su cui si è basata la decisione, rendendo una motivazione solo apparente, basata su convincimenti personali e non fondato su di una disamina tecnico- logico-giuridica; 6.3. con la quarta censura, la ricorrente ha rimproverato al Giudice regionale, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3 cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 6, 61 e 62 del d.P.R. 1° dicembre 1949, n. 1142, 8, commi 1 e 2, del d.P.R. n. 23 marzo 1998, n. 138 e 9, comma 3 lett. e), del d.l. 30 dicembre 1993, n. 557 (conv. in legge 26 febbraio 1994, n. 133), assumendo che le considerazioni svolte nella sentenza impugnata sul concetto di villa non hanno tenuto conto della normativa di riferimento; 6.4. con il quinto motivo di impugnazione, l’istante sostenuto, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3 cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1, co. 1 e 2, del decreto ministeriale 19 aprile 1994, n. 701 (regolamento della procedura docfa), segnalando che la rendita presentata dal contribuente resta agli atti catastali, come rendita proposta, sino a quando l’Ufficio non provveda alla determinazione della rendita definitiva. R [OSCURATO:PERSONA] : 7. impregiudicato ogni esame sulla prima d oglianza, il secondo motivo di impugnazione, con cui è stato censurato l’error in procedendoin cui sarebbe incorso il Giudice regionale nell’esaminare il merito della controversia, nonostante la dedotta assenza sul punto di motivi di appello da parte della contribuente, impone a questa Corte, quale giudice del fatto processuale dedotto, di esaminare l’atto di appello e quindi di richiedere l’acquisizione del fascicolo di merito, stante la natura preliminare ed in tesi assorbente di tale accertamento in relazione al merito della controversia, pure considerata dalla ricorrente nei successivi motivi di impugnazione; 8. per tale incombente la causa va rinviata