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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 ottobre 2025

Cassazione n. 38482/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/11/2024 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del diniego della causa di esclusione della punibilità prevista all'art. 131-bis cod. pen. in relazione al reato di danneggiamento, non è consentito in sede di legittimità perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; in particolare, ad avviso del ricorrente, la Corte di Appello avrebbe disatteso il principio sancito dalle Sezioni Unite secondo cui, non essendo prevista una incompatibilità strutturale tra gli artt. 81 cod. pen. e 131-bis, cod. pen., è possibile che una pluralità di reati posti sotto il vincolo della continuazione non rendano la condotta abituale, essendo così astrattamente ammissibile applicare anche in tali casi questa particolare causa di non punibilità.

In realtà, la sentenza delle Sezioni Unite specifica chiaramente che la circostanza per cui più reati vengano unificati nel vincolo della continuazione non è di per sé una condizione ostativa al riconoscimento dell'art. 131-bis cod. pen., salve le ipotesi in cui il giudice la ritenga idonea, in concreto, ad escludere la particolare tenuità dell'offesa o per qualificare il comportamento come abituale (si veda, Sez.

U., n. 18891 del 27/01/2022, Ubaldi, Rv. 283064); Dalla lettura della sentenza del [OSCURATO:PERSONA] emerge che, sebbene non vi sia una incompatibilità assoluta, il giudice di merito, esattamente#.come accaduto nel caso di specie, ben può valorizzare la continuazione dei reati come un indice dell'abitualità delle condotte o per escludere la tenuità dell'offesa sulla base di ulteriori parametri, tra cui l'intensità del dolo e la natura ed entità del danno cagionato (sul punto, si veda pag. 3 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2025 Il Consigliere estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/11/2024 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] che l'unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base del diniego della causa di esclusione della punibilità prevista all'art. 131-bis cod. pen. in relazione al reato di danneggiamento, non è consentito in sede di legittimità perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; in particolare, ad avviso del ricorrente, la Corte di Appello avrebbe disatteso il principio sancito dalle Sezioni Unite secondo cui, non essendo prevista una incompatibilità strutturale tra gli artt. 81 cod. pen. e 131-bis, cod. pen., è possibile che una pluralità di reati posti sotto il vincolo della continuazione non rendano la condotta abituale, essendo così astrattamente ammissibile applicare anche in tali casi questa particolare causa di non punibilità. In realtà, la sentenza delle Sezioni Unite specifica chiaramente che la circostanza per cui più reati vengano unificati nel vincolo della continuazione non è di per sé una condizione ostativa al riconoscimento dell'art. 131-bis cod. pen., salve le ipotesi in cui il giudice la ritenga idonea, in concreto, ad escludere la particolare tenuità dell'offesa o per qualificare il comportamento come abituale (si veda, Sez. U., n. 18891 del 27/01/2022, Ubaldi, Rv. 283064); Dalla lettura della sentenza del [OSCURATO:PERSONA] emerge che, sebbene non vi sia una incompatibilità assoluta, il giudice di merito, esattamente#.come accaduto nel caso di specie, ben può valorizzare la continuazione dei reati come un indice dell'abitualità delle condotte o per escludere la tenuità dell'offesa sulla base di ulteriori parametri, tra cui l'intensità del dolo e la natura ed entità del danno cagionato (sul punto, si veda pag. 3 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2025 Il Consigliere estensore Il
Sentenza Cassazione n. 38482/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris