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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 15 luglio 2021

Cassazione n. 37632/2021

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ato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 07/10/2020 della Corte di Appello di Catanzaro, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio e rideterminazione della pena; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di Catanzaro, in sede di rinvio della Corte di cassazione, parzialmente riformando la sentenza del Tribunale di Castrovillari del 19 febbraio 2008, confermava la responsabilità del ricorrente per i reati di associazione per delinquere, truffa aggravata ed evasione fiscale, di cui ai capi A,B, C, D e I, rideterminando la pena in anni sei e mesi sei di reclusione.L'annullamento con rinvio, verificatosi due volte, era limitato alla misura dell'aumento di pena per la recidiva, come da sentenza della Corte di cassazione del 21 maggio 2019, con particolare riguardo all'applicazione del temperamento previsto dall'art. 99, ultimo comma, cod. pen., secondo il quale "in nessun caso l'aumento di pena per effetto della recidiva può superare il cumulo delle pene risultante dalle condanne precedenti alla commissione del nuovo delitto non colposo".

2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte ritenuto di convertire la pena pecuniaria relativa ad una precedente condanna (pari ad euro 77,47) senza tenere conto che tale pena era stata inflitta unitamente alla pena detentiva, sicché non avrebbe potuto essere convertita.

Il ricorrente si duole, inoltre, della mancata valutazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen.. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1.11 ricorrente non ha interesse ad eccepire la violazione di legge dedotta in ricorso come primo motivo, dal momento che, a prescindere dalla possibilità di convertire la pena pecuniaria pari a 77,47 euro in pena detentiva - per un massimo di aumento di pena pari ad anni uno, mesi cinque e giorni ventidue di reclusione a mente dell'art. 99, ultimo comma, cod. pen., - la Corte di Appello ha inflitto concretamente un aumento molto inferiore al massimo possibile, determinandolo in anni uno di reclusione senza alcuna sanzione pecuniaria.

2. La seconda deduzione del ricorrente è manifestamente infondata, poiché l'aumento per la recidiva è stato calcolato dalla Corte tenendo conto dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., in particolare richiamando la gravità del fatto per cui si procede rispetto ai precedenti penali dell'imputato.

Si deve rammentare, in proposito, che la pacifica giurisprudenza di legittimità, condivisa dal Collegio, ritiene che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario; Sez. 3 n. 1182 del 17/10/2007 dep. 2008, Cilia, rv. 238851).

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 15.07.2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 07/10/2020 della Corte di Appello di Catanzaro, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio e rideterminazione della pena; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di Appello di Catanzaro, in sede di rinvio della Corte di cassazione, parzialmente riformando la sentenza del Tribunale di Castrovillari del 19 febbraio 2008, confermava la responsabilità del ricorrente per i reati di associazione per delinquere, truffa aggravata ed evasione fiscale, di cui ai capi A,B, C, D e I, rideterminando la pena in anni sei e mesi sei di reclusione.L'annullamento con rinvio, verificatosi due volte, era limitato alla misura dell'aumento di pena per la recidiva, come da sentenza della Corte di cassazione del 21 maggio 2019, con particolare riguardo all'applicazione del temperamento previsto dall'art. 99, ultimo comma, cod. pen., secondo il quale "in nessun caso l'aumento di pena per effetto della recidiva può superare il cumulo delle pene risultante dalle condanne precedenti alla commissione del nuovo delitto non colposo". 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte ritenuto di convertire la pena pecuniaria relativa ad una precedente condanna (pari ad euro 77,47) senza tenere conto che tale pena era stata inflitta unitamente alla pena detentiva, sicché non avrebbe potuto essere convertita. Il ricorrente si duole, inoltre, della mancata valutazione dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen.. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1.11 ricorrente non ha interesse ad eccepire la violazione di legge dedotta in ricorso come primo motivo, dal momento che, a prescindere dalla possibilità di convertire la pena pecuniaria pari a 77,47 euro in pena detentiva - per un massimo di aumento di pena pari ad anni uno, mesi cinque e giorni ventidue di reclusione a mente dell'art. 99, ultimo comma, cod. pen., - la Corte di Appello ha inflitto concretamente un aumento molto inferiore al massimo possibile, determinandolo in anni uno di reclusione senza alcuna sanzione pecuniaria. 2. La seconda deduzione del ricorrente è manifestamente infondata, poiché l'aumento per la recidiva è stato calcolato dalla Corte tenendo conto dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., in particolare richiamando la gravità del fatto per cui si procede rispetto ai precedenti penali dell'imputato. Si deve rammentare, in proposito, che la pacifica giurisprudenza di legittimità, condivisa dal Collegio, ritiene che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario; Sez. 3 n. 1182 del 17/10/2007 dep. 2008, Cilia, rv. 238851). Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 15.07.2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]