CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 18540/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENIZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/03/2021 del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla determinazione delle pene accessorie. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza ex art. 444 cod.proc.pen. del 05/0:3/2021, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Milano applicava a [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata di anni tre di reclusione ed euro 12.000,00 di multa in relazione ai reati di cui agli artt. 110,73 d.P.R. n. 309/1990 e 81, 319,320 cod.pen. nonché, in base al disposto dell'art. 317-bis cod.pen, le pene accessorie della interdizione in perpetuo dai pubblici uffici e della incapacità in perpetuo di contrattare con la pubblica amministrazione. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, articolando, un unico motivo, con il quale deduce violazione degli artt. 77 e 317-bis cod.pen. in relazione alla irrogazione delle pene accessorie della interdizione perpetua dai pubblici uffici e della incapacità perpetua a contrarre con la pubblica amministrazione ex art. 317-bis cod.pen. Argomenta che tali pene accessorie, non oggetto dell'accordo, erano state erroneamente applicate dal Giudice, in quanto l'applicabilità dell'art. 317-bis, comma 2, cod.pen. andava correlata alla pena applicata per i reati di cui all'art. 320 cod.pen. e che era pari a soli mesi quattro di reclusione e, quindi, rientrante nei presupposti applicativi della seconda parte del primo comma dell'art. 317-bis cit., che prevede l'interdizione ed il divieto temporanei, per una durata non inferiore a cinque anni né superiore a sette anni; la disciplina del reato continuato, si precisa, imponeva di scindere le fattispecie ed applicare la pena accessoria con riferimento ai reati satelliti per i quali la stessa sia prevista (art. 77 cod.pen.); inoltre, il Tribunale avrebbe dovuto valutare anche la sussistenza della circostanza attenuante di cui all'art. 323-bis, comma secondo cod.pen, seppure non oggetto dell'accordo sulla pena principale, in quanto rilevante per le disposizioni di contenute nel comma secondo dell'art. 317-bis cod.pen.. Chiede, pertanto, l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alle pene accessorie. 3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta con cui ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla determinazione delle pene accessorie sul rilievo della correttezza della censura afferente all'entità della pena accessoria riferita al solo reato di cui al capo 2), individuato come reato satellite, in quanto il giudice avrebbe effettivamente dovuto scindere il vincolo della continuazione e tenere conto della pena concreta calcolata per lo stesso, pari a mesi quattro ed C 400,00 di multa, calibrando la sanzione accessoria secondo la previsione dell'art. 317-bis, comma 1 seconda parte, cod. pen. e non prima parte. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato, secondo le argomentazioni che seguono. 2. Va, innanzitutto, rilevato che l'art. 445, comma 1-ter cod. proc. pen. (comma inserito dalla legge n. 3 del 9 gennaio 2019) prevede per i reati in materia di pubblica amministrazione - fra i quali l'art. 320 cod. pen.- l'applicazione delle pene accessorie di cui all'art. 317-bis cod. peri, e che è ammissibile il ricorso per cassazione proposto per violazione di legge con riferimento alle pene accessorie che- come avvenuto nella specie- non hanno formato oggetto dell'accordo tra le parti, non operando in questo caso la disposizione dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. Sez.5, n. 49477 del 13/11/2019, Rv.277552 - 01). 3. Va, poi, osservato che, costituisce principio consolidato che, nel caso di reato continuato, per determinare le pene accessorie da applicare, ai sensi dell'art.77 cod. pen., è necessario fare riferimento ai singoli reati per i quali è stata pronunciata la condanna, scindendo, pertanto, detto reato nelle singole violazioni che lo compongono ed applicando le pene accessorie previste per ciascun illecito "satellite" (Sez. 3, n. 36308 del 21/05/2019, dep.21/08/2019, Rv. 277502 - 01). Applicando tale principio nella specie, va osservato che il Giudice, nell'applicare le pene accessorie di cui all'ari:. 317-bis cod.pen. (aggiunto dalla legge n. 3 del 9 gennaio 2019) avrebbe dovuto scindere il vincolo della continuazione tra i reati e tenere conto della pena concretamente considerata per il reato di cui al capo 2), pari a mesi quattro ed € 400,00 di multa; per la determinazione della sanzione accessoria, quindi, avrebbe dovuto fare riferimento alla previsione dell'art. 317-bis, comma 1 seconda parte, cod. pen, che contempla pene accessorie temporanee in misura non fissa, e non, come erroneamente effettuato, alla previsione di cui al comma 1, prima parte, della predetta norma, che contempla pene accessorie perpetue. 4. L'ulteriore doglianza proposta, relativa alla mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 323-bis, secondo comma, cod.pen. è inammissibile. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, in tema di patteggiamento, non può essere censurato in sede di legittimità il difetto di motivazione della sentenza in ordine ad una circostanza attenuante non richiesta e non applicata, dovendo il giudice investito della richiesta di applicazione della pena pronunciarsi, in base all'art. 444, comma secondo, cod. proc. pen., solo sulla qualificazione giuridica del fatto e sulla applicazione e comparazione delle circostanze prospettate dalle parti (cfr., Sez. 6, n. 7401 del 31/01/2013, Gjataj e altri, Rv. 254878); tale orientamento è stato ribadito a seguito dell'introduzione dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. ad opera della legge n.103/17, che ha previsto che il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento è proponibile solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza (Sez. 5, n. 17982 del 18/05/2020, Benjezia, Rv. 27911701). 5. La sentenza impugnata, pertanto, deve essere annullata limitatamente alla determinazione delle pene accessorie con rinvio al Tribunale di Milano per nuovo giudizio sul punto (cfr. Sez. U, n.28910 del 28/02/2019, dep.03/07/2019, Rv. 276286 - 01, che ha affermato che la durata delle pene accessorie per le quali la legge stabilisce, in misura non fissa, un limite di durata minimo ed uno massimo, ovvero uno soltanto di essi, deve essere determinata in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. e non rapportata, invece, alla durata della pena principale inflitta ex art. 37 cod. peri.). P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione delle pene accessorie e rinvia al Tribunale di M