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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 18199/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 4788-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, nonché [OSCURATO:PERSONA], in qualità di mera socia, nonché [OSCURATO:PERSONA], in proprio ed in qualità di socio, domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - resistente - avverso la sentenza n. 2971/17/2017 della [OSCURATO:PERSONA] della LOMBARDIA, depositata il 05/07/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2018 n. 04788 sez.

MT - ud. 13-04-2022 -2- Premesso e considerato che:

1. la società [OSCURATO:PERSONA] sas di [OSCURATO:PERSONA] & C., e i soci [OSCURATO:PERSONA] e ricorrevano per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la CTR aveva dichiarato legittimi sei avvisi di accertamento emessi nei confronti di essi ricorrente dalla Agenzia delle Entrate;

2. l'Agenzia delle Entrate depositava "atto di costituzione" tardiva;

3. i contribuenti, con atto in data 5 giugno 2019, chiedevano la sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 6, comma 10, del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla 1.136/2018, dando conto di aver presentato istanza di definizione della controversia ai sensi del predetto articolo e documentando di aver versato la prima rata di quanto dovuto per la definizione della vertenza riguardo a ciascuno dei sei avvisi;

4. l'Agenzia, senza aver opposto diniego alla definizione della lite ai sensi del comma 12, dell'art. 6 del d.l. cit., con atto in data 1 aprile 2021, chiedeva dichiararsi l'estinzione del giudizio con riguardo a solo tre avvisi e fissarsi udienza per la trattazione riguardo agli altri tre;

5. in ragione del fatto che in allegato all'atto dei contribuenti in data 5 giugno 2019, è documentato il versamento della prima rata di quanto dovuto per la definizione della vertenza riguardo a ciascuno dei sei avvisi, e del fatto che l'ufficio non ha opposto diniego ex art. 6, comma 12, d.l. cit., deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio con spese a carico di chi le ha sostenute. pqm la Corte dichiara l'estinzione del giudizio con spese a carico di chi le ha sostenute.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio svolta il 13 aprile 2022, con mod

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 4788-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, nonché [OSCURATO:PERSONA], in qualità di mera socia, nonché [OSCURATO:PERSONA], in proprio ed in qualità di socio, domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - resistente - avverso la sentenza n. 2971/17/2017 della [OSCURATO:PERSONA] della LOMBARDIA, depositata il 05/07/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2018 n. 04788 sez. MT - ud. 13-04-2022 -2- Premesso e considerato che: 1. la società [OSCURATO:PERSONA] sas di [OSCURATO:PERSONA] & C., e i soci [OSCURATO:PERSONA] e ricorrevano per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la CTR aveva dichiarato legittimi sei avvisi di accertamento emessi nei confronti di essi ricorrente dalla Agenzia delle Entrate; 2. l'Agenzia delle Entrate depositava "atto di costituzione" tardiva; 3. i contribuenti, con atto in data 5 giugno 2019, chiedevano la sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 6, comma 10, del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla 1.136/2018, dando conto di aver presentato istanza di definizione della controversia ai sensi del predetto articolo e documentando di aver versato la prima rata di quanto dovuto per la definizione della vertenza riguardo a ciascuno dei sei avvisi; 4. l'Agenzia, senza aver opposto diniego alla definizione della lite ai sensi del comma 12, dell'art. 6 del d.l. cit., con atto in data 1 aprile 2021, chiedeva dichiararsi l'estinzione del giudizio con riguardo a solo tre avvisi e fissarsi udienza per la trattazione riguardo agli altri tre; 5. in ragione del fatto che in allegato all'atto dei contribuenti in data 5 giugno 2019, è documentato il versamento della prima rata di quanto dovuto per la definizione della vertenza riguardo a ciascuno dei sei avvisi, e del fatto che l'ufficio non ha opposto diniego ex art. 6, comma 12, d.l. cit., deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio con spese a carico di chi le ha sostenute. pqm la Corte dichiara l'estinzione del giudizio con spese a carico di chi le ha sostenute. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio svolta il 13 aprile 2022, con mod
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